F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 12 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO REA SEGUITO GARA CESENA/VARESE DEL 29.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 26 del 2.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 12 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO REA SEGUITO GARA CESENA/VARESE DEL 29.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 26 del 2.10.2012) Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Varese 1910 S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 26 del 1.10.2012) ha irrogato, seguito gara Cesena/Varese del 29.9.2012, la squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammonizione con diffida, al calciatore Rea Angelo “per comportamento non regolamentare in campo (terza sanzione) e per avere, al 20° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente un avversario con un pestone”. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito che la valutazione del Giudice Sportivo appariva essere errata nel merito o, quantomeno, nella entità della sanzione inflitta. In particolare ha rilevato, per quanto concerne l'episodio verificatosi al 20° del secondo tempo, che era stato il calciatore Comotto del Cesena ad avvicinarsi al Rea per spingerlo con il corpo e nel frangente lo colpiva lievemente alla gamba e che, di contro, il Rea “gli pesta il piede”. Precisava che il Comotto, dopo circa due secondi, alzava la mano e si gettava a terra, così inducendo in errore l'arbitro circa quanto accaduto. Contestava, pertanto, la sussistenza del requisito di atto violento ma bensì non regolamentare, tant'è che il Comotto non aveva neppure avuto necessità dell'intervento dello staff medico. A supporto di quanto dedotto ha allegato un estratto del filmato ufficiale prodotto dalla Lega di Serie B. Data, quindi, per scontata la simulazione del Comotto, si è doluta della eccessività della squalifica inflitta al Rea richiamando precedenti disciplinari in fattispecie consimili, sanzionati con 1 o 2 giornate di squalifica. Ha concluso, previa esclusione della violenza nella condotta contestata, per la riduzione della squalifica ad 1 giornata e, in subordine, a 2 giornate. Alla seduta del 12.10.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il proposto ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che l'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che il Rea aveva colpito con un pestone violento il piede di un avversario. Il relativo rapporto, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., fa, pertanto, piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. D'altra parte anche le immagini del filmato prodotto a corredo del ricorso confortano il contenuto della refertazione arbitrale, mostrando, oltre ogni ragionevole dubbio, l'intensità e la violenza del colpo inferto dal Rea all'avversario. Per questi motivi la C.G.F. sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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