F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SINIGAGLIA DAVIDE SEGUITO GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SINIGAGLIA DAVIDE SEGUITO GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Reggina/Ternana, disputato in data 17.11.2012 e valevole per il Campionato di Serie “BWIN”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Davide Sinigaglia la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver “al 41° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Ternana Calcio S.p.A., la quale sostiene (i) che l’espressione pronunciata dal calciatore Sinigaglia non può essere considerata idonea a realizzare la fattispecie prevista dall’art. 19, comma 4, lett. a), in quanto semplicemente consistente in una frase volgare di uso comune e (ii) che non vi sarebbe prova certa che la predetta frase fosse effettivamente rivolta agli ufficiali di gara, come, invece, risulta dal verbale redatto da un Assistente. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.11.2012, è presente l’Avv. Giovanni Del Re, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e rilevato il carattere gravemente offensivo ed ingiurioso dell’espressione sanzionata (“siete dei pezzi di m.”), precisa che il referto dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui la predetta espressione sarebbe stata rivolta dal Sig. Sinigaglia agli ufficiali di gara. La sanzione inflitta appare, pertanto, congrua e di certo non meritevole di alcuna riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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