CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 febbraio 2013 promosso da: U.C. Albinoleffe Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 febbraio 2013 promosso da: U.C. Albinoleffe Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 21 febbraio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 662 promosso (con istanza prot. n. 2532 del 26 settembre 2012) da: U.C. Albinoleffe s.r.l., con sede in Bergamo alla Via Gabriele Camozzi n.77 , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Gianfranco Andreoletti , rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Luca Tettamanti e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società U.C. Albinoleffe S.r.l. ( l’ “Albinoleffe” o l’ “Istante”) è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro, Prima Divisione. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “ Intimata”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale a deferire l’odierna istante a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell’art. 7 , commi 4 e 6, e dell’art.4 , comma 2 , C.G.S. per gli addebiti mossi ad alcuni suoi giocatori in relazione ad un certo numero di gare delle passate stagioni agonistiche. 5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”), ritenuta la commissione degli illeciti ipotizzati dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggendo alla Albinoleffe , a titolo di responsabilità oggettiva , la sanzione della penalizzazione di quindici punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2012/2013, oltre un’ ammenda di € 90.000,00. 6. Contro tale decisione l’odierna istante (così come, con separati atti, molti dei soggetti sanzionati) proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”). 7. Con decisione pubblicata in forma integrale il 27 agosto 2012 (C.U. 033/CGF) (la “Decisione”), accoglieva parzialmente il gravame, riducendo la penalizzazione da quindici a nove punti e dimezzando l’ammenda . C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 26 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Albinoleffe dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata, limitatamente alla penalizzazione in classifica. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Guido Cecinelli. 10. Con memoria datata 15 ottobre 2012 , la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna istante , in quanto ritenuto infondato. 11. Nella memoria di costituzione, la Parte intimata nominava quale arbitro l’avv. Marcello de Luca Tamajo. 12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Aurelio Vessichelli , che in data 25 ottobre 2012 accettava l’incarico. 13. Il 23 novembre 2012 si teneva in Roma la prima udienza del procedimento. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla Albinoleffe per il deposito di memorie e documenti e alla FIGC per il deposito di repliche. 14. Alla seconda udienza del 18 gennaio 2013, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. 15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le richieste delle parti a. La richiesta dell’Albinoleffe 16. La Parte istante ha chiesto al Collegio Arbitrale in via principale di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata e per l’effetto annullare la sanzione irrogata di quindici punti di penalizzazione. 17. In via subordinata rideterminare la sanzione della penalizzazione convertendo la stessa in sanzione pecuniaria; in ulteriore subordine ridurre la misura della penalizzazione. b. La richiesta della FIGC 18. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto il rigetto della domanda di arbitrato. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del’Albinoleffe 19. A sostegno della propria richiesta di annullamento e riduzione della sanzione subita, la Parte istante , pur non mettendo in discussione la previsione normativa della responsabilità oggettiva , e nemmeno contestando l’applicabilità al caso concreto della medesima forma di responsabilità a carico dell’Albinoleffe, sollecita da parte del Collegio una considerazione del trattamento sanzionatorio che tenga conto delle specificità del caso concreto, nel quale l’Albinoleffe risulta essere la principale vittima degli illeciti commessi dai suoi tesserati che non ha tratto pertanto alcun vantaggio in classifica dall’alterazione dei risultati delle gare incriminate. 20. L’Albinoleffe si duole del fatto che la CGF nel determinare natura ed entità delle sanzioni irrogate non avrebbe tenuto in debito conto le tendenze evolutive in tema di disciplina positiva della responsabilità oggettiva e quelle espresse nell’ applicazione giurisprudenziale dei principi che regolano detta forma di responsabilità, insistendo molto da parte istante sulla assoluta peculiarità della fattispecie in esame. b. La posizione della FIGC 21. La FIGC ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, in quanto nel caso in esame risultano accertati tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie e come la CGF abbia legittimamente considerato tutte le circostanza del caso concreto per giungere ad una sensibile riduzione della sanzione irrogata dal Giudice endofederale di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda principale della parte istante, tendente ad ottenere l’annullamento della penalizzazione irrogata alla Società medesima dalla Corte di Giustizia Federale, non può essere accolta. 2. La U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., invero, pur non mettendo in discussione l’istituto della responsabilità oggettiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo, di cui la stessa odierna istante ammette costituire “un autentico caposaldo”, “un baluardo insopprimibile per la tutela e la garanzia della regolarità delle gare e dei Campionati” (v. pag. 5 dell’istanza di arbitrato), tenta, con argomentazioni sicuramente articolate e suggestive, di dimostrarne l’inapplicabilità al caso concreto, nel quale, sempre a detta del club bergamasco, “l’intento primario e decisivo che muove i vari protagonisti … è sempre e solo quello di predeterminare artificiosamente l’esito di talune gare, per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato e, quindi, per l’indebito ottenimento di guadagni illeciti”: per cui “viene a cadere negli autori qualunque considerazione per le esigenze tecnico-agonistiche e per gli interessi di classifica della Società di appartenenza, la quale, piuttosto, risulta sovente … destinataria di gravissimi pregiudizi, materiali e morali, sì da assumere la veste di vera e propria parte lesa!” (v. pag. 6 dell’istanza di arbitrato). 3. In realtà, le richiamate osservazioni, pur rilevanti, come si vedrà in seguito, ai fini della graduazione della sanzione da irrogare al Sodalizio oggettivamente responsabile di illecito sportivo, non sono in grado, invece, di scalfire minimamente il principio secondo cui una Società debba essere, sempre e comunque, chiamata a rispondere delle condotte alterative dello svolgimento delle gare e dell’esito delle stesse, poste in essere da calciatori o, comunque, da tesserati del club medesimo. 4. Sotto tale profilo, appaiono pienamente condivisibili le tesi accuratamente e pregevolmente esposte dalla F.I.G.C. nelle proprie difese, secondo cui, tra l’altro, “la responsabilità oggettiva delle società calcistiche per gli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati … opera, per sua natura, in ragione della semplice ricorrenza del nesso formale che lega l’autore materiale dell’infrazione alla società di appartenenza, alla condizione che l’infrazione sia stata compiuta ovvero trovi causa o possibilità di realizzazione nell’espletamento dell’attività cui il tesserato è contrattualmente tenuto” (v. pag. 2 della memoria di costituzione). 5. Sul punto, del resto, la vigente normativa in materia di responsabilità oggettiva (disciplinata, in termini generali, dall’art. 4 comma 2 del C.G.S. e, per la precipua fattispecie dell’illecito sportivo, dall’art. 7 comma 4 del C.G.S.) non lascia adito a dubbi di sorta. Val la pena qui riportare il contenuto, essenziale ma inequivocabile, delle citate disposizioni: “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 [i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ndr]” (art. 4 comma 2 del C.G.S.); “Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) [penalizzazione di uno o più punti in classifica, ndr], h) [retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, ndr], i) [esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, ndr], l) [non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale, ndr], m) [non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni, ndr] dell’art. 18, comma 1” (art. 7 comma 4 del C.G.S.). Dal tenore delle menzionate norme appare evidente il legame fermo ed indissolubile esistente tra il soggetto (tesserato) agente e la Società di appartenenza, la quale, sulla base del solo vincolo di tesseramento instaurato con il primo, è tenuta a rispondere (in via oggettiva) dell’operato dello stesso. 6. Ciò è ancor più lampante ed inconfutabile in materia di illecito sportivo, in cui spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l’oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 del C.G.S. (vedi supra); la presunta, quando l’illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa. 7. Nella vicenda che oggi ci occupa, in cui le contestate violazioni attengono a calciatori federalmente tesserati con la U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., non può non sussistere, a carico del Sodalizio lombardo, il secondo genere di responsabilità, quella, appunto, oggettiva. E, come già correttamente affermato dal T.N.A.S. proprio in quel lodo (BENEVENTO CALCIO S.p.A. c/ F.I.G.C.) dal club istante evocato a presunto supporto delle proprie ragioni e come giustamente rimarcato dalla Federazione intimata nella propria memoria costitutiva, anche a fronte di una “posizione disciplinare del club ricorrente … estremamente veniale ed attenuata … ciò non toglie che il mero vincolo di tesseramento tra calciatore e Società valga di per sé a configurare, a carico della compagine stessa, la responsabilità oggettiva (art. 4, comma 2, del C.G.S.) e, precipuamente, quella in illecito sportivo (art. 7, comma 4, del C.G.S.)” (v. par. 4, pag. 8, del lodo citato). Ed ancora: “Da detto punto di vista (a differenza di quanto, invece, si dirà per la graduazione della sanzione) non assumono significativa valenza né la totale estraneità del Benevento … alle malversazioni poste in essere dal Paoloni (se la Società non fosse estranea, del resto, si prefigurerebbe nei suoi confronti un’ipotesi ben più grave, e cioè la responsabilità diretta) né il mancato conseguimento di un effettivo vantaggio per il club istante o, addirittura, il maturare di un vero e proprio danno per lo stesso” (v. pag. 8, ultimo cpv., del lodo citato). Sicchè, “è inevitabile ravvisare la responsabilità oggettiva della Società campana per il comportamento del suo portiere, sebbene questi, come risultante dagli atti dei procedimenti penale e sportivo, abbia agito con il palese intento di far perdere la propria squadra” (v. pag. 9, primo cpv., del lodo citato). 8. Ebbene, come e più che per il richiamato precedente, i suestesi principi sono certamente trasponibili alla fattispecie oggi in discussione, nella quale (pur con i limiti quantitativi già parzialmente riconosciuti dagli Organi di Giustizia endofederali ed ulteriormente discussi e definiti nel prosieguo del presente provvedimento) è inevitabile la declaratoria di responsabilità, in via oggettiva, della U.C. ALBINOLEFFE s.r.l. per i comportamenti illeciti posti in essere dai suoi (infedeli) tesserati. Né sono assolutamente in grado di scalfire la descritta situazione le (pur interessanti ed apprezzabili) riflessioni svolte dalla parte istante in ordine alla correlata normativa in ambito internazionale. Ferma restando, anche in seno ai vari Regolamenti U.E.F.A., la notevole ed indubitabile rilevanza riservata alla responsabilità oggettiva, è da precisare come le osservazioni in proposito del club ricorrente, allo stato inaccettabili, potrebbero, tutt’al più, acquisire una qualche valenza de iure condendo, all’interno di un progetto generale di rivisitazione dell’istituto medesimo, senza che, peraltro, possa mai pervenirsi alla sua completa soppressione. Così come non particolarmente conferenti alla vicenda in esame appaiono i precedenti citati dal club istante, i quali risultano dotati di una specificità e singolarità tali da impedirne un qualunque utile impiego ai fini per cui è causa. In definitiva, per quel che concerne la questione della inapplicabilità al caso concreto della responsabilità oggettiva, le pretese della compagine ricorrente non possono trovare condivisione né accoglimento. 9. Analogo discorso può e deve farsi per la prima delle domande subordinate avanzate dalla U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., quella, cioè, relativa alla irrogazione alla Società medesima di una semplice ammenda in luogo della comminata penalizzazione. A ciò, invero, ostano, in maniera preponderante e decisiva, tanto la vigente normativa in materia che, all’art. 7 comma 4 del C.G.S., prevede quale sanzione minima quella di cui all’art. 18 comma 1 lettera g) del C.G.S. (e cioè, appunto, la penalizzazione in classifica) quanto la comunque innegabile gravità dei comportamenti in discorso. Né la richiesta di parte istante di limitazione della punizione de qua alla sola ammenda può essere validamente supportata dai precedenti giurisprudenziali dalla stessa richiamati, con precipuo riguardo per il deferimento della F.C. NEAPOLIS MUGNANO s.r.l., in quanto afferenti a situazioni relative a gare cui non era minimamente interessata la Società di appartenenza del tesserato agente, situazioni per le quali la Corte di Giustizia Federale, in altra pronuncia concernente l’appello dell’ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. ex C.U. n. 47/CGF del 22 Settembre 2011, sempre in merito al calcio-scommesse, ha espressamente escluso la configurabilità della responsabilità oggettiva in illecito sportivo a carico della compagine deferita. La sanzione a carico del Sodalizio bergamasco non può, quindi, discostarsi da quella della penalizzazione in classifica, così come correttamente individuato dai Giudici endofederali. 10. Laddove, invece, è possibile una valutazione positiva delle richieste di parte istante è nella determinazione del quantum sanzionatorio, sulla cui congruità il presente Collegio ritiene di dover intervenire in termini attenuativi rispetto alla impugnata statuizione della Corte di Giustizia (nove punti di penalizzazione). Da questo punto di vista, non può non convenirsi con l’ormai consolidata giurisprudenza sia endofederale che di questo stesso Tribunale (cfr., ad esempio, oltre al già citato lodo BENEVENTO CALCIO S.p.A. c. F.I.G.C., l’altro lodo ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. c. F.I.G.C.) circa la necessità di una applicazione della responsabilità oggettiva a carico delle Società non in maniera acritica e meccanica, bensì all’insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati e conseguenze abnormi e non conformi a giustizia. In tal senso, le varie circostanze addotte a sua discolpa dalla odierna ricorrente nella propria istanza di arbitrato, se non valgono, per le spiegate ragioni, ad esimerla dal coinvolgimento a titolo oggettivo nella vicenda in parola, assumono, invece, una sicura rilevanza a fini diminuenti, come in parte già statuito dai Giudici endofederali nelle rispettive pronunce. 11. In particolare, va qui rimarcata l’assoluta peculiarità della condotta dei tesserati della U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., il cui intento principale è quello di predeterminare il risultato di alcune gare onde consentire al sodalizio criminale di riferimento di ricavarne ingiusti profitti ed il cui interesse strettamente personale sovente si sovrappone e prevale (senza mai, però, soppiantarlo definitivamente) sull’aspetto più propriamente agonistico. E’ non poco significativo, in tale ottica, l’atteggiamento tenuto dai tesserati medesimi, allorquando, con modalità e terminologie mutuate dal mondo della criminalità organizzata, si ritrovano a casa di uno di loro e, dopo aver lasciato i telefonini al piano inferiore, concordano la strategia da seguire per ricavare illecitamente denaro a scapito della Società bergamasca, i cui premi erogati l’anno precedente per il raggiungimento dell’obiettivo “play-off” sono giudicati troppo esigui ed inadeguati. 12. Nell’ambito di un simile comune disegno corruttivo, non conta il numero dei partecipanti né quello delle gare combinate e neppure il fatto che tutte le partite medesime siano terminate con la sconfitta del club ricorrente ovvero se, per sbaglio, una o due di esse si siano, invece, concluse con un pareggio. Quel che qui rileva è ben altro: da un lato, la pervicace ricerca, da parte dei tesserati coinvolti, del solo obiettivo dell’arricchimento personale mediante scommesse su incontri “truccati”, dall’altro, il ruolo di vittima sacrificale svolto, suo malgrado, dalla compagine lombarda, costretta a subire le nefaste conseguenze dell’agire illecito dei suoi stessi calciatori. 13. Ebbene, è proprio quest’ultimo aspetto che – ad avviso dello scrivente Collegio – la Corte di Giustizia Federale e, prima ancora, la Commissione Disciplinare Nazionale non hanno, nelle rispettive delibere, sufficientemente considerato in termini attenuativi. Ove solo si pensi, infatti, agli enormi danni, sia sul piano della classifica (passaggio in tre stagioni dalla mancata promozione in Serie A alla retrocessione in Lega Pro) sia dal punto di vista economico-finanziario (basti pensare agli ingentissimi introiti perduti a seguito di cotanta “escalation” in negativo) sia, naturalmente, sotto un profilo morale e di immagine (l’essere additati come un club composto da calciatori corrotti ed infedeli), è plausibile ritenere (anche sulla scorta del conforme orientamento di questo Tribunale) che i nove punti di penalizzazione irrogati dall’Organo di seconde cure rappresentino una punizione troppo severa ed affittiva per il Sodalizio bergamasco. 14. La assoluta peculiarità se non unicità della fattispecie , come tale riconosciuta dal Collegio alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, consente di superare, nella rideterminazione della penalizzazione, il criterio rigidamente matematico adottato sul punto dalla CGF ( un punto per partita per nove partite “incriminate” , uguale a nove punti ) , Corte federale che al pari di questo Collegio si è determinata con la Decisione a riconoscere sussistenti nella fattispecie tutti i presupposti per una giusta , non simbolica ma congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice endofederale di primo grado. 15. Il Collegio ritiene pertanto legittimo applicare nel caso concreto all’Albinoleffe una penalizzazione che tenga conto di tutte le circostanze , della peculiarità del caso e soprattutto che preservi il fondamentale principio della necessaria afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa . Si reputa pertanto più congrua ed equa una penalizzazione, nei confronti della U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., di cinque punti, da scontarsi nella classifica del Campionato di competenza della corrente stagione 2012/2013, in luogo dei nove punti irrogati dalla CGF. D. Sulle spese 1. A parere del Collegio, attesa la novità e la complessità delle questioni dedotte nel presente arbitrato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 26 settembre 2012 ( prot. 2532 – 662 ) dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. , riduce la sanzione come irrogata dalla Corte di Giustizia Federale da punti 9 ( nove ) a punti 5 ( cinque ) di penalizzazione, ferma la sanzione dell’ammenda ( non oggetto dell’istanza ) nella misura irrogata dalla Corte di Giustizia Federale; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite; 4. pone a carico della U.C. Albinoleffe S.r.l. nella misura di ½ e della FIGC nella misura di ½ , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico della U.C. Albinoleffe S.r.l. nella misura di ½ e della FIGC nella misura di ½ il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 21 febbraio 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Marcello de Luca Tamajo
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