COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.67 della Società U.S.C. DON BOSCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Real Kroton – Don Bosco con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 103,00 per abbandono della gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.67 della Società U.S.C. DON BOSCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Real Kroton - Don Bosco con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 103,00 per abbandono della gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato che alla fine del primo tempo, rientrato negli spogliatoi, ha potuto constatare che i giovani calciatori della Soc. Don Bosco erano stati derubati dei telefoni cellulari, di alcuni portafogli contenenti denaro e persino di un paio di scarpe; che gli stessi, anche in considerazione della loro giovane età, si trovavano in evidente stato confusionale e di agitazione e, comunque, non erano nelle condizioni di riprendere la gara e, pertanto, rinunciavano alla prosecuzione della stessa; che non può revocarsi in dubbio che l’accaduto abbia avuto notevole influenza psicologica negativa sui calciatori della U.S.C. Don Bosco; che, pertanto, appare conforme a giustizia, in applicazione dell’art.17, comma 4, del C.G.S., disporre la ripetizione della richiamata gara; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del reclamo revoca: -la punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Real Kroton - Don Bosco con il punteggio di 0-3; -la penalizzazione di UN punto in classifica; -l’ammenda di € 103,00. Dispone: -la ripetizione della gara Real Kroton - Don Bosco; -la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Calabria, per quanto di competenza, in ordine alla ripetizione della gara stessa. -accreditarsi la tassa sul conto della reclamante; Conferma la decisione del G.S.T. nella parte in cui è stata ordinata la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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