COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BELVI’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano.) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 21 e 22 del 03 e 10 Gennaio 2013. Gara Belvì / Monte Arci del 29.12.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BELVI’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano.) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 21 e 22 del 03 e 10 Gennaio 2013. Gara Belvì / Monte Arci del 29.12.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Belvì ricorre avverso il provvedimento con il quale il dirigente Lungi Salvatore è stato inibito fino al 30 maggio 2013 per aver invaso il campo, minacciato ed ingiuriato il direttore di gara, aver tentato di aggredirlo, ma non esserci riuscito per il pronto intervento del capitano della squadra locale; nonché avverso la diffida nei confronti della medesima società. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, afferma che il dirigente che ha invaso il campo non era stato il Lungi Salvatore per unja serie di motivi in esso riportati. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. In primo luogo quest’organo disciplinare, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, sentiva il direttore di gara che confermava che il dirigente che era entrato sul terreno di gioco era il Lungi Salvatore, che conosceva personalmente; peraltro lo stesso ribadiva di aver avuto conferme sull’identità del Lungi anche dal capitano della società Belvì, che sentito nel corso dell’odierna seduta non ha negato, ammettendo onestamente quanto accaduto. Accertata l’indentità del dirigente Lungi, mette conto evidenziare che l’inibizione inflitta è eccessiva per i fatti accaduti; non vi è stato alcun episodio di violenza, il Lungi si è limitato a protestare, seppure in maniera vibrata ed offensiva di talchè la sanzione deve essere ridotta fino al 15 marzo 2013. Per quanto concerne la diffida, si evidenzia che l’assenza di atti di violenza, nonché di azioni particolarmente gravi, uniti allonestà dimostrata dal capitano della Società Belvì in campo e nel corso della sua audizione, sono motivi sufficienti per revocare il suddetto provvedimento sanzionatorio. Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di diminuire l’inibizione fino al 15 marzo 2013 e revoca la diffida. Dispone altresì la restituzione della tassa a favore della società ricorrente.
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