F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. MAURIZIO STIRPE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL; – AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO L.N.D. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N.1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012) 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCIANO CORRADI; – AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE,. INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 E 6ULTIMO PERIODO, C.G.S., NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1, REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. MAURIZIO STIRPE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL; - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO L.N.D. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N.1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012) 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCIANO CORRADI; - AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE,. INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 E 6ULTIMO PERIODO, C.G.S., NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1, REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012) In data 28 agosto 2011 il calciatore Pieroni Carlos Enrique, all’epoca dei fatti tesserato per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (in virtù di contratto sottoscritto in data 10 agosto 2009, regolarmente depositato in data 11 agosto 2009, con scadenza al 30 giugno 2012), prendeva parte alla gara amichevole Salernitana/Frosinone, nelle fila del sodalizio campano, senza alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza. Peraltro il menzionato calciatore, nel corso della predetta gara, riportava un infortunio senza comunicare l’accaduto alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.. Quest’ultima presentava ricorso ex art. 15 del Contratto Collettivo per la violazione posta in essere dal suddetto calciatore in ordine all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 10, punto 2, dell’AC, nonché per la violazione del divieto di cui all’art. 81 dell’AC. Con lodo in data 8 novembre 2011 il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, riconosceva la sussistenza delle violazioni poste in essere dal calciatore Carlos Enrique Pieroni e, per l’effetto, disponeva la risoluzione del contratto in essere tra lo stesso e la Società di appartenenza, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. Il predetto Collegio disponeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti di sua competenza. Effettuati gli accertamenti di rito, la Procura Federale, con atto del 6 settembre 2012, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il calciatore Carlos Enrique Pieroni, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, C.G.S. per avere partecipato alla gara amichevole Salernitana/Frosinone in carenza di autorizzazione da parte della propria Società di appartenenza; b) il Sig. Luciano Corradi, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (all’epoca dei fatti Salerno Calcio S.r.l.), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, C.G.S., nonché in relazione all’art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all’epoca dei fatti per avere utilizzato nelle file della Salernitana, nella predetta gara amichevole disputata in data 28 agosto 2011 con il Frosinone, il sig. Carlos Enrique Pieroni, calciatore non avente titolo in quanto tesserato per altra Società e per non avere richiesto la necessaria autorizzazione ai fini della disputa della predetta gara amichevole; c) la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., all’epoca dei fatti Salerno Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante; d) il Sig. Maurizio Stirpe, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società Frosinone Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all’epoca dei fatti per avere consentito la disputa della gara amichevole in precedenza menzionata senza preventivamente essersi accertato che per la stessa fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione; e) la società Frosinone Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini di rito Frosinone Calcio S.r.l. e U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (già Salerno Calcio S.r.l.) facevano pervenire memorie difensive. All’udienza fissata per il dibattimento dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il rappresentante della Procura federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni, mesi 1 (uno) di squalifica; b) al Sig. Luciano Corradi, mesi 6 (sei) di inibizione; c) alla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (all’epoca dei fatti Salerno Calcio s.r.l.), ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, inibizione di mesi 6 (sei); e) alla società Frosinone Calcio S.r.l., ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00). Con decisione di cui al Com. Uff. n. 39/CDN del 19 novembre 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, «alla luce della documentazione versata in atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale» riteneva fondato il deferimento infliggendo le seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno); b) al Sig. Luciano Corradi la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); c) alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); e) alla società Frosinone Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Secondo la C.D.N. la prova dei fatti «si evince dal ricorso presentato dalla Società Atalanta, dal lodo emesso dal Collegio arbitrale e dall’ampia rassegna stampa acquisita agli atti». Ritenevano, inoltre, i giudici di prime cure che le indagini svolte dalla Procura Federale consentivano di affermare «che la gara Salernitana/Frosinone ha avuto luogo senza che la necessaria e preventiva autorizzazione fosse stata richiesta, così come invece espressamente previsto dall’art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all’epoca dei fatti». Secondo la C.D., il fatto che la gara in oggetto non era aperta al pubblico attraverso la regolare vendita di biglietti e che è stata arbitrata da un ex arbitro di Calcio a 5, non escludevano che per ogni gara amichevole, ufficiale o non che essa sia, debba essere richiesta la autorizzazione, anche per fini assicurativi. Affermava, ancora la C.D.N.: «Comunque i riscontri giornalistici e la decisione del Collegio arbitrale consentono di escludere che si sia trattato di una semplice sgambatura». Con separati ricorsi, avverso la suddetta decisione hanno proposto reclamo il Frosinone Calcio S.r.l. e il sig. Maurizio Stirpe, nonché l’U.S. Salernitana 1919 S.r.l. e il sig. Luciano Corradi. Nel proprio reclamo il Frosinone Calcio s.r.l. eccepisce, anzitutto, inammissibilità – improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, C.G.S. In tal ottica, la società reclamante evidenziava che l’avvio del «procedimento disciplinare è costituito dalla nota del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti del 14 novembre 2011». Di conseguenza, prosegue la predetta reclamante, «l’iter istruttorio avrebbe, quindi, dovuto concludersi entro il 30 giugno 2012, salvo motivata proroga da parte della Corte di Giustizia Federale, Sezione consultiva». Dalla lettura degli atti ufficiali d’indagine «non risulta possibile individuare la data di trasmissione alla Procura Federale, da parte della competente Lega e del Dipartimento di serie D» dei moduli di censimento stagione 2011/2012, del verbale di assemblea della U.S. Salernitana 1919 del 26 luglio 2011 e della visura CC.I.AA. del Frosinone Calcio, «mentre risulta che il modulo di censimento dell’U.S. Salernitana 1919 s.r.l., stagione sportiva 2012/2013, sia stato trasmesso dal club campano alla Lega Pro e poi, verosimilmente, inviato da questa alla Procura Federale, il 20 agosto 2012, oltre, quindi, il 30 giugno 2012». Secondo il Frosinone, dunque, ai sensi dell’art. 32, comma 11, C.G.S. il deferimento deve essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile, dovendo «tutti gli atti di indagine inseriti nel fascicolo del procedimento», ricadere nel termine previsto dalla stessa predetta norma. In subordine, nel merito, la predetta ricorrente società deduce insussistenza degli addebiti essendosi, a suo dire, «trattato di un allenamento a cui hanno preso parte i tesserati della scrivente, nel corso del quale è stata organizzata una partita tra le due compagini. Nessun direttore di gara o terna arbitrale incaricati, nessuna distinta di gara compilata, nessun numero sulle maglie da gioco, nessuna presenza di pubblico, tempi di gioco non regolamentare». In altri termini, una semplice «partitella di allenamento». Rileva, ancora, che è stato contestato «ad una società professionistica, il mancato rispetto di una norma generale sul rispetto dei principi di correttezza e probità (art. 1, comma 1, C.G.S.) in riferimento ad una norma specifica comportamentale (art. 30, comma 1, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti) non applicabile al soggetto deferito», mentre l’art. 32, comma 8, del Regolamento di Lega Pro considera “gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza dei tempi regolamentari” e per le stesse non sussiste «l’obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Lega». Chiedono, pertanto, i ricorrenti l’annullamento o la revoca delle sanzioni irrogate, «dichiarando l’improcedibilità/invalidità dell’atto di deferimento» o, in via subordinata, l’infondatezza degli addebiti. Anche Luciano Corradi e l’U.S. Salernitana 1919 s.r.l. chiedono la riforma della decisione impugnata, in quanto «i fatti ritenuti sussistenti dalla C.D.N. e posti a fondamento della sanzione inflitta sono diversi da quanto in realtà è accaduto». Premesso che la prova dei fatti «è stata ricavata dal lodo arbitrale emesso in data 8 novembre 2011, in un procedimento promosso dall’Atalanta, nel quale il calciatore Pieroni è rimasto contumace e non è stato possibile raccogliere le sue dichiarazioni […] Il mancato contraddittorio e la contumacia del calciatore ha indotto il Collegio a ritenere provata la domanda dell’Atalanta, ma tale prova rimane circoscritta a quel procedimento e non può avere alcun effetto nei confronti di terzi rimasti estranei, tra cui Corradi e la Salernitana». Quanto “all’ampia rassegna stampa acquisita agli atti”, posta dalla C.D.N. «a sostegno della prova del fatto storico contestato» si tratterebbe, in realtà, «di due articoli, tratti uno dal sito internet Frosinone Calcio, nel quale si fa riferimento ad un incontro a Fiuggi con il Salerno, e l’altro dal sito internet SoloSalerno, che non ha alcun rapporto con la società». La decisione sarebbe, poi, errata in quanto «la C.D.N. ha confuso un semplice allenamento comune – al quale hanno partecipato i calciatori del Salerno che si trovavano a Fiuggi in ritiro estivo, ed i calciatori del Frosinone che erano stati invitati per completare la preparazione – con una gara amichevole non ufficiale, concetto peraltro non specificato». Si sarebbe, invece, trattato di una semplice gara di allenamento, senza pubblico e senza vendita di biglietti, arbitrata da un ex arbitro di Calcio a 5. Confidando nella riforma della decisione impugnata e nel proscioglimento da ogni addebito, i ricorrenti chiedevano, in via subordinata, una congrua riduzione delle sanzioni. Alla seduta innanzi a questa C.G.F. sono comparsi i difensori dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale. Le difese dei ricorrenti hanno richiamato le rispettive deduzioni e conclusioni scritte. La difesa del Frosinone, in particolare, ha evidenziato come l’acquisizione del foglio di censimento della Salernitana costituisca attività d’indagine e siccome la stessa risale all’agosto del 2012, oltre – dunque – il termine del 30 giugno 2012 di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S., il deferimento dovrebbe essere dichiarato invalido, non essendo stata richiesta la prevista proroga alla Corte di Giustizia Federale. Il rappresentante della Procura Federale ha replicato alle contestazioni avversarie, evidenziando che l’acquisizione del predetto modulo di censimento, effettuata nell’agosto del 2012, non può qualificarsi come atto di indagine. Ad ogni buon conto, anche qualora invalido perché posto in essere dopo il termine del 30 giugno 2012, non inficerebbe, comunque, la validità dell’intero procedimento istruttorio che ha condotto al deferimento di cui trattasi. I giudizi sono connessi e meritano pertanto di essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia. Ritiene questa Corte che debbano essere esaminate con priorità, per ragioni di ordine logico, le questioni di improcedibilità/inammissibilità del deferimento sollevate in riferimento all’art. 32, comma 11, C.G.S.. Secondo la predetta disposizione le indagini relative a fatti denunciati nel periodo luglio – dicembre «devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale», richiesta di proroga che «deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini». Orbene, è pacifico che la segnalazione dei fatti oggetto delle contestazioni di cui all’atto di deferimento risale al novembre 2011, quando il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti ha trasmesso gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza. Di conseguenza, le indagini istruttorie avrebbero dovuto concludersi entro il 30 giugno 2012, in assenza di proroga della sezione consultiva della Corte di giustizia federale, nel caso di specie, non richiesta, come confermato in sede di dibattimento dallo stesso rappresentante della Procura Federale. Ciò premesso, non può condividersi l’assunto difensivo della società Frosinone Calcio S.r.l. secondo cui la richiesta – datata agosto 2012 – del modulo di censimento della Salernitana Calcio, Stagione Sportiva 2012/2013, sarebbe atto d’indagine e, dunque, decreterebbe la tardività e, di conseguenza, l’improcedibilità o inammissibilità dell’atto di deferimento relativo ad indagini non terminate entro la fine della stagione sportiva in corso. Infatti, la semplice richiesta di un modulo di censimento è atto che riveste natura amministrativa e non può qualificarsi come atto di indagine. Del resto, l’acquisizione di un modulo di censimento aggiornato non può certo farsi rientrare nell’ambito dell’attività di raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dei soggetti cui imputare le relative violazioni, necessaria ai fini delle valutazioni e delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione della Procura Federale. Tuttavia, a fronte della specifica eccezione formulata dalla predetta società, questa Corte non rinviene nel fascicolo acquisito al presente procedimento alcun elemento che possa condurre ad affermare che l’attività d’indagine propriamente intesa che ha condotto al deferimento sia stata, nella fattispecie, completata nel termine previsto dalla norma di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S.. Ogni altro profilo resta assorbito. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone e dalla Salernitana Calcio 1919 S.r.l. di Salerno, annulla le delibere impugnate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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