COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 89 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: reclamo in proprio del calciatore Vannini Marco avverso la squalifica inflitta dal G.S.T.T. fino al 3/09/2013 (C.U. n. 36 del 3/01/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 89 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: reclamo in proprio del calciatore Vannini Marco avverso la squalifica inflitta dal G.S.T.T. fino al 3/09/2013 (C.U. n. 36 del 3/01/2013). Il G.S.T. applicava a Vannini Marco la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga disputata in data 23 dicembre 2012 tra la società di appartenenza “A.C.D. Solutio” e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Viciomaggio, con la seguente motivazione: “Mentre il D.G. Correva, lo sgambettava”. Ricorre l’impugnante il quale, pur non smentendo la sussistenza del contatto, sottolinea l'involontarietà del gesto. Il leggero scontro con i piedi del D.G. sarebbe avvenuto solo perché le due traiettorie di movimento si sarebbero intersecate senza che vi fosse alcun intento lesivo da parte del giocatore. Rappresenta che non vi era alcuna ragione per giustificare un tale gesto (non erano stati adottati provvedimenti disciplinari contro il calciatore) e che lo stesso arbitro nel rapporto di gara non avrebbe assolutamente specificato per la volontarietà della condotta; avanzando istanza diretta alla convocazione di alcuni testi presenti ai fatti (un Commissario di Campo) ovvero di acquisizione del relativo rapporto conclude per l'annullamento ovvero una diminuzione della squalifica irrogata. In data 1 febbraio 2013 veniva ascoltato il calciatore Vannini, il quale, avuta lettura del supplemento nel quale il D.G., confermava il contenuto del proprio reclamo ed, in modo garbato e convincente, esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione insistendo con forza nelle istanze istruttorie formulate. Il ricorso merita parziale accoglimento. Sulla richiesta di audizione ovvero di acquisizione delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” con deposizioni scritte che consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo sotto forma di documenti in deroga alla disposizione generale; pertanto, le stesse, devono essere dichiarate inammissibili. Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante ed allegato in atti. Nello stesso il D.G. conferma integralmente quanto dedotto nell'originario e precisa che l'intervento del calciatore era assolutamente volontario così smentendo la principale tesi difensive. Sebbene le dichiarazioni arbitrali diano certezza alla volontarietà, come descritto dal D.G. nel supplemento, dello sgambetto, la sanzione appare comunque eccessiva; infatti, pur essendo corretto un fisiologico inquadramento all'interno della fattispecie del gesto violento diretto contro l'arbitro, la squalifica deve essere valutata anche con riferimento ad altri elementi quali l’assoluta assenza di conseguenze fisiche del D.G. (che perdeva momentaneamente l'equilibrio senza però cadere) ed il corretto contegno assunto dal medesimo sia immediatamente alla notifica dell'espulsione che nel corso del presente giudizio. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo del giocatore Marco Vannini e riduce la squalifica inflitta fino al 3/06/2013 anziché fino al 3/09/2013. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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