COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd La Sorba Avverso Squalifica Calciatore Mensini Federico Fino Al 382013 (C.U. N° 36 Del 312013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 88 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd La Sorba Avverso Squalifica Calciatore Mensini Federico Fino Al 382013 (C.U. N° 36 Del 312013) Propone rituale reclamo la ASD La Sorba avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. della Toscana con la seguente motivazione: “A fine gara colpiva con uno schiaffo la mano dx del D.G. procurandogli lieve dolore perdurante pochi secondi”. La reclamante non contesta l’episodio in sè, ma ritiene che il D.G. abbia equivocato il gesto del calciatore, effettuato accompagnando la normale stretta di mano con l’altra mano, senza alcun tipo di violenza o minaccia. Lamenta altresì che il D.G. non abbia manifestato ad alcun dirigente l’episodio, chiede pertanto in tesi annullare la sanzione in ipotesi ridurre la medesima. Chiede di essere udita. All’udienza 1 febbraio 2013 compariva pertanto il dirigente delegato in rappresentanza della società, assistito dal legale di fiducia, i quali ribadivano i termini della difesa, ipotizzando altresì che il D.G., giovane arbitro da poco promosso dal settore giovanile, possa aver frainteso il comportamento del Mensini, trovandosi in un contesto a cui non era abituato. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo in punto di congruità della sanzione. L’arbitro nel supplemento conferma l’episodio, così come conferma di non aver dato alcuna indicazione al dirigente. La C.D. nell’esaminare la fattispecie, pur ribadendo che il rapporto arbitrale è l’unica fonte di prova, non può non rilevare come l’episodio in questione sia abbastanza anomalo. Nella descrizione del fatto l’arbitro è estremamente sintetico, non riporta alcuna offesa o minaccia che abbiano accompagnato il gesto, gesto effettuato al termine di una partita sostanzialmente corretta, finita in pareggio, con un unico calciatore espulso all’ultimo minuto, per di più appartenente alla squadra avversaria della Asd La Sorba. Risulta pertanto alquanto arduo comprendere il perchè di un comportamento e di un gesto che sembrerebbe sostanzialmente essere una normale stretta di mano accompagnata con una “sottolineatura” dalla mano di richiamo. Tale ultimo gesto, seppur non di estrema gravità, è stato invero avvertito dal D.G. come uno schiaffo, e va pertanto sanzionato in modo severo, tuttavia la particolarità della fattispecie e la assenza di conseguenze, inducono a non infliggere una sanzione così grave come valutata dal primo giudice. La sanzione che la Commissione ritiene più adeguata è di quattro mesi. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Mensini Federico fino al 3 maggio 2013 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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