COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.66 della Società A.S.D. CR SANTACROCERAVOLO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 CR Santacroceravolo 1965 – Mesoraca con il punteggio di 0-3, squalifiche dei calciatori CERMINARA Gianluca e DE SANTIS Paolo fino al 23.4.2013, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.66 della Società A.S.D. CR SANTACROCERAVOLO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 CR Santacroceravolo 1965 - Mesoraca con il punteggio di 0-3, squalifiche dei calciatori CERMINARA Gianluca e DE SANTIS Paolo fino al 23.4.2013, ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato il proprio rapporto; che i sigg.ri Cerminara Gianluca e De Sanctis Paolo devono essere ritenuti responsabili di comportamento di modesta violenza e minaccioso nei confronti del direttore di gara; che a causa delle intemperanze dei tesserati della reclamante, l’incontro è stato sospeso non essendovi più le condizioni per proseguirlo; che le sanzioni inflitte dal G.S.T. sono congrue ed adeguate; che la sanzione dell’ammenda può essere ridotta a € 100,00; P.Q.M. riduce a € 100,00 la sanzione dell’ammenda; rigetta nel resto il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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