DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARA DEL 20/01/2013: LAZIO C5 Femminile – WOMAN NAPOLI C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
GARA DEL 20/01/2013: LAZIO C5 Femminile - WOMAN NAPOLI C5
Reclamo proposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 per la mancata disputa
dell'incontro Lazio C5 Femminile - Woman Napoli C5 del 20.1.2013,
Campionato Serie A Femminile Girone B.
Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la società
Woman Napoli chiede che in danno della convenuta sia riconosciuta la
responsabilità diretta per la mancata disputa dell'incontro, non iniziato
dall'arbitro a causa della condensa presente sul terreno di gioco, che a
giudizio del direttore di gara, avrebbe reso problematico l'equilibrio
delle calciatrici e ne avrebbe pregiudicato l'incolumità, con conseguenti
riflessi sulla regolarità dell'incontro stesso.
A sostegno della pretesa, la parte attrice invoca le norme indicate
all'articolo 3 del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a
5, emanato con C.U. N. 801 del 14.5.2012, ove è prescritto che il campo
di gioco per i Campionati Nazionali di Serie A,A2,B e A Femminile, deve
essere al coperto in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque
meteoriche. L'areazione deve essere tale da impedire la formazione di
condensa, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara.
A sua volta la Società convenuta controdeduce sostenendo la regolare
efficienza dell’impianto.
Tuttavia l’arbitro, al referto del quale si deve fare riferimento per
decidere la controversia in esame, precisa che fin dal suo arrivo
all'impianto il terreno di gioco era coperto da condensa, nonostante il
funzionamento degli aeratori ed il prodigarsi degli addetti della società
che con ogni mezzo per lungo tempo e con vari accorgimenti hanno tentato
di renderlo praticabile.
Appare quindi evidente la carente efficienza dell'impianto di
aereazione, non in linea con quanto prescritto dal regolamento di anzi
citato.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.371 del 24/01 /2013
decide:
a) di accogliere il ricorso e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 1
del CGS, dichiarare la società Lazio C5 direttamente responsabile della
mancata disputa dell'incontro, con conseguente comminatoria della
sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
b) nulla è dovuto per il presente reclamo.
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