• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. CORINALDESI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO III, PUNTO C), N. 7 (NOTA N. 8759/157PF11-12/AM/MA DEL 1.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 08/CDN del 26.7.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. CORINALDESI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO III, PUNTO C), N. 7 (NOTA N. 8759/157PF11-12/AM/MA DEL 1.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 08/CDN del 26.7.2012)
Con atto, spedito in data 28.7.2012, il sig. Massimo Corinaldesi ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 26.7.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 18 di inibizione. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Castellano Antonino (all’epoca dei fatti, Consigliere delegato e legale rappresentante della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l.), degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2, C.G.S., per avere posto in essere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica mediante l’uso, attraverso il deposito presso la Co.Vi.So.C. in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di € 600.000,00 che sapeva non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della propria Società, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l’iscrizione al campionato di Prima Divisione per la Stagione Sportiva 2011/2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con un primo motivo di ricorso, il sig. Corinaldesi denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha tenuto in debito conto la circostanza che l’odierno ricorrente, al pari del Presidente della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l., sig. Mario Ciaccia (anch’esso sanzionato disciplinarmente con la sentenza oggetto del presente gravame), fosse rimasto coinvolto, senza alcuna responsabilità, in una truffa, peraltro immediatamente denunciata dalla dirigenza della società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Al proposito, questa Corte non può che evidenziare come la predetta tesi difensiva sia stata già valutata in termini negativi dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. con la decisione dell’1.8.2011, n. 17, adottata in relazione al ricorso proposto dalla Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. avverso il provvedimento del 18.7.2011 con il quale il Consiglio Federale aveva deliberato il diniego del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione della predetta società al Campionato Nazionale di Prima Divisione (Stagione Sportiva 2011/2012). Con la predetta decisione, il massimo Organo della Giustizia Sportiva ha affermato che “Nella fattispecie, peraltro, la configurabilità di una vera e propria tutela dell'affidamento offrirebbe il fianco a serie perplessità anche dal punto di vista probatorio. Non sembra infatti sufficiente la sola (e sia pur dettagliata) denuncia-querela presentata al Procuratore della Repubblica competente, per ritenere rigorosamente dimostrata l'assoluta buona fede del ricorrente (a rigore occorrerebbe attendere l'esito della procedura giudiziaria)”. Trattasi di pronuncia alla quale questa Corte ritiene di doversi conformare anche in considerazione della previsione contenuta nell’art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I., a tenore della quale “Il principio di diritto posto a base della decisione dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva”. Passando al secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell’odierno ricorrente cerca di sminuire la figura del sig. Corinaldesi (al punto tale da definirlo “postino”) al fine di dimostrare che sullo stesso non gravava l’obbligo di verificare la veridicità della fideiussione bancaria, si evidenzia come lo stesso non meriti di essere accolto atteso che il sig. Corinaldesi (che, peraltro, ricopriva, all’epoca dei fatti, la qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante della società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l.) ha ammesso di avere sottoscritto il ricorso alla Co.Vi.So.C. al quale era stata allegata la fideiussione bancaria, poi rivelatasi falsa; trattasi di circostanza che, contrariamente all’assunto dell’odierno ricorrente, vale a dimostrare la sussistenza della responsabilità del sig. Corinaldesi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Corinaldesi Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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