COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 333 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/ 1/2013 CITTA DI NARO – SUTERA A.S.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 333 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/ 1/2013 CITTA DI NARO - SUTERA A.S.D. 2-1; Reclamo Sutera. Con reclamo ritualmente proposto la Società Sutera segnala la posizione irregolare dei calciatori Giangreco Rosario e Amato Calogero, schierati dalla Società Città di Naro sebbene non tesserati, e del calciatore Scarpello Gerlando in quanto, contestualmente, dirigente della Società Sporting Club Gattopardo; Con proprie controdeduzioni la Società Città di Naro sostiene la regolare posizione federale dei tesserati in questione; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Sicilia, si osserva che solo il calciatore Scarpello Gerlando risulta in posizione irregolare; Infatti, il tesseramento dello stesso per la Società Città di Naro è stato respinto in base all'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F.; E' di tutta evidenza che è stata quindi comprovata la violazione, da parte dello Scarpello, dell'art. 21 comma 4, delle N.O.I.F., il quale stabilisce che i dirigenti delle Società non possono essere tesserati quali calciatori in altra Società, violazione questa che determina la posizione irregolare del giocatore nella gara di cui trattasi con conseguente applicazione dell'art. 17, comma 5, del C.G.S.; va poi considerato che lo Scarpello, all'atto del tesseramento quale calciatore per la Società Città di Naro, era certamente consapevole di essere ancora tesserato come dirigente per altra Società; Per quanto sopra, lo Scarpello non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in oggetto; Pertanto; Visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Sutera, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Città di Naro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Città di Naro, Troisi Salvatore, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 5/03/2013; Di infliggere al sig. Scarpello Gerlando la squalifica sino a tutto il 15/04/2013.
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