COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 333 del 07.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 1/2013 GIARRATANESE – NEW POZZALLO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 333 del 07.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 1/2013 GIARRATANESE - NEW POZZALLO
0-0; Sospesa al 45' del p.t.; Reclamo New Pozzallo.
Con reclamo ritualmente proposto la Società New Pozzallo
chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società
Giarratanese, addebitando a quest'ultima la responsabilità
della sospensione definitiva della gara a causa degli atti di
violenza subiti da propri tesserati da parte di tesserati e
persone comunque riconducibili alla consorella;
Esaminati gli atti ufficiali che, come risaputo, hanno valenza
privilegiata di prova in riferimento alla gara, dagli stessi si
rileva che, alla fine del primo tempo, il calciatore Renna
Giuseppe (Giarratanese), precedentemente espulso, assumeva
contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro
il quale subiva anche il contegno gravemente offensivo, di
natura marcatamente razzista, da parte dei calciatori Puma
Valerio e Corallo Emanuele, entrambi della Società
Giarratanese; successivamente l'arbitro notava alcuni tesserati
e sostenitori della Società Giarratanese colpire tesserati della
Società New Pozzallo, due dei quali mostravano chiare ferite
e tumefazioni agli zigomi;
L'arbitro, considerata la situazione di grave pericolo che si era
determinata sia per lo stesso che per i componenti della Società New
Pozzallo, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità di tale decisione;
Sancita la responsabilità della Società Giarratanese alla quale
va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva della gara
stante il comportamento, evidenziato in narrativa, dei propri
tesserati, identificati e non, e sostenitori;
Considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Società
Giarratanese si sono resi responsabili di cori espressivi di
discriminazione razzista nei confronti dell'arbitro;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono
stati già assunti e riportati sul C.U. n. 319 del 31/01/2013;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Visto l'art. 11, punto 3, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società New Pozzallo,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Giarratanese la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 750,00.