LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo BUONO/S.S.D.CITTA’DI BRINDISI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 194 del 20.02.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo BUONO/S.S.D.CITTA'DI BRINDISI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2012 il sig. Angelo BUONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.016,46 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.16.013,17 lorde richiedeva la condanna della Società al
pagamento della rimanente somma di €.4.003,29
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Angelo BUONO della somma di €.4.003,29.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.