F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/EMPOLI DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/EMPOLI DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012) In data 24.11.2011 si è disputata la partita Juve Stabia/Empoli, nel Campionato di Serie B, terminata con il punteggio di 2 a 1 a favore dell’Empoli. Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione dell’arbitro: “A fine gara il signor Manniello [….] veniva a centrocampo con fare minaccioso dicendomi: ‘tu qua non devi più venire ad arbitrare, finitela di fare i fenomeni’”; precisa però l’arbitro che la persona che rivolgeva le frasi minacciose era stata identificata nella persona del reclamante (ossia del Presidente dello Juve Stabia) soltanto a opera del rappresentante della Procura Federale addetto al campo (signor Cirillo Vincenzo). Dagli atti ufficiali stessi risulta altresì la seguente dichiarazione del quarto ufficiale “rientrato nello spogliatoio, a fine gara, si avvicina un uomo il quale diceva: ’guardami in faccia sono Manniello, siete degli incompetenti, se ritiro la squadra col c… fate i fenomeni’”. Il Giudice Sportivo ha pertanto inflitto al Manniello la sanzione sopra citata, con la motivazione: “per avere, al termine della gara e al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. La S.S. Juve Stabia S.p.A. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale, ritenendo la sanzione affetta da “assoluta eccessività e spropositatezza”, argomentando, nei motivi del ricorso presentato, che la condotta ascritta dal Manniello deve essere qualificata come “meramente irriguardosa” e non già intimidatoria e/o offensiva nei confronti del direttore di gara. Ciò in quanto la condotta stessa si sarebbe semplicemente concretata in una “vivace protesta per alcune decisioni tecniche dell’Arbitro”. In particolare, secondo la difesa del Manniello, la frase pronunciata nei confronti dell’Arbitro, non è da considerarsi né minacciosa né ingiuriosa, potendo piuttosto essere inquadrata nell’ambito della semplice scorrettezza e/od antisportività. In ogni caso, sotto il profilo “quantitativo”, la sanzione irrogata viene ritenuta eccessivamente gravosa ed afflittiva in rapporto alla frase in questione. A sostegno di tale argomentazione, viene in particolare richiamato un precedente della stessa Corte di Giustizia Federale (12 maggio 2011, Com. Uff. n. 282/CGF – all. 1), in cui, a fronte di condotte che il ricorrente considera neppure lontanamente paragonabili, per entità e gravità, a quella ascritta al Manniello, l’inibizione definitiva comminata al dirigente è stata di 3 mesi. Tanto premesso, osserva il Collegio che, dall’esame degli atti, il reclamo risulta fondato laddove, anche considerati i precedenti giurisprudenziali, si ritiene che la sanzione sia eccessiva nella sua quantificazione sotto il profilo della durata della inibizione a svolgere qualsivoglia attività in ambito federale, e quindi deve essere ridotta in base al criterio di proporzionalità. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Manniello Francesco a tutto il 15.1.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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