LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Michela. GRECO/MILAN A.C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Michela. GRECO/MILAN A.C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/02/2012 la Sig.na Michela. GRECO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN. un accordo economico prevedente la corresponsione lordo di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00.
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.MILAN,al pagamento in favore della sig.na Michela. GRECO, della somma di €.6.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente
datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione
giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.