F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ANTONIO PASSERAI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 8574/893 PF11-12/GT/DEL 28.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ANTONIO PASSERAI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8574/893 PF11-12/GT/DEL 28.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012) La società A.S.D. Pelli Santa Croce Sport, in persona del legale rappresentante, Antonio Passerai nonché lo stesso Passerai in proprio, con atto del 31.7..2012.preannunciavano reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazione in epigrafe riportata. La documentazione Ufficiale veniva pertanto rimessa ai ricorrenti da parte della Segreteria della Corte, a mezzo raccomandata A/R datata 31.7.2012. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. I ricorrenti a seguito della ricezione degli atti ufficiali, omettevano di presentare un appello motivato nei termini di rito - rinunciando, di fatto a coltivare il gravame - così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pelli Santacroce Sport di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it