CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 13/02/2013 – sig. Franco Ferraresi/Federazione Italiana Twirling

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 13/02/2013 - sig. Franco Ferraresi/Federazione Italiana Twirling L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, Composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2012, presentato in data 6 dicembre 2012 dal dott. Franco FERRARESI, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Porqueddu contro la Federazione Italiana TWIRLING (F.I.Tw.), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, per l’annullamento e la riforma della decisione della Commissione d’Appello Federale emessa in data 4 dicembre 2012, relativa al possesso da parte del ricorrente dei requisiti per la candidatura alla presidenza federale e alla interpretazione della relativa norma statutaria; uditi, nell’udienza del 14 gennaio 2013, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa, l’avvocato Maria Elena Porqueddu per il ricorrente e l’avv. Nuri Venturelli per la F.I.Tw.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso 5 dicembre 2012, depositato il 6 dicembre 2012, il dott. Franco Ferraresi espone ampiamente alcune recenti vicende relative alla interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Federale della F.I.Tw. ed in particolare: - la richiesta in data 9 ottobre 2012 di “parere” da parte del Presidente federale alla CAF (Corte d’Appello Federale, in realtà Commissione d’Appello Federale, con le modifiche di forma e di attribuzioni, nel nuovo Statuto approvato dalla Giunta del C.O.N.I. l’8 ottobre 2012); - la pronuncia di parere (qualificata “decisione” nel titolo della motivazione) in data 12 ottobre 2012 della CAF (Commissione d’Appello Federale), nel senso che l’art. 24, lett. e), dello Statuto richiede il possesso in ogni caso di un periodo di tesseramento di due anni per ambedue le ipotesi, che si distinguerebbero dal possesso del tesseramento per due anni consecutivi e non consecutivi; - la presentazione, in data 5 novembre 2012, di ricorso (n. 29/2012 reg. ric. Alta Corte), da parte dello stesso attuale ricorrente, a questa Alta Corte per l’accertamento della illegittimità della anzidetta “decisione” della CAF, con richiesta di adozione di misure cautelari idonee a tutela dei suoi diritti di candidato (in particolare, nelle conclusioni del predetto ricorso n. 29 del 2012 si accennava al pericolo grave ed imminente di mancata ammissione alla candidatura di Presidente F.I.Tw., già presentata il 31 ottobre 2012); - la tesi della Federazione, in sede di costituzione in detto giudizio (9 novembre 2012), di inammissibilità ed infondatezza del predetto ricorso n. 29/2012, sotto il profilo che il parere della CAF non sarebbe atto impugnabile (rectius, secondo la memoria di costituzione della Federazione, per difetto di competenza dell’Alta Corte e per la fondatezza della tesi interpretativa della CAF); - la successiva memoria difensiva della Federazione, in data 15 novembre 2012, con comunicazione del rigetto della candidatura del dott. Ferraresi da parte della Federazione in ossequio al parere della CAF; - la presentazione, in data 15 novembre 2012, da parte del dott. Ferraresi di ricorso, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento organico, avverso la reiezione della propria candidatura; - la pronuncia dell’Alta Corte (decisione 22-27 novembre 2012, n. 25) di inammissibilità del ricorso n. 29/2012 e la concessione dell’errore scusabile, con “fissazione di un termine breve di tre giorni, (del resto analogo a quello già previsto dall’art. 18 del R.O.)” “in relazione alla previsione della data delle elezioni fissata all’8 dicembre” successivo, “per consentire al ricorrente la riassunzione, con proposizione del ricorso avanti alla CAF (Commissione di Appello Federale, secondo la denominazione dell’art. 21 dello Statuto) in ordine al rifiuto di ammissione della sua candidatura a Presidente federale per vacanza di biennio di tesseramento”; - la presentazione, in data 23 novembre 2012, da parte del dott. Ferraresi, in ossequio al disposto di questa Alta Corte, di ricorso in riassunzione, con le seguenti conclusioni “revoca senza indugio del provvedimento di esclusione della candidatura del dottore Franco Ferraresi e, per l’effetto, ammissione immediata della predetta candidatura del ricorrente alla carica di Presidente F.I.Tw., previo accertamento della illegittimità di quanto deciso dalla CAF Twirling in data 12 ottobre 2012, in merito alla interpretazione del tenore letterale dell’art. 24, lett. e), dello Statuto Federale F.I.Tw.”; - la pronuncia della CAF in data 4 dicembre 2012 in merito al ricorso anzidetto, che “respinge ogni domanda del ricorrente” (rectius, in parte rigetto con disconoscimento dell’errore scusabile e della riammissione in termini, in parte inammissibilità per tardività, in parte meramente confermativo del precedente parere della stessa CAF). 2- Il ricorrente, inoltre, dopo avere richiamato il principio del doppio grado di giudizio contenuto nell’art. 20, comma 8, e nell’art. 21, comma 7, dello Statuto della Federazione Twirling, con riferimento anche alla previsione che la CAF decida in via definitiva in merito ai ricorsi proposti per le candidature, ed avere affermato il suo diritto ad un riesame, avanti all’organo di giustizia superiore, della decisione emessa in primo grado, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: 1) erronea interpretazione e mancata applicazione della decisione dell’Alta Corte n. 25 del 2012, in ordine al riconoscimento di errore scusabile e di rimessione in termini, posto in dubbio e contestato dalla decisione della CAF in data 4 dicembre 2012, che avrebbe ritenuto detta applicazione: - frutto di errore materiale, - erroneamente basata – insieme ad un richiamo ad una mancanza di specifica richiesta - su un ragionamento non condiviso dalla stessa CAF per difetto di obiettiva incertezza o di scarsa chiarezza della normativa procedurale, riscontrabili (con rilevanza di errore scusabile) soltanto in un procedimento di natura contenziosa. La CAF si baserebbe su una errata interpretazione della decisione dell’Alta Corte, con evidente rifiuto di adeguarsi a quanto da questa disposto. La remissione in termini sarebbe ampiamente giustificata da una serie di atti addebitabili alla stessa Federazione; 2) errore e distorta interpretazione del tenore della norma statutaria (art. 24, lett. e), in quanto l’assunto interpretativo della CAF sarebbe totalmente infondato, come emergerebbe anche da un intervento del Vicepresidente vicario e dalla discussione avanti al Consiglio federale; 3) errata interpretazione dell’art. 18, comma 11, del Regolamento organico, sotto il profilo che l’accertamento della regolarità delle candidature presentate da parte della Segreteria generale doveva intervenire entro tre giorni dalla scadenza della presentazione delle stesse, per cui era avvenuta tardivamente e quindi invalida; Il ricorrente conclusivamente: a) invoca il principio affermato da questa Corte in ordine alle garanzie di effettiva tutela e di giusto procedimento, di modo che il singolo candidato non deve subire le incertezze derivanti da divergenti interpretazioni e da una scarsa chiarezza del tenore espositivo delle norme, che possono averlo condotto ad una applicazione distorta. b) chiede la riforma della decisione della CAF del 2 dicembre 2012, respinto ogni contrario assunto; c) in via di urgenza, in ragione alla data delle elezioni, fissate all’8 dicembre 2012, previa eventuale sospensione delle elezioni federali della F.I.Tw., chiede la revoca del provvedimento di reiezione della candidatura e, per l’effetto, la relativa ammissione. 3.- A seguito della specifica richiesta del ricorrente di misura cautelare urgente, con ordinanza 6 dicembre 2012, prot. n. 417, il Presidente dell’Alta Corte ha sospeso, in via di urgenza, lo svolgimento dell’assemblea elettiva federale, fissata per l’8 dicembre 2012, fino al completamento dell’intero procedimento di giustizia avanti a tutti gli organi di giustizia sportiva, sulla base della seguente motivazione: “ritenuto che l’istituto dell’errore scusabile ha assunto il significato di tutela di effettività in un giusto processo, come principio di ogni ordinamento processuale (costituzionale, civile, amministrativo, tributario, e quindi anche sportivo), principio affermato anche da numerose sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato; pertanto si appalesano, da una prima sommaria delibazione del ricorso, il rifiuto di applicazione della decisione di questa Alta Corte n. 25/2012 e, quindi, un disconoscimento del valore delle pronunce dell’Alta Corte, alla stregua di quanto affermato dall’art. 12 bis, commi 1 e 2, dello Statuto CONI; ritenuto che il ricorrente ha diritto ad una tutela piena e completa e ritualmente corretta secondo i principi di un giusto processo, quale che sia il fondamento nel merito della sua candidatura alla elezione per la carica federale; ritenuto che nella imminenza delle elezioni, fissate per l’8 dicembre 2012, si manifesta la necessità di assicurare il completamento dell’iter processuale dell’attuale controversia, pena il rischio di mettere in discussione sia la regolarità delle operazioni preliminari sia la tutela in un giusto processo”. 4.- La F.I.Tw. si è costituita in giudizio con memoria 4 gennaio 2013, depositata il 7 successivo, e, dopo avere ampiamente esposto la successione degli atti relativi all’impugnato parere della CAF sull’art. 24 dello Statuto federale, relativo al possesso dei requisiti previsti per assumere cariche federali (al fine di acclarare se occorresse essere semplicemente tesserato o fosse necessario essere tesserato da almeno due anni, anche non consecutivi), ha richiamato le vicende della candidatura a Presidente federale presentata dal dott. Franco Ferraresi, ha sottolineato che l’Alta Corte, nella decisione di inammissibilità del ricorso, “con provvedimento non compiutamente comprensibile attesa l’assenza di qualsivoglia istanza delle parti”, avrebbe disposto la concessione dell’errore scusabile e ha dedotto le seguenti tesi difensive: 1) assoluta confusione processuale con erronea interpretazione dei dati di fatto e conseguente stravolgimento di norme di diritto: con richiamo all’iter della confusa situazione processuale e all’errore scusabile ritenuto sussistente dall’Alta Corte, ma non precisato nella motivazione della decisione dell’Alta Corte sul ricorso n. 29 del 2012 (decisione n. 25/2012): a) l’ambito del ricorso n. 29/2012 proposto dal Ferraresi inerirebbe alla richiesta di revoca di un provvedimento interpretativo della CAF; b) nessun mutamento delle conclusioni sarebbe stato introdotto, in detto ricorso, dal Ferraresi; c) l’indicazione della Corte, inerente alla sussistenza di un “errore scusabile”, non potrebbe avere natura di provvedimento decisorio, in quanto nessuna delle parti aveva chiesto una pronuncia in tal senso e poteva ritenersi solo una forma di espressione dell’Ufficio nell’ambito della valutazione della controversia; d) in particolare, il ricorrente Ferraresi non avrebbe mai investito l’Alta Corte di una richiesta di pronuncia di un errore scusabile nell’avere proposto ricorso al Consiglio federale in luogo della CAF; e) la decisione dell’Alta Corte di autorizzare la riassunzione di un giudizio avanti alla CAF non potrebbe che inerire al giudizio 29/2012, nel quale non si controverteva sulla competenza a decidere sulla impugnativa della reiezione della candidatura e che non poteva riguardare il ricorso al Consiglio federale, non ancora terminato; f) il Ferraresi avrebbe riassunto il ricorso 29/2012, proposto all’Alta Corte, avanti alla CAF e non avrebbe potuto estendere, in sede di riassunzione, la domanda introduttiva del suddetto primo ricorso, introducendo diversa domanda; g) la decisione della CAF sarebbe giuridicamente corretta, in quanto, ove l’Alta Corte avesse inopinatamente deciso su un problema di competenza ad essa non devoluto dalle parti, tale decisione non conforme a diritto non potrebbe certamente fare stato avanti ad altri organi di giustizia sportiva; Secondo la memoria della F.I.Tw., sulla base degli anzidetti presupposti, riconfermando quanto già esposto, vi sarebbe: h) inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di reiezione della candidatura adottato dalla Segreteria generale F.I.Tw., presentato sotto forma di riassunzione del ricorso n. 29/2012 proposto avanti all’Alta Corte, in quanto la riassunzione dovrebbe riguardare solo l’ambito di detto ricorso e non potrebbe né comportare la riassunzione del procedimento del Consiglio federale, non ancora ultimato (decisione adottata il 24 novembre 2012, cioè il giorno successivo alla data 23 novembre 2012 del ricorso alla CAF), né estendere la domanda alla richiesta di pronunciarsi sulla reiezione della candidatura in quanto ricorso tardivo, secondo le norme dello Statuto; i) inammissibilità dell’originario ricorso proposto avanti alla Alta Corte, con ripetizione, in buona parte, di argomentazioni svolte dalla stessa F.I.Tw. in sede del precedente giudizio 29/2012 (natura del parere della CAF non impugnabile avanti ad un organo di giustizia; richiesta di annullamento di un parere interpretativo reso da un organo federale fuori delle materie di competenza dell’Alta Corte ex art. 1 del Codice Alta Corte; natura di parere - non di provvedimento di giustizia - non impugnabile avanti all’ultimo grado della giustizia sportiva, priva di competenza - funzionale - all’annullamento dello stesso parere interpretativo; difetto di potere di emissione di parere da parte della Alta Corte, in mancanza, per l’esercizio della funzione consultiva, di una richiesta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva nazionale, in presenza, nel caso di specie, solo di un ricorso interpretativo proposto da un semplice tesserato; mancanza, al momento della proposizione del ricorso, di procedimento di giustizia sportiva in corso, in presenza solo di deposito di candidatura senza alcuna pronuncia dell’organo federale preposto all’esame ex art. 18, comma 11; possibilità di ricorso avanti alla CAF contro l’eventuale provvedimento di non ammissibilità ex art. 21, comma 7, Statuto, con possibilità di ricorso successivo all’Alta Corte solo all’esito del procedimento avanti alla stessa CAF). La F.I.Tw. insiste sulla inammissibilità del ricorso originario, come deciso in proposito dall’Alta Corte, per cui la riassunzione avanti alla CAF poteva portare solo ad una interpretazione ad opera della stesso organo (CAF) del parere già reso, ma riconfermato nella interpretazione già formulata dello Statuto federale, e “quindi sul punto si sarebbe formato un giudicato”; l) inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di reiezione della candidatura adottato dalla segreteria generale della F.I.Tw. ove lo si ritenga proposto in via autonoma, in quanto tardivo poiché la reiezione risulterebbe comunicata il 13 novembre 2012 e quindi con termine di impugnazione alla CAF sino al 16 novembre 2012, mentre l’attuale ricorrente, il 15 novembre 2012, entro detto termine, aveva proposto ricorso al Consiglio federale, che, con delibera del 24 successivo (dopo la proposizione del ricorso alla CAF), lo aveva dichiarato inammissibile, ai sensi degli art. 14 e 21 dello Statuto, mentre la proposizione del ricorso alla CAF sarebbe avvenuta successivamente alla prevista scadenza, in quanto depositato il 24 novembre 2012; m) inesistenza dell’errore scusabile, la cui valutazione forse dipenderebbe dal fatto che la Corte non era in possesso di tutta la documentazione inerente al caso, mentre la CAF avrebbe rilevato che la F.I.Tw. aveva diramato una precisa circolare (datata 18 ottobre 2012). Detta circolare sarebbe esplicativa delle modalità e del termine di presentazione delle candidature con precisazione della proponibilità di ricorso alla CAF e del termine di 3 giorni successivi (in realtà sia per l’accertamento della regolarità delle candidature con specifica indicazione della data entro l’11 novembre 2012, sia della tempestiva comunicazione e pubblicazione, sia della eventuale presentazione di ricorsi alla CAF nei tre giorni successivi). Secondo la difesa della Federazione, alla luce della predetta circolare, “nessun errore scusabile può invocare il ricorrente Ferraresi e la precedente valutazione dell’Alta Corte sul punto dovrà essere rivista e, conseguentemente, rigettato il ricorso; n) infondatezza nel merito del ricorso, ribadendo quanto già espresso avanti all’Alta Corte nel giudizio sul ricorso n. 29/2012, definito con sentenza n. 25 del 22-27 novembre 2012, sulla base dell’art. 24, lett. e), e ultimo capoverso dello Statuto federale e delle considerazioni espresse nella interpretazione della CAF, che si inquadrerebbe nella esigenza di garantire, attraverso il requisito del tesseramento di almeno un biennio, il possesso di esperienza specifica da parte del candidato a cariche rilevanti, con richiamo allo Statuto del C.O.N.I. e di alcune Federazioni sportive nazionali e di Discipline sportive associate (14 complessivamente), nonché ad analoga interpretazione, in un parere n. 10/2012 della Corte Federale della Federazione Ciclistica Italiana; la diversa “capziosa” interpretazione fornita dal ricorrente sarebbe, di contro, assolutamente erronea e strumentale alla sua volontà di candidarsi ad ogni costo, come confermato da richiesta di retrodatazione del tesseramento avanzata in precedenza dalla società di appartenenza; o) infondatezza delle richieste di pronuncia di invalidità del provvedimento di reiezione della candidatura adottata dalla Segreteria generale, in quanto la richiesta, avanzata in via incidentale sotto il profilo della tardività (ed invalidità), sarebbe smentita dalla scadenza del termine di tre giorni dall’8 novembre 2012 (data di scadenza dell’altro termine della presentazione delle candidature), da computarsi secondo i giorni lavorativi; in ogni caso la tardività era irrilevante e non idonea a determinare la caducazione del provvedimento medesimo; p) sul provvedimento cautelare di sospensione dell’Assemblea federale, adottato dall’Alta Corte (in realtà in via di urgenza dal Presidente), la Federazione, anche ritenendo erroneo detto provvedimento, non avrebbe formulato istanza di revoca, avendo interesse a che la situazione giudiziaria si definisca in modo chiaro e corretto; l’accanimento giudiziario non sarebbe consono allo spirito sportivo, ma d’altro canto, quando il principale organo di giustizia sportiva di una Federazione adotta una interpretazione delle norme federali chiara ed inequivoca e conforme alla generale interpretazione adottata da altri organi di giustizia di diverse Federazioni, l’Organo amministrativo federale non poteva che resistere avverso una pretesa ritenuta del tutto ingiusta ed ingiustificata. La Federazione resistente conclude chiedendo di: - dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal dott. Ferraresi avanti alla CAF della F.I.Tw. per avere esteso, in sede di riassunzione, l’ambito del petitum e della causa petendi dell’originario ricorso n. 29/2012 avanti all’Alta Corte, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il presente ricorso o comunque respingerlo; - confermare la decisione adottata dall’Alta Corte sul ricorso 29/2012 (decisione 22-27 novembre 2012, n. 25), dichiarando inammissibile il ricorso originario proposto dal dott. Ferraresi all’Alta Corte e poi riassunto avanti alla CAF ed ora nuovamente proposto in questa sede, in quanto non sarebbe previsto dalle Carte federali e dal Codice dell’Alta Corte come strumento di revoca di un provvedimento interpretativo di norme federali; - dichiarare in ogni caso inammissibile il ricorso proposto dal dott. Ferraresi avverso il provvedimento di reiezione della candidatura a Presidente federale, per tardività del ricorso medesimo; - nel merito respingere in ogni caso il ricorso, accertando e dichiarando la infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande. A seguito di comunicazione dalla Segreteria dell’Alta Corte ai difensori delle parti in data 10 dicembre 2012, in ordine alle possibili date per l’esame collegiale della sospensiva cautelare di urgenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del Codice dell’Alta Corte, le parti hanno optato per un esame insieme al merito nella prima udienza di gennaio 2013, che, preannunciata alle parti con comunicazione 11 dicembre 2012, veniva fissata, con decreto presidenziale del 17 dicembre 2012, al 14 gennaio 2013. All’udienza del 14 gennaio 2014 i difensori delle parti hanno ampiamente illustrato le loro tesi difensive, insistendo nelle loro conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente deve essere verificata l’ammissibilità del ricorso a questa Alta Corte sotto un duplice profilo, sia della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, sia dell’esaurimento dei rimedi previsti nella Giustizia federale. Ad entrambi i profili deve essere data risposta positiva. Il contenuto sostanziale della controversia riguarda un problema che coinvolge la sussistenza dell’elettorato passivo invocato dal ricorrente, cioè un aspetto fondamentale nella elezione dei massimi organi della Federazione (Presidente e Consigliere Federale) e riguarda profili interpretativi sul piano più generale nell’ordinamento sportivo, sia per la formulazione della norma da applicare, sia per i problemi relativi ai rapporti tra Giustizia federale e decisioni di questa Alta Corte, oltre a essere destinato a produrre effetti rilevanti sulla legittimità della elezione dei massimi organi federali. Inoltre la impugnata decisione 4 dicembre 2012 è stata emessa dalla CAF (Commissione d’Appello Federale), organo di ultimo grado (in questo caso anche di unico grado) della Giustizia federale, con conseguente esaurimento dei rimedi endofederali. 2.- Prima dell’esame dei motivi di ricorso e delle deduzioni difensive della Federazione sono necessarie alcune precisazioni di principio, in relazione alla esistenza di una precedente decisione di questa Alta Corte (22-27 novembre 2012, n. 25, pubblicata nella motivazione lo stesso 27 novembre) che si era pronunciata su un precedente ricorso, tra le stesse parti. Il ricorso era stato proposto avverso una “decisione” della Commissione di Appello Federale (F.I.Tw.) in data 12 ottobre 2012, contenente un parere (qualificato formalmente sia nella intestazione, sia nel sito informatico federale come “decisione”) espresso nel senso che “il periodo di tesseramento per la candidatura alla carica di Presidente in rappresentanza delle A.S. debba essere, in ognuno dei due casi previsti (essere tesserato o essere stato), di anni 2 (due)”. Su detto parere -“decisione” della CAF 12 ottobre 2012 vi era stato un successivo preannuncio, da parte del Presidente federale, in data 30 ottobre 2012, di sicura futura applicazione, ritenendosi, “com’è naturale e doveroso”, che “l’interpretazione della Corte” (federale), qualificata nelle funzioni di “massimo Organo di Giustizia Federale” fosse stata “applicata”. Ed ancora si fa riferimento alla predetta “decisione interpretativa” della “Corte d’Appello Federale” (nonostante la sua trasformazione non solo formale) sia nella notifica della reiezione della candidatura 13 novembre 2012, sia nel relativo provvedimento (elenco delle candidature e motivazione della unica candidatura non ammessa dello stesso 13 novembre) riguardante – si noti –, nell’applicazione dell’art. 24 Statuto e del relativo parere-decisione, soltanto l’attuale ricorrente. Si continua, da parte della Federazione, a fare riferimento alla “decisione della Corte di Appello Federale della F.I.Tw. del 12.10.2012” nella delibera d’urgenza n. 38 del 6.11.2012 e nella delibera n. 37, in data 24.11.2012, del Consiglio Federale Nazionale. 2.1 - Questa Alta Corte aveva ritenuto, nell’anzidetta decisione n. 25 del 2012, che ricorresse una inammissibilità del ricorso in relazione al contenuto di parere dell’impugnato atto del 12 ottobre 2012 (malgrado la sua qualificazione formale di “decisione”) e al mancato esaurimento dei rimedi federali. Infatti, non poteva l’esaurimento dei rimedi compiersi in ragione di un parere interpretativo, ancorché qualificato come “decisione”, peraltro, si noti, emesso extra ordinem, da organo diverso da quelli previsti in Statuto per fornire in via amministrativa l’interpretazione ufficiale delle norme federali o per le eventuali controversie sulla interpretazione delle medesime norme. La predetta decisione dell’Alta Corte n. 25 del 2012 si era, in proposito, richiamata puntualmente alle specifiche previsioni dell’articolo 15, comma 11, lett. f), e al successivo articolo 38 dello Statuto approvato l’8 ottobre 2012, identici per questa parte a quello previgente del 2010. Tuttavia, riconoscendo la sussistenza di un errore scusabile, questa Alta Corte disponeva la rimessione in termine con rinvio avanti all’organo di giustizia federale competente (la CAF, Commissione di Appello Federale, nelle sue esclusive funzioni giustiziali, come del resto invocata, in ipotesi, come competente dalla difesa della Federazione, quale organo previsto per i ricorsi contro la mancata ammissione di candidature del genere di quella per cui si discute). 3.- Giova rilevare che, nel caso di pronuncia di inammissibilità di questa Alta Corte contenente anche valutazione dell’applicabilità nell’ambito della giustizia sportiva dell’istituto dell’errore scusabile con rimessione in termine, mediante rinvio ad altro giudice (appartenente alla giustizia sportiva federale), sussiste per l’indicato giudice federale un vincolo discendente non solo dalla preclusione interna procedurale, derivante dai gradi dell’ordinamento di giustizia sportiva (Alta Corte di giustizia sportiva “ultimo grado della giustizia sportiva”; CAF organo della c.d. sottordinata giustizia federale), per cui la parte o il giudice federale non possono contestare, in sede di rinvio, la pronuncia dell’Alta Corte di inammissibilità contenente concessione di errore scusabile e remissione in termine o affermare profili di tardività, ove il giudizio di rinvio sia instaurato nel termine fissato. Inoltre, sussiste per lo stesso giudice federale un obbligo generale (anche non endoprocedimentale) di tenere nel massimo conto, come qualsiasi altro organo di giustizia sportiva (art. 12 bis, Statuto C.O.N.I.), il principio di diritto posto a base di decisione della stessa Alta Corte, e quindi, nella specie, affermante l’applicabilità dell’errore scusabile nel processo sportivo e nella ipotesi particolare di errore derivante da non chiaro comportamento della Federazione. 4.- La impugnata decisione della CAF (4 dicembre 2012) ha, invece, disconosciuto e contestato la rimessione in termine, per effetto del riconosciuto errore scusabile, statuita da questa Alta Corte nella decisione n. 25 del 2012, disattendendola. La stessa contestazione, con l’aggiunta di una richiesta all’Alta Corte di rivedere la sua precedente valutazione dell’errore scusabile e della rimessione in termini è contenuta nelle difese, nella presente fase del giudizio, della Federazione, ed è manifestamente inammissibile, in quanto, nell’ambito della giustizia sportiva, i rimedi processuali contro una decisione giustiziale del massimo organo di giustizia sportiva possono essere esclusivamente quelli della correzione di errori materiali o della revocazione e certamente non in sede di impugnazione della decisione del giudice al quale era stato fatto il rinvio. Non può, infatti, essere consentito un nuovo esame sulla statuizione di inammissibilità e di errore scusabile con rimessione in termine, poiché esso si risolverebbe in un abnorme bis in idem, avanti allo stesso giudice (Alta Corte) della medesima questione, già definita tra le stesse parti in una precedente decisione relativa ad anteriore ricorso e, a maggior ragione, in sede di impugnazione della pronuncia del giudice al quale è stato effettuato il rinvio (come nella specie). Ciò non esclude che questa Alta Corte possa e debba ora dare una interpretazione della propria precedente decisione (n. 25 del 2012) e del suo contenuto, in modo da determinarne esattamente il vincolo e gli effetti con riguardo alla legittimità della decisione della CAF in data 4 dicembre 2012 (emessa, questa volta, nella sua prevista esclusiva funzione giustiziale), impugnata in questa sede, e con raffronto coi motivi introdotti nel presente ricorso e con le relative argomentazioni difensive delle parti, naturalmente entro i limiti della loro ammissibilità e al fine anche della dimostrazione della loro eventuale esorbitanza dalla tipologia di giudizio di impugnazione avanti a questa Alta Corte. 4.1 - A questo ultimo proposito è utile ricordare che il ricorso a questa Alta Corte si configura come un rimedio di carattere impugnatorio, inteso a rilevare i profili di illegittimità delle pronunce censurate (argomentando dall’ art. 1, comma 2 e comma 3, art. 4, comma 1, art. 4, comma 4, del Codice Alta Corte: decisione n. 2/2013), con la conseguenza della delimitazione alle sole questioni legittimamente introdotte nel precedente grado e della instaurazione in questo grado non di un nuovo giudizio, ma solo di un sindacato con effetto devolutivo sulla decisione impugnata nei limiti dei motivi dedotti, salva - si intende - la possibilità eccezionale di ricorso diretto all’Alta Corte quando non siano previsti o non siano configurabili (ad es., controversie sportive tra Federazioni o tra Federazioni e Discipline associate) rimedi di giustizia federale. Pertanto, quando si tratta di ipotesi normale di impugnazione di secondo (o terzo) grado contro precedente decisione di organo di giustizia federale, devono restare fuori dal giudizio avanti all’Alta Corte tutti i profili estranei alle censure, dedotte nel ricorso (salvo motivi aggiunti o ricorso incidentale), di impugnazione della decisione del precedente grado o che non riguardino la stessa decisione impugnata. 5.- L’anzidetta decisione di questa Alta Corte n. 25 del 2012 si era richiamata “all’istituto dell’errore scusabile, originato nella giurisdizione amministrativa, man mano applicato in via generale, come elemento di ragionevole temperamento volto a garantire una effettività di tutela ed un giusto procedimento, quando il giudicante rilevi, anche d’ufficio, una situazione di mancanza di responsabilità nella erronea applicazione di disposizione processuale della parte che subisce gli effetti preclusivi del ritardo o dell’erronea applicazione, quando siano addebitabili ad altri (alla controparte compresa l’amministrazione, o al giudice per oscillazioni o cambiamento di giurisprudenza, o all’autore della stessa normativa per obiettiva incertezza e scarsa chiarezza).” La giurisprudenza, ad iniziare da quella amministrativa, aveva, con alterne vicende, elaborato, man mano, una serie aperta di ipotesi e di modelli di riferimento suscettibili di giustificare l’errore scusabile nel compimento di attività processuale ed eventuale concessione della rimessione in termini. In particolare, era stato affermato che il riconoscimento dell’errore scusabile in attività processuale postula una situazione connotata da un’obiettiva incertezza non addebitabile all’errante, ascrivibile, di volta in volta, tra l’altro alla difficoltà di interpretare una norma o alle ambiguità di quella applicabile, alla particolare complessità della vicenda dedotta nel giudizio o al cambiamento del quadro normativo o, ancora, ai comportamenti non lineari o ambigui posti in essere dall’amministrazione (v. su questo punto Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; id., sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1147). Detto indirizzo sulla scusabilità dell’errore è naturalmente rapportato alla responsabilità dell’errore, la cui imputabilità deve emergere a carico di un soggetto diverso da chi ne trae beneficio, in genere il ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5860). 5.1 - Giova notare che l’applicabilità dell’istituto processuale dell’errore scusabile risale ad una lunga tradizione ed evoluzione della giustizia amministrativa, sensibile nel tempo ai profili di equità, di giustizia distributiva e di logica ragionevolezza (secondo risalenti espressioni dell’epoca) in una tutela effettiva, profili poi rafforzati, nel tempo, attraverso una esplicazione nell’art. 111 Cost. dei principi di giusto processo ed una interpretazione costituzionalmente orientata delle regole processuali. Il Consiglio di Stato, infatti, fin nel 1892 ebbe ad affermare che “sembra contro le più ovvie regole della giustizia distributiva il trattare alla stessa stregua tanto colui che di proposito col silenzio e colla assoluta inazione dimostra di volersi acquietare alla sentenza, quanto quegli che, con atto solenne e, in se stesso regolare, manifesta formalmente il suo fermo proposito di insorgere contro di essa, specie se la errata impugnativa fosse stata causata da errore scusabile”, (Cons. Stato, 27 maggio 1892, Pres. Spaventa, rel. Canna). Di qui l’evoluzione interpretativa dell’errore scusabile e della consequenziale rimessione in termini e/o sospensione dei termini (secondo una risalente distinzione), quando un ricorso sia stato proposto per errore scusabile in una serie di ipotesi e così a un giudice incompetente, con ripresa del loro corso a seguito di sentenza che dichiara l’inammissibilità (per difetto di competenza o altro) e dispone il rinvio. L’anzidetto istituto dell’errore scusabile ha avuto, nel tempo, prima il riconoscimento normativo rispetto a limitati profili di errore sulla definitività dell’atto impugnato (r.d.l. 23 ottobre 1924, n. 1672 e legge di conversione 8 febbraio 1925, n. 88, art. 34 (modificato) e 36 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054), poi man mano esteso, da una alterna interpretazione giurisprudenziale e più continua affermazione dottrinale, ad altri aspetti inizialmente inerenti al processo amministrativo e relative inammissibilità o decadenze. Successivamente l’istituto è stato ripreso e codificato, per alcune specifiche fattispecie, in una serie di norme nel codice del processo amministrativo e nella disciplina dei ricorsi amministrativi (art. 11, comma 5, 37 e 44, comma 4, c.p.a., art. 34, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei Tar; art. 13, lett. a), d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199) ed anche nel c.p.c. L’istituto è stato riaffermato come istituto processuale, di modo che il riconoscimento del beneficio è questione processuale (Cons. Stato, Ad. gen, 29 settembre 1932) e quindi non di merito, non limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore (Cons. Stato, VI, 4 marzo 1964, n. 195), riconosciuto in ipotesi di contraddittorietà normativa anche apparente, di novità dell’applicazione di norme e/o di forma equivoca dell’atto impugnato, di adizione di autorità priva della competenza (fin dalla risalente decisione Cons. Stato, IV, 26 luglio 1932, rel. Malinverno, De Santis c. Ferrovie dello Stato, in Giur. It., 1933, III, 1). L’istituto, ancora, è stato collegato al giusto processo sulla base di una serie di applicazioni, anche di ufficio, in altre fattispecie, comprese quelle di mutamenti giurisprudenziali, con affermazioni della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e di altri organi giudiziari (Corte cost., sentt. n. 178, 183, 202 e 203 del 2012 in caso di scusabilità per mutamento della giurisprudenza; Cass. civ., ord. 2 luglio 2010, n. 1581, 26 luglio 2011, n. 16365; 11 luglio 2011, n. 15144; S.U., 11 aprile 2011, n. 8127; Lav., 27 dicembre 2012, n. 28967; Corte di Giustizia CEE, VI, 15 dicembre 1994, con richiamo all’art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte; 15 maggio 2003, in proc. C-193/01 P; VII, ord. 14 gennaio 2010, proc. C 112/09 P; nel campo della giustizia sportiva, Corte Fed. F.I.G.C., 28 ottobre 2011, n. 103 2011/2012 e 5 dicembre 2007, 56/CGF). 5.2 - Sempre a proposito di errore scusabile, la difesa della Federazione e la decisione impugnata si richiamano, ampiamente, ad una Circolare del Segretario generale della F.I.Tw. datata 18 ottobre 2012 (si noti, di carattere non normativo e senza indicazione delle relative fonti specie in presenza di normativa non coordinata e non aggiornata) relativa alla indicata ricorribilità alla Commissione di Appello Federale. Da notare che si tratta di circolare acquisita d’ufficio (con il consenso successivo delle parti) da questa Alta Corte nel precedente giudizio conclusosi con la decisione 25/2012, nonostante l’ordine (5 novembre 2012) alla Federazione di esibizione degli atti relativi ai procedimenti elettorali e di fornire chiarimenti documentati sullo stato della procedura preparatoria. Detta circolare è stata riesibita ed invocata avanti a questa Alta Corte in questa sede, tuttavia sempre senza la prova o allegazione che sia stata comunicata o portata a piena conoscenza del ricorrente Ferraresi, o che sia stata congruamente diffusa ai tesserati o ai candidati, essendo, peraltro, indirizzata alle Società associate e ad organi Federali. E’ evidente l’assoluta ininfluenza - implicitamente deducibile dalla decisione di questa Alta Corte n. 25 del 2012 - di tale produzione, a parte la non ammissibilità di un riesame. Infatti, occorre sottolineare, ancora una volta, la preminente rilevanza data dalla detta decisione alla successiva nota (circolare) del Presidente Federale sulle candidature, in data 30 ottobre 2012, prot n. 739/2012, che aveva creato incertezze e ambiguità, in quanto aveva indicato che “è ovviamente diritto di ogni tesserato, che presenti la sua candidatura e la veda respinta, ricorrere alla Corte d’Appello Federale, come previsto dallo Statuto, ed ad ogni altro Organismo cui le norme del diritto sportivo consentano di rivolgersi”. Del resto, detta nota 30 ottobre 2012 era stata richiamata, per il suo contenuto fuorviante, dalla decisone dell’Alta Corte n. 25 del 2012, per ulteriormente chiarire il non lineare comportamento federale; questa nota, benché indirizzata anche alla Commissione di Appello Federale, si riferiva nel testo ad una Corte d’Appello Federale, non più esistente con tale denominazione nel nuovo Statuto, oltre ad indicare genericamente ogni altro organismo cui si poteva l’interessato rivolgere in caso di candidatura respinta. Con la anzidetta decisione n. 25 del 2012 questa Alta Corte aveva posto in rilevo anche che “sussistono…una serie di incertezze derivanti in parte dal sopravvenire di uno Statuto federale comportante modifiche, che rendono incerta ed assai dubbia la applicazione di preesistenti norme procedurali del Regolamento organico, rimasto non aggiornato. D’altro canto nello stesso nuovo Statuto vi sono alcune disposizioni, di cui non è chiaro per il tesserato, soprattutto in sede di prima applicazione, la concreta portata quando vi può essere una parziale sovrapposizione normativa”. Inoltre nella decisione di questa Alta Corte n. 25 del 2012 vi era stata un’altra specifica indicazione sul comportamento ambiguo e fuorviante della Federazione, cioè che “la competenza della verifica ed ammissione delle candidature sarebbe spettata al Segretario Generale, con previsioni duplici, e non ancora coordinate, di ricorso al Consiglio Federale entro tre giorni secondo il Regolamento organico (art. 18) ovvero alla CAF secondo il sopravvenuto nuovo Statuto Federale. (art. 21, comma 7)”. Per di più veniva aggiunto, nella anzidetta decisione che “secondo le norme statutarie (sia dello Statuto vigente, per effetto della approvazione del Coni - 8 ottobre 2012 - e della relativa pubblicazione sul sito federale, - sia del precedente Statuto) l’organo deputato a fornire, in via amministrativa, l’interpretazione ufficiale delle Norme Federali è il Consiglio Federale (art. 15, comma 11, lett. f, sia dello Statuto Federale 2012 sia di quello del 2010), come le eventuali controversie relative all’interpretazione delle stesse norme (art. 38, di ambedue gli Statuti federali)”. Infine nella anzidetta pronuncia di questa Alta Corte si sottolineava la ripetuta qualificazione di “decisione” dell’atto costituente “semplice parere” sull’interpretazione dell’art. 24 dello Statuto (requisiti della candidatura a Presidente), adottato dalla Commissione di Appello Federale, “senza alcuna delle caratteristiche di contenzioso” ed anzi in contraddizione con le (sovrarichiamate) disposizioni statutarie sulla competenza ufficiale della interpretazione delle norme federali e delle relative controversie; veniva richiamato il preannuncio del Presidente Federale in data 30 ottobre 2012 che “sarà da me, com’è naturale e doveroso, applicata”, come, del resto, si è verificato, con puntuale, semplice e pedissequa recezione applicativa della “decisione interpretativa” da parte dei diversi organi federali e confermato nelle tesi difensive della Federazione e nella dichiarazione meramente confermativa della CAF. 5.3.- Di conseguenza era tutt’altro che “non compiutamente comprensibile”, come sembra mostrare la memoria difensiva della Federazione, ma chiara e puntuale la indicazione di una serie di comportamenti addebitabili alla Federazione, ciascuna autonomamente decisiva per la concessione della scusabilità dell’errore rilevabile di ufficio: queste indicazioni assumono rilievo per le conseguenti efficacia restitutiva e facoltà correttiva in sede di rinvio, da instaurarsi con un ricorso rinnovellabile in modo da superare gli effetti dell’errore addebitabile alla Federazione. 5.4.- La difesa della Federazione, ricollegandosi ad un duplice rilievo della decisione della CAF di assenza di specifica richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile, da parte del ricorrente, insiste nella memoria di costituzione sulla mancanza di richiesta “di una pronuncia in tal senso”, di modo che “può ritenersi una forma di espressione dell’Ufficio nell’ambito della valutazione della controversia”, priva di “natura di provvedimento decisorio” e quindi implicitamente non vincolante per il giudice del rinvio, così come in ordine al profilo della relativa competenza che sarebbe “non devoluto dalle parti, tale decisione non conforme a diritto non poteva fare stato avanti ad altro organo di giustizia sportiva”. In realtà, a parte che il problema di una remissione in termini per errore scusabile era stato, nella udienza di trattazione del ricorso definito con la decisione dell’Alta Corte n. 25/2012, prospettato alle parti (in adempimento dell’obbligo di ogni giudicante, se rilevi di ufficio una questione), è sufficiente, ai fini della dimostrazione di erroneità delle suddette tesi, richiamare le considerazioni espresse nel n. 4 della presente motivazione, riguardo al vincolo discendente per il giudice federale dalla pronuncia della stessa Alta Corte. Del resto, il vincolo risulta confermato dalla natura processuale di tale questione e dagli effetti della statuizione sulla concessione del beneficio (a presidio, in questo caso, del giusto processo), e costituisce, senz’altro, preclusione interna a discuterne nello stesso procedimento, sia di rinvio, sia a maggior ragione nel giudizio di impugnazione della decisione emessa in sede di rinvio. Ciò soprattutto anche nella considerazione del potere, proprio di qualsiasi giudice, relativo al riconoscimento dell’errore scusabile nel campo processuale, ormai, sia pure dopo alcune iniziali oscillazioni, affermato in modo netto, rientrando nella potestà di rilevare di ufficio e in generale la regolarità dei presupposti processuali (Cons. Stato, Ad plen.,16 aprile 1996, n. 2; VI, 20 gennaio 2000, n. 257; VI, 13 aprile 2010, n. 2047; Cass. civ., 2 luglio 2010, n. 15811 e Corte cost., in alcune delle sentenze citate sub n. 5.1 della presente motivazione; sulla natura di istituto generale Cons. Stato, V, 13 gennaio 1959, n. 342, 31 marzo 1962, n. 282, VI, 1 aprile 1977, n. 369; sul principio della rilevabilità d’ufficio, v., da ultimo, la conferma, in via legislativa, dell’art. 37 c.p.a). 6.- Nella decisione di questa Alta Corte n. 25/ 2012 l’espressione “riassunzione, con proposizione del ricorso avanti alla C.A.F.” deve essere interpretata in connessione con la duplice indicazione che, “in relazione alla previsione della data delle elezioni fissate all’8 dicembre p.v., si impone la fissazione di un termine breve di tre giorni (del resto analogo a quello già previsto dall’art. 18 R.O.)”, e che “il ricorso” da proporre da parte del ricorrente Ferraresi era “in ordine al rifiuto di ammissione alla sua candidatura a Presidente Federale per mancanza di biennio di tesseramento”. In realtà, al di là dell’errore scusabile nella individuazione dell’atto lesivo ed impugnabile, il sostanziale ambito della controversia si identificava sulla necessità o meno del requisito di anzianità biennale di tesseramento nella Federazione in una dichiarata pretesa di candidatura, come del resto confermato nella successiva applicazione ed utilizzazione della decisione-parere ritenuta di efficacia determinante ed applicata in concreto nei soli confronti dell’attuale ricorrente. D’altro canto, l’utilizzo di detti termini (riassunzione e proposizione di ricorso) deve essere interpretato nel senso di voler offrire un preciso chiarimento che veniva disposto un rinvio al giudice federale attraverso il riconoscimento dell’errore scusabile accompagnato, si noti, da rimessione in termini per proporre ricorso allo stesso giudice federale: rinvio che non aveva effetti di mera ripetizione o di automatica conversione o traslazione o trasmissione del ricorso originario dell’Alta Corte alla CAF (v., ad esempio, lo strumento di “prosecuzione” di ufficio che era previsto dall’art. 35 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 11, l. 21 luglio 2000, n. 205; e l’equivoca previsione nel testo originario dell’art. 105, comma 3, c.p.a., corretta poi dall’art.1, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, prescrivente di riassumere il processo con ricorso notificato). Infatti, detto rinvio, disposto con la decisione di questa Alta Corte n. 25 del 2012, necessitava - per il carattere c.d. restitutorio della riassunzione per effetto della remissione in termini per errore scusabile – di una rinnovata (con atto nuovo di iniziativa e di impulso processuale a cura della parte interessata) chiamata in giudizio e una rinnovata proposizione di ricorso, suscettibile di comprendere anche i profili e i motivi, avanzabili avanti al nuovo giudice, per rimediare agli errori in cui il ricorrente era incorso, ritenuti scusabili, perché derivati da fatti e comportamenti dell’altra parte in giudizio (Federazione). Detta riassunzione doveva essere effettuata con ricorso, rinnovato con ripresa non semplicemente ripetitiva del procedimento, ma anche restitutoria delle facoltà di effettiva tutela, diretto al nuovo giudice indicato (CAF, nella corretta ed unica sede giustiziale). Tale ripresa, si noti, se compiuta nel termine fissato dal rinvio con rimessione in termini, impediva la decadenza e la tardività, nei limiti in cui erano state determinate dagli errori ritenuti scusabili e nella fattispecie relativi sia alla sostanziale natura dell’atto impugnato - semplice parere, malgrado la indicazione di “decisione” nella intestazione della motivazione, privo di carattere provvedimentale o di “decisione” giustiziale - e non impugnabile, sia alla individuazione dell’atto giuridicamente lesivo ed impugnabile e sia alla conseguente individuazione del giudice competente. 6.1- La decisione della CAF, impugnata in questa sede, e la difesa della Federazione resistente sostengono che la riassunzione non avrebbe consentito in sede di rinvio un mutamento od ampliamento dell’originario procedimento proposto avanti a questa Alta Corte. Detta tesi, modellata sulla falsariga dei diversi limiti della riassunzione propri del giudizio di rinvio a seguito di giudizio di cassazione di una sentenza, è priva di fondamento, perché non tiene conto dell’assoluta diversità e particolarità della fattispecie in esame, non potendo essere parificati tutti i casi di riassunzione e quelli di rinvio ad altro giudice con rimessione in termini. Invero la “riassunzione” può assumere una serie di significati ed effetti, accomunati solo dalla natura di atto processuale necessario, a seconda delle tipologie di processo e dell’accadimento che l’aveva determinata a superare l’impedimento alla prosecuzione o alla regolare instaurazione dello stesso processo: così, ad esempio, nei differenti casi di interruzione, intervento cassatorio di sentenza da parte della Corte di cassazione, difetto di giurisdizione o di competenza, e talune ipotesi di errore scusabile sulla individuazione dell’atto impugnabile e/o sul difetto di competenza (per gradi) del giudice adito. La “riassunzione” può, a seconda dei casi, configurarsi come ripresa o trasferimento traslativo o trasmigrazione operata direttamente con conseguente iniziativa di parte limitata a semplice istanza di fissazione di udienza ovvero come rinnovazione o nuova proposizione del procedimento attraverso rinnovazione del ricorso con nuovo atto introduttivo, non necessariamente corrispondente a quello originario, e così in caso di esigenza di eliminare gli effetti pregiudizievoli per l’errante in taluni casi di errore scusabile. Le modalità della “riassunzione” hanno assunto, nel tempo e secondo i casi e le tipologie del processo, la forma di comparsa o di semplice istanza, ovvero di citazione o di ricorso rinnovellato. Nella specie necessariamente difettava una unitarietà (continuazione dell’identico rapporto processuale) ed una completa identità tra invocazione del primo giudice (e relativo atto introduttivo) e quella invocazione e chiamata in giudizio che doveva essere proposta alla CAF nell’unica prevista sede giustiziale, in modo da consentire al ricorrente (attore del ricorso inammissibile a seguito di comportamento della Federazione) una efficace e tempestiva tutela endofederale (in effetti completamente mancata) della sua pretesa sostanziale di partecipare come candidato alle elezioni previste dopo brevissimo periodo di tempo; tutela che - si noti - in un giusto processo è indipendente dalla fondatezza o meno delle pretese o ragioni fatte valere. Inoltre, la particolarità della presente ipotesi di “riassunzione con proposizione di ricorso” restava caratterizzata, a differenza da altre tipologie di riassunzione: a) dallo stretto e compenetrato collegamento con gli specifici aspetti di errore scusabile che avevano comportato la concessione di rimessione in termini (sulla base di fuorviante qualificazione di “decisione” dell’atto impugnato, con effetti sulla erronea identificazione dell’atto concretamente lesivo e sulla altrettanto erronea individuazione del giudice competente come errore interno alla giustizia sportiva); b) dalla conseguente esigenza, anche in base ai principi del giusto processo e di fronte alla imputabilità dell’errore a soggetto diverso dall’errante e al concesso beneficio restitutorio, della remissione in termini a seguito di errore scusabile: - di mutare l’oggetto del giudizio per quanto riguardava l’atto lesivo ed impugnabile e quindi con possibilità di integrazione e mutazione dei motivi di impugnazione e delle conclusioni avanti al nuovo giudice, naturalmente entro la questione e la sostanziale pretesa inizialmente fatta valere, nella specie relativa ai requisiti per la candidatura a Presidente federale con l’obiettivo di partecipazione all’elettorato passivo; - di escludere una vera e propria continuazione in identico rapporto processuale per effetto delle anzidette combinate mutazioni e di un atto introduttivo (ricorso) rinnovellato; c) dalle differenze sia dalle semplici trasmigrazioni o traslazioni del processo per esclusivi motivi di giurisdizione o di competenza del giudice adito, sia dai casi di ripresa e proseguimento del procedimento sospeso davanti allo stesso giudice; d) dalla mancanza di una precedente fase di giudizio, nella quale un giudice abbia erroneamente negata o affermata la giurisdizione ovvero la competenza. Conseguentemente il rinvio alla CAF (c.d. restitutorio, con possibilità di totale esame della controversia e non di limitata riproposizione del precedente ricorso all’Alta Corte), disposto con la decisione di questa Alta Corte n. 25 del 2012, era evidentemente finalizzato a che il ricorrente potesse rimediare al plurimo errore (si sottolinea, ancora, ritenuto scusabile ed imputabile a comportamento equivoco, fuorviante e contraddittorio della Federazione). Detto errore scusabile era stato da questa Alta Corte ritenuto esistente - è opportuno ripeterlo in relazione all’asserita esistenza di un “provvedimento non compiutamente comprensibile” e alla “confusione processuale” invocata dalla difesa della Federazione - in quanto relativo sia alla natura dell’allora impugnata “decisione” della CAF (in realtà semplice parere interpretativo reso extra ordinem e senza contraddittorio), sia alla individuazione dell’atto concretamente lesivo ed impugnabile, riflettendosi sulla competenza del giudice, sia alla esigenza di previo rituale percorso giudiziale avanti alla CAF (Commissione di Appello Federale secondo lo Statuto, si noti di recente novellato). Questa volta la CAF doveva essere adita con la nuova intrapresa di giudizio avanti alla stessa CAF, nell’esatta ed unica legittima funzione giustiziale, ai fini di una tutela della pretesa sostanziale del ricorrente “in ordine al rifiuto di ammissione della sua candidatura a Presidente federale per mancanza di biennio di tesseramento”. Inoltre, occorre mettere in rilievo, anche in base alle precedenti considerazioni, che il rinvio alla CAF, disposto, con la decisione n. 25 del 2012, dall’Alta Corte insieme alla concessione dell’errore scusabile e della rimessione in termine, era conseguente ad una domanda inammissibile, proposta scusabilmente sia a un giudice non competente (su questo ultimo profilo della competenza sembrava concordare la conclusione preliminare della difesa della F.I.Tw. nel ricorso deciso con la precedente decisione dell’Alta Corte), sia contro un atto non impugnabile perché semplicemente prodromico a previsto successivo atto lesivo, malgrado la equivoca qualificazione di “decisione”. Pertanto si verificava un necessario effetto sia conservativo sia sospensivo, riguardo alla pretesa decadenza e tardività, tale da non fare decorrere i termini durante il procedimento avanti all’Alta Corte a seguito della responsabilità a carico della controparte Federazione. Detti termini erano destinati a riprendere con la comunicazione dell’anzidetta decisione dell’Alta Corte, che, in mancanza di espressa previsione normativa, aveva assegnato un termine di tre giorni, esattamente rispettati dall’attuale ricorrente, con piena acquiescenza nella limitazione in ragione della urgenza. Di conseguenza, sono fuorvianti ed inconferenti tutte le considerazioni della Federazione in ordine alle diverse inammissibilità e tardività configurate nelle tesi difensive e riprese per una parte nella decisione della CAF 4 dicembre 2012, impugnata in questa sede. 7.- Sulla base delle predette considerazioni (ciascuna autonoma) risulta decisiva e pregiudiziale (a tutti gli altri profili non esaminati nella presente decisione, da ritenersi assorbiti) la fondatezza del primo motivo di impugnazione, in combinazione con le premesse e le riflessioni conclusive del ricorso proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione di Appello Federale 4 dicembre 2012, in quanto questa ha completamente disatteso e travisato il disposto della decisione di questa Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 25 del 2012, come indicato nel precedente n. 4 e seguenti. Infatti, la concessione dell’errore scusabile e gli effetti della remissione (o riammissione) in termini e della riassunzione con nuovo ricorso (come innanzi interpretati e precisati con sufficiente ampiezza) sono stati, nei profili denunciati nel ricorso, completamente disattesi dall’impugnata decisione, che ha contestato e disconosciuto non solo l’esattezza della statuita concessione dell’errore scusabile, ma anche il vincolo e l’efficacia del rinvio e della riproposizione del ricorso, come sopra rilevato. L’impugnata decisione CAF 4 dicembre 2012 ha infine negato l’instaurazione di “procedimento contenzioso”- giudiziale, ritenuto indispensabile per riconoscere un errore scusabile processuale, senza alcuna pur necessaria considerazione della natura del processo avanti a questa Alta Corte, che non dipende o è condizionato dall’atto impugnato, che può portare eventualmente ad una inammissibilità e non a negare la pendenza di controversia, di giudizio e di poteri processuali del giudice. Nello stesso tempo l’impugnata decisione ha ritenuto, erroneamente, come posto in rilievo nel ricorso del dott. Ferraresi, che la pronuncia dell’Alta Corte di inammissibilità del ricorso fosse una “pronuncia di merito”, laddove la possibilità di presentare il ricorso all’organo di giustizia federale potrebbe essere, sempre secondo la CAF, conseguenza “soltanto” di una “declinazione di giurisdizione”, profili ampiamente disattesi dalle precedenti considerazioni su rinvio, riassunzione, errore scusabile e remissione in termini. Allo stesso modo la decisione della CAF 4 dicembre 2012 e le ancora più ampie tesi difensive della Federazione, relative ad assunta irritualità a seguito di decorso del termine (inammissibilità per tardività), non hanno tenuto conto della remissione in termini e dell’ambito delle giustificazioni per il beneficio dell’errore scusabile, considerate esistenti dalla citata decisione dell’Alta Corte, come in particolare ai precedenti n. 5 e 6. 8.- Palesemente privo di fondamento è l’autonomo terzo motivo del ricorso di carattere formale, che sostiene che l’impugnato provvedimento di reiezione della candidatura sarebbe “invalido perché tardivo”, in quanto in asserito contrasto con l’art. 18, comma 11, del Regolamento Organico della F.I.Tw., secondo cui “l’accertamento della regolarità delle candidature presentate compete alla Segreteria Federale, entro tre giorni dalla scadenza della data della presentazione delle candidature”. In realtà, l’accertamento anzidetto è intervenuto il 13 novembre 2012, cioè dopo la scadenza del termine di tre giorni espressamente individuato ed esternato dalla Federazione nel giorno 11 novembre . Tuttavia, tale tardività non può né consumare il potere del Segretario federale sulla dovuta pronuncia di ammissibilità o di reiezione delle candidature, né può portare ad una invalidità dell’atto compiuto oltre il termine, ma può, in ipotesi, suscitare eventuali ed ipotetici problemi influenti su responsabilità o scusabilità del comportamento del candidato che abbia confidato sulla mancanza di reiezione. 9.- Pertanto il ricorso, a seguito delle plurime e autonome motivazioni espresse in precedenza, dalle quali emerge la piena fondatezza del primo motivo di impugnazione in combinazione con le premesse e le riflessioni conclusive del ricorso, deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata (decisione CAF 4 dicembre 2012), restando precluso ogni esame delle altre censure e relative tesi difensive non esaminate, comprese quelle relative alle pretese sostanziali, connesse tra loro, sulla interpretazione dell’art. 24 dello Statuto e sulla conseguente ammissione o non ammissione della candidatura a Presidente federale del ricorrente. Dall’annullamento per gli anzidetti motivi, segue la necessità di un nuovo rinvio delle parti al primo giudice (CAF), in quanto la decisione impugnata, attraverso il disconoscimento ed il dichiarato rifiuto degli effetti della remissione in termini e dell’ambito del nuovo ricorso in riassunzione, ha sostanzialmente negato al ricorrente un giudizio ed una tutela effettiva sulla pretesa fatta valere in ordine alla interpretazione delle norme sull’elettorato passivo. In realtà, il carattere completamente restitutorio della decisione dell’Alta Corte n. 25 del 2012 doveva condurre ad un esame pieno e nel merito della controversia nei limiti del rinnovato ricorso e delle pretese sostanziali legittimamente introdotte. La relativa mancanza, per il rifiuto netto di esame delle integrazioni e modifiche rispetto al primo ricorso dichiarato inammissibile con i benefici suindicati, e la mera conferma di quanto in precedenza indicato nel c.d. parere interpretativo (malgrado le indicazioni nella anzidetta decisione sopra richiamate) ha comportato, per questa parte, sia la assoluta mancanza di esame di tutti i profili pregiudiziali e di merito delle domande avanzate dal ricorrente, sia il mancato esercizio della funzione del rinvio assegnata dalla citata decisione n. 32 del 2012. Pertanto occorre disporre un nuovo rinvio alla CAF in quanto si è verificato, per l’anzidetta parte, un difetto e una mancanza di un grado di giustizia, con pieno contrasto con l’invocato (nel presente giudizio) principio, affermato espressamente dall’art. 20, comma 8, dello Statuto federale, del “doppio grado di giurisdizione sportivo endo o eso-federale” quale “principio fondamentale della Giustizia sportiva”. Questa maggiore garanzia del doppio grado di giudizio nell’ordinamento sportivo federale comporta una esigenza di maggiore e puntuale interpretazione ed applicazione dell’ambito del rinvio e della previsione del principio dichiarato fondamentale del doppio grado, quando il primo giudice abbia erroneamente rifiutato un esame sul nucleo essenziale della controversia nei profili pregiudiziali e di merito, sui quali era stato investito con la riassunzione, a seguito di rinvio con rimessione in termini disposto da questa Alta Corte. Di fronte all’anzidetto principio fondamentale della giustizia sportiva federale risulta giustificata la differente applicazione di talune previsioni, proprie della normativa processuale civile e amministrativa, legittimate nel ridurre i casi di rinvio al precedente giudice a casi ritenuti più gravi e indicati tassativamente, in quanto per detti ordinamenti manca una garanzia generale di doppio grado in Costituzione (v., su detto ultimo profilo, Cass., 14 ottobre 2011, n. 21233; 15 settembre 2004, n. 18571 e giurisprudenza ivi richiamata). Il termine per effettuare la riassunzione con ricorso alla CAF in sede di rinvio deve essere determinato in 30 (trenta) giorni, in analogia con l’unico termine per la presentazione di ordinario ricorso alla stessa CAF, fissato, sia pure espressamente ai fini dei procedimenti disciplinari, nel Regolamento di giustizia e disciplina della F.I.Tw. dall’art. 37, primo comma, in relazione alla disposizione statutaria, con generale rinvio per le modalità di funzionamento della CAF, allo stesso Regolamento di giustizia, nell’art. 21, comma 8. In questa fase di pronuncia di rinvio su ricorso contro la decisione della CAF non può essere preso come riferimento il termine eccezionale e brevissimo di tre giorni contemplato nel Regolamento organico del 2006 (peraltro non adeguato allo Statuto rinnovellato del 2012 e riferito a ricorso amministrativo a Consiglio federale), che può essere giustificato dalle esigenze di un procedimento elettorale preparatorio in corso, con cadenze prefigurate in relazione all’avvenuta determinazione della data delle elezioni federali. La presente fattispecie si distingue per essere collocata in un giudizio di impugnazione di decisione CAF in una situazione di disposta sospensione dell’assemblea elettiva fino al completamento del procedimento di giustizia sportiva e, quindi, di superamento della data dell’8 dicembre 2012, con esigenza di nuovo atto per la rimessa in moto del procedimento elettorale e la fissazione di nuova data per la consultazione elettorale. 9.1 - Infine occorre, altresì, chiarire espressamente che il nuovo giudizio di rinvio avanti alla CAF dovrà avvenire inderogabilmente con un diversa composizione dell’organo giudicante rispetto al collegio che ha emesso la decisione impugnata e da annullare in questa sede (argomentando da Cons. Stato, 25 marzo 2009, n. 2, anche in riferimento agli indirizzi giurisprudenziali della Cassazione civile e alla luce dei principi del giusto processo riaffermati dal testo novellato dell’art. 111 Cost.). Detto collegio della CAF, per di più, è stato identico nella partecipazione, tranne il segretario, a quello che, in una (non prevista) sede consultiva, già si era espresso sui requisiti necessari per la candidatura a Presidente federale, con il c.d. parere interpretativo – autoqualificatosi “decisione“– emanato extra ordinem e con esercizio di funzioni estranee a quelle proprie di un semplice organo di giustizia, quale previsto dallo Statuto federale. Inoltre, lo Statuto federale ha attribuito funzioni interpretative - consultive sulla normativa federale, come sottolineato anche dalla precedente decisione di questa Alta Corte, ad altro organo amministrativo e non alla CAF, semplice organo giustiziale. 9.2 - D’altro canto, anche a prescindere dalla carenza di una funzione consultiva di un organo di giustizia, in mancanza di ed anzi in difformità da espressa previsione normativa, la diversa composizione del collegio giudicante si impone sotto un altro profilo. Infatti, deve ritenersi principio di garanzia, pacificamente riconosciuto in tutti gli organi che abbiano normativamente, accanto alla funzione giustiziale, una qualsiasi funzione consultiva (anche se in differenziata composizione), che non può partecipare ad una “decisione” giustiziale chi abbia concorso a dare comunque parere sull’affare che forma oggetto di ricorso. Al riguardo è sufficiente un richiamo alle espresse previsioni contenute nell’art. 15, secondo comma, l. 31 marzo 1889, n. 5992; nell’art. 36, r.d. 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato; disposizioni rimaste immutate con i successivi T.U. (art. 35, T.U. 17 agosto 1907, n. 638), fino all’art. 43, secondo comma, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054. Questa ultima norma è stata abrogata dall’art. 4, comma 1, n. 4, Allegato 4, Norme di coordinamento ed abrogazione al c.p.a, approvato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, essendo stata ritenuta, ad evitare una incompatibilità per la partecipazione alla Adunanza generale del Consiglio di Stato (distinta da partecipazione a sezione consultiva), sufficiente la disposizione sull’obbligo di astensione con richiamo alle cause di astensione previste nel c.p.c.). Anzi, nel sistema dell’ordinamento sportivo, il principio è stato radicalmente attuato con l’esclusione tassativa di possibilità di richiesta di parere all’Alta Corte di giustizia sportiva su controversia sulla quale sia stata avviata procedura avanti ad organi della giustizia sportiva o in ordine alla quale vi sia semplice possibilità di produrre ricorso all’Alta Corte (combinato disposto art. 12 bis, comma 3, Statuto C.O.N.I., e art. 15, comma 3, Codice Alta Corte). 10.- Sussistono giusti motivi, in relazione al complesso degli elementi caratterizzanti la presente controversia, per compensare interamente le spese del giudizio. P. Q. M. ACCOGLIE il ricorso come in motivazione; SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 14 gennaio 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 13 febbraio 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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