F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. ANANIA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CROTONE/CALCIO PADOVA DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 13 Febbraio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL CALC. ANANIA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CROTONE/CALCIO PADOVA DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 al reclamante. La sanzione dell’ammenda veniva inflitta perché al termine dell’incontro Crotone/Calcio Padova disputato il 24.11.2012, il calciatore Anania Luca, tesserato in favore della società Calcio Padova S.p.A., assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Avverso tale provvedimento il calciatore Anania Luca ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.11.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 14.12.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Anania Luca, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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