F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S.D. MASSESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TADDEUCCI MARINO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 13 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO S.S.D. MASSESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TADDEUCCI MARINO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
La S.S.D. Massese S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Taddeucci Maromp “per avere a gioco in svolgimento ed in reazione a condotta violenta di un calciatore avversario, colpito il medesimo con una testata al capo cagionandogli sensazione dolorifica” nella gara S.S.D. Massese S.r.l. e la U.S. Pistoiese 1921 S.r.l.. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che l’evento dal quale è scaturita l’espulsione e, successivamente, la predetta squalifica non si sarebbe svolto come affermato nella decisione e nel referto dell’arbitro. A dire della stessa si sarebbe trattato di un’azione fallosa ma con palla in gioco e in prossimità dell’azione nella quale i calciatori Taddeucci e Anzalone si sarebbero scambiati una reciproca trattenuta colpendosi reciprocamente a seguito di un normale fallo di gioco. A supporto di tali affermazioni la ricorrente richiama la documentazione fornita dalla società Pistoiese 1921. Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza. Infatti, non v’è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell’evento compiuta dal Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Massese S.r.l. di Massa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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