COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 102/A U.S.D. BAUCINA (PA), avverso inibizione fino al 31/03/2013 sig. Giovanni Barone; squalifica per quattro gare calciatori Albanese Francesco, Dymali Altin, Lo Cascio Giuseppe, Scimeca Luca, Ciancimino Rosario, Torina Francesco, Torina Mario, Valenti Giovanni Battista, squalifica per tre gare calciatore Capizzi Vincenzo – Gara 3^ categoria Baucina / Trabia del 20/01/2013 – C.U. N° 35 del 24/01/2013 Delegazione Prov.le Palermo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 327 del 05.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 102/A
U.S.D. BAUCINA (PA), avverso inibizione fino al 31/03/2013 sig. Giovanni Barone; squalifica per quattro gare calciatori Albanese Francesco, Dymali Altin, Lo Cascio Giuseppe, Scimeca Luca, Ciancimino Rosario, Torina Francesco, Torina Mario, Valenti Giovanni Battista, squalifica per tre gare calciatore Capizzi Vincenzo - Gara 3^ categoria Baucina / Trabia del 20/01/2013 – C.U. N° 35 del 24/01/2013 Delegazione Prov.le Palermo.
Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’ U.S.D. Baucina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo in epigrafe riportate.
In particolare la reclamante sostiene che l’arbitro non è stato aggredito essendosi trattate di normali contestazioni verbali e che lo stesso, ove fosse vera la situazione descritta in
referto, non avrebbe potuto, comunque, identificare in maniera così precisa e dettagliata i detti calciatori in quanto non avrebbe potuto avere un tale lucidità mentale.
Infine la reclamante sostiene che il calciatore Valenti Giovan Battista non avrebbe potuto partecipare alla presunta aggressione perché già sostituito da alcuni minuti e non più in campo. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione.
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art.33 comma 6 CGS, la parte del reclamo relativa alla posizione del sig. Giovanni Barone in quanto priva di qualsiasi motivazione.
Nel merito la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura di detto rapporto si rileva che al 30’ del 2° t. il sig. Capizzi Vincenzo veniva espulso, congiuntamente al calciatore Urso Vincenzo del Real Trabia, per avere colpito quest’ultimo con un pugno al volto. Nel contempo il sig. Torina Mario si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e tentava di colpirlo con calci e pugni non riuscendo nell’intento per l’intervento di un calciatore ospite che si frapponeva tra il Torina Mario ed il direttore di gara.Era a questo punto che i calciatori del Baucina Lo Cascio Giuseppe (n.8), Scimeca Luca (n.10), Torina Francesco (n.14), Ciancimino Rosario (n.1), Valenti Giovanni (n.3), Dymali Altin (n.13) e Albanese Francesco (n.6) circondavano l’arbitro facendolo oggetto di minacce e spinte tali da farlo cadere a terra.
L’arbitro riusciva a sottrarsi a tale accerchiamento solo per l’intervento dei calciatori ospiti che si frapponevano fra lui ed i calciatori del Baucina. L’arbitro inoltre veniva aggredito dal n.11 del Baucina Anselmo Claudio (la cui squalifica non è stata impugnata) che toltasi la maglietta lo colpiva con un calcio che gli causava un graffio con leggero sanguinamento.
Da quanto sopra i fatti risultano descritti in modo chiaro e senza alcuna contraddizione né le allegazioni difensive sono sufficienti a superare la presunzione data dal codice di giustizia sportiva al rapporto arbitrale, in quanto queste risultano formulate in maniera generica limitandosi a dare un versione molto riduttiva dei fatti ( … nessuno dei suddetti giocatori ha osato minacciare né tanto meno spintonare l’arbitro … ,ma si sono resi protagonisti di normali contestazioni verbali …).
Così come non trova riscontro il fatto che il calciatore Valenti G.B. sostituito da pochi minuti fosse, al momento dell’aggressione, negli spogliatoi in quanto lo stesso è stato riconosciuto dall’arbitro.
In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento in difetto di più specifiche indicazioni solo in relazione a fatti addebitati, in maniera generica, ai calciatori che hanno attorniato l’arbitro.
Le sanzioni seguono come in dispositivo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei seguenti calciatori: Lo Cascio Giuseppe, Scimeca Luca, Torina Francesco, Ciancimino Rosario, Valenti Giovan Battista, Dymali Altin, Albanese Francesco; confermando il resto dei provvedimenti impugnati.
Stante il parziale accoglimento di dispone la restituzione della tassa reclamo versata (130,00).
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