F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FC GLADIATOR 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA GLADIATOR/ CITTÀ DI MESSINA DEL 17.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 227 del 19.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. FC GLADIATOR 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA GLADIATOR/ CITTÀ DI MESSINA DEL 17.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 227 del 19.6.2012)
La società A.S.D. FC Gladiator 1924, in persona del suo Presidente, Lazzaro Luce, con atto del 20.6.2012 preannunciava reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva inflitta la sanzione dell’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse sino al 31.12.2012 oltre l’ammenda di € 3.000,00, per i gravi disordini occorsi in occasione della gara Gladiator 1924/Città di Messina del 17.6.2012 (cfr Com. Uff. n. 227del 19.6.2012) La documentazione Ufficiale veniva pertanto rimessa ai ricorrenti, presso il domicilio eletto, da parte della Segreteria della Corte, a mezzo fax il successivo 10.7.2012 Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. La società ricorrente, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito - rinunciando, di fatto a coltivare il gravame - così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Gladiator 1924 di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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