LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI RENZO/VALLEE AOSTE ST.CRISTOPHE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI RENZO/VALLEE AOSTE ST.CRISTOPHE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/10/2012 il sig. Luca DI RENZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLEE AOSTE ST.CRISTOPHE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VALLEE AOSTE ST CRISTOPHE al pagamento in favore del sig. Luca DI RENZO della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.