F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 12 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA GROSSETO/JUVE STABIA DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 12 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA GROSSETO/JUVE STABIA DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2012) La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., a mezzo del suo rappresentante legale pro tempore signor Ranucci Angelo Antonio, ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 25 del 26.9.2012 , con il quale è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00, a seguito della gara Grosseto/Juve Stabia del 25.9.2012, per violazione degli artt.11 comma 1 e 12 comma 3 C.G.S., per avere il pubblico intonato cori a sfondo razzista, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S.. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, nel quale si chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione applicata considerata eccessiva e sproporzionata per mancata applicazione della esimente di cui alla lett. a) dell’art. 13 C.G.S., rigetta il ricorso medesimo, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo, peraltro applicata nel minimo edittale (quindi senza rilevanza concreta della recidiva specifica, su cui peraltro si appuntano ulteriori doglianze della reclamante), congrua rispetto alla gravità e alla portata dei fatti avvenuti, non ritenendosi le ragioni dedotte nel ricorso sufficienti a determinare l’applicazione dell’esimente invocata per la quale si richiede un puntuale ed adeguato intervento della società diretto a prevenire atteggiamenti razzisti del pubblico e a dissociarsene immediatamente. Per questi motivi, la Corte di .Giustizia Federale respinge il ricorso come sopra proposto dall’U. S. Grosseto F.C. srl . Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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