CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 febbraio 2013 promosso da: Sig. Federico Pastorello / Genoa C.F.C. SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 febbraio 2013 promosso da: Sig. Federico Pastorello / Genoa C.F.C. SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Dott. Giancarlo Castiglione (Arbitro) riunito in conferenza personale del 12 febbraio 2013, ha pronunciato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1626 del 29 giugno 2012 - 613) promosso da: Sig. Federico Pastorello, con e presso l’Avv. Sergio Puglisi Maraja parte istante contro Genoa C.F.C. Spa con l’Avv. Nicola Lombardi parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 29 giugno 2012, (prot. n. 1626), il Sig. Federico Pastorello (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava istanza di arbitrato al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”), ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Agenti Calciatori e del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti della società Genoa C.F.C. Spa (di seguito, per brevità, anche “società” o la “parte intimata”) per sentirla condannare al pagamento in suo favore”…per la causale di cui in narrativa, della capitale somma di Euro 180.000,00=, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre accessori di legge, con gli interessi legali dalla domanda, al saldo.“ La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. In mancanza di costituzione della parte intimata, il Presidente del Tribunale nominava arbitro della parte intimata il Dott. Giancarlo Castiglione con provvedimento in data 29 agosto 2012, prot. n. 2172, atteso che allo spirare del termine di cui all’art. 12 del Codice la parte intimata non si era costituita e, conseguentemente, non vi era stata la designazione dell’arbitro ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Dott. Giancarlo Castiglione accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 9 novembre 2012. Con istanza di rinvio inviata per fax in data 7 novembre 2012, prot. n. 3029, la società intimata, facendo presente alcune circostanze relative alla situazione societaria che avevano impedito la sua regolare costituzione, chiedeva un rinvio della predetta udienza per “reperire atti e documenti necessari, quantomeno ad affrontare adeguatamente un legittimo contraddittorio”. La parte istante, con fax in data 8 novembre 2012, prot. n. 3032, pur rilevando che tale istanza di differimento poteva essere inoltrata più tempestivamente, non si opponeva alla richiesta e si rimetteva alle decisioni dell’Organo Arbitrale. Il Collegio, quindi, preso atto delle predette istanze delle parti, concedeva il rinvio “subordinatamente alla concessione, da parte di entrambe le parti, di una proroga del termine di pronuncia del lodo fino al 28 febbraio 2013”. La proroga veniva, pertanto, concessa dalle parti, rispettivamente, con nota in data 8 novembre 2012, prot. 3037, della parte istante e con fax in pari data, prot. n. 3047, della parte intimata. Il Collegio, fissava successivamente l’udienza del 12 febbraio 2013 per la trattazione della causa. La parte intimata si costituiva con atto depositato in data 7 febbraio 2013, prot. n. 0287, contestando in fatto e in diritto le richieste della parte istante. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano espressamente di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e di accettare la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio invitava la parte ricorrente a contro dedurre alla memoria di costituzione della parte intimata, la quale, oltre a controdedurre, depositava documenti in replica , che venivano dati in copia alla parte intimata. La parte istante chiedeva ammettersi prova per testi e interrogatorio, indicando a tal fine, come testi, il Sig. Emiliano Moretti, dell’Agente Sig. Andrea Moretti, del Direttore Sportivo Sig. Stefano Capozucca e il Dott. Alessandro Zarbano e il Sig. Enrico Preziosi quali legali rappresentanti della società. La parte intimata replicava alla difesa della parte istante e si opponeva alle istanze istruttorie. Le parti, inoltre, svolgevano brevi repliche. Il Collegio invitava le parti alla discussione sul merito. Le parti si riportavano agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e svolgevano brevi repliche. Le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. DIRITTO 1.1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha attivato la procedura arbitrale ex art. 23 del Regolamento Agenti Calciatori a seguito del perdurante inadempimento della parte intimata, Genoa F.C. Spa. Assumeva, infatti, l’istante che, con mandato in data 9/7/2009 (doc. 1 del fascicolo della parte istante) la società intimata aveva conferito all’agente di calciatori Sig. Federico Pastorello mandato affinché lo stesso curasse i propri interessi relativamente al trasferimento del calciatore Emiliano Moretti. Tale mandato prevedeva che l’agente potesse attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla società P & P Sport Management Sam di Monaco, della quale era legale rappresentante. Tale mandato era regolarmente depositato il 3 agosto 20109 presso la F.I.G.C.— Commissione Agenti di Calciatori, giusta timbro apposto sul frontespizio dello stesso (doc. n. 1 del fascicolo della parte intimata). L’attività oggetto dei mandati veniva regolarmente espletata, in quanto, con l’ausilio della parte istante, in data 14/7/2009, la società intimata sottoscriveva con il calciatore Emiliano Moretti contratto di prestazione sportiva dalla stagione sportiva 2009/2010 e fino al 30 giugno 2012 (doc. 2 del fascicolo della parte istante). Nel mandato conferito, il compenso dell’agente parte istante era globalmente quantificato in euro 270.000,00 da corrispondersi nei seguenti termini: € 90.000,00 entro il 15.12.2010; € 90.000,00 entro il 15.12.2011 e € 90.000,00 entro il 15.12.2012, condizionati all’effettiva permanenza del calciatore presso la società stessa. Nel giugno 2010 e nel giugno 2011 la società P & P Sport Management SAM provvedeva a inviare alla società intimata la fattura n. 37/09 relativa al rateo 15.12.2010 (doc. n. 3 del fascicolo di parte istante) e la fattura n. 26/10-11 relativa al rateo 15.12.2011 (doc. n. 4 del fascicolo di parte istante) per un totale di € 180.000,00, senza ricevere alcun pagamento. La parte istante chiedeva, pertanto, la corresponsione del compenso elativo alle due predette fatture per un importo complessivo di € 180.00,00=, oltre oneri ed accessori di legge, o per la maggiore o minore somma eventualmente accertata in giudizio. 1.2. La parte intimata nella memoria difensiva depositata il 7 novembre 2011chiedeva che venisse dichiarato inefficace il mandato stipulato con il Sig. Pastorello e che comunque, il ricorso venisse rigettato perché infondato in fatto e in diritto. Riteneva, infatti, che il mandato, in base all’art. 10, comma 2, del Regolamento Agenti dei calciatori (di seguito, per brevità, RE.A.C.), all’epoca vigente ratione temporis, aveva avuto efficacia solo dalla data del deposito avvenuta il 27 luglio 2009 e, quindi, dopo la sottoscrizione del contratto con il calciatore Moretti avvenuta il 14 luglio 2009. Affermata, comunque, la non tardività della propria costituzione, richiamando alcune precedenti statuizioni di questo Tribunale, che avevano ritenuto che il termine fissato per la costituzione dell’intimato non fosse stabilito dal Codice a pena di decadenza, eccepiva che la parte ricorrente non aveva prodotto alcuna prova relativamente allo svolgimento dell’attività contrattualmente prevista; che le conclusioni dell’stanza arbitrale non citavano la P & P Sport Management SAM pur essendo l’istante dichiaratamente il suo legale rappresentante ed avendo attribuito a essa i propri diritti economici; eccezioni tutte sollevate anche con riferimento alla parte di compenso asseritamente maturata dopo l’instaurazione del presente giudizio arbitrale. 2.1. Preliminarmente il Collegio ritiene di disattendere le richieste istruttorie formulate dalla parte istante perché irrilevanti e ininfluenti, alla luce delle emergenze in atti, ai fini della decisione che si fonda, appunto, sulla documentazione esistente agli atti del presente giudizio. 2.2. L’’istanza di arbitrato è fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento. Come si è già detto, l’istante ricorre al fine di ottenere il compenso relativo all’attività svolta in qualità di agente e finalizzata al tesseramento del calciatore Emiliano Moretti. Con mandato in data 9/7/2009 (doc. 1 del fascicolo della parte istante), la società intimata aveva conferito all’agente di calciatori Sig. Federico Pastorello mandato affinché lo stesso curasse i propri interessi relativamente al trasferimento del calciatore Emiliano Moretti. Tale mandato prevedeva che l’agente potesse attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla società P & P Sport Management Sam di Monaco, della quale era legale rappresentante. Tale mandato era regolarmente depositato il 3 agosto 2009 presso la F.I.G.C.—Commissione Agenti di Calciatori, giusta timbro apposto sul frontespizio dello stesso (doc. n. 1 del fascicolo della parte intimata). L’attività oggetto del mandato era regolarmente espletata, in quanto, con l’ausilio della parte istante, in data 14/7/2009, la società intimata sottoscriveva con il calciatore Emiliano Moretti contratto di prestazione sportiva dalla stagione sportiva 2009/2010 e fino al 30 giugno 2012 (doc. 2 del fascicolo della parte istante). Nel mandato conferito, il compenso dell’agente parte istante era globalmente quantificato in euro 270.000,00 da corrispondersi alle seguenti scadenze: € 90.000, 00 entro il 15.12.2010; € 90.000, entro il 15.12.2011 e € 90.000, entro il 15.12.2012, condizionati all’effettiva permanenza del calciatore presso la società stessa. Nel giugno 2010 e nel giugno 2011 la società P & P Sport Management SAM provvedeva a inviare alla società intimata la fattura n. 37/09 relativa al rateo 15.12.2010 (doc. n. 3 del fascicolo di parte istante) e la fattura n. 26/10-11 relativa al rateo 15.12.2011 (doc. n. 4 del fascicolo di parte istante) per un totale di € 180.000,00, senza ricevere alcun pagamento. La parte istante chiedeva, pertanto, la corresponsione del compenso relativo alle due predette fatture per un importo complessivo di € 180.00,00=, oltre oneri ed accessori di legge, o per la maggiore o minore somma eventualmente accertata in giudizio. 2.3. Come si è detto, la parte intimata nella memoria difensiva depositata il 7 novembre 2011 chiedeva che venisse dichiarato inefficace il mandato stipulato con il Sig. Pastorello e che comunque, il ricorso venisse rigettato perché infondato in fatto e in diritto. Riteneva, infatti, che il mandato, in base all’art. 10, comma 2, del Regolamento Agenti all’epoca vigente ratione temporis, aveva avuto efficacia solo dal 27 luglio 2009 e, quindi, dopo la sottoscrizione del contratto con il calciatore Moretti avvenuta il 14 luglio 2009. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di condividere l’assunto di parte intimata sulla non tardività della sua costituzione, perché fondato sia sul tenore letterale dell’art. 12, comma 1, del Codice, che non qualifica tale termine espressamente a pena di decadenza; sia sulla richiamata giurisprudenza di questo Tribunale. 2.4. Il Collegio non ritiene, invece, di condividere l’assunto dell’intimata con riferimento all’efficacia del contratto di mandato. L’art. 10, comma 2, del RE.A.C. , approvato in data 28 dicembre 2006 ed in vigore dal 1 febbraio 2007, prevede che “l’incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall’ufficio postale”. Come chiarito espressamente dalla norma di cui all’art. 16, comma 1, del RE.A.C. approvato nel 2012, la redazione del contratto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA e il deposito o l’invio a mezzo raccomandata a.r. a pena di inefficacia presso la segreteria della Commissione Agenti (art. 16, comma 1, citato) sono “formalità” , che una volta adempiute, determinano l’efficacia del mandato “dalla data della sua sottoscrizione”. D’altronde, che tale norma successiva abbia un dichiarato intento solo chiarificatore della disciplina e che tale interpretazione sia quella più corretta e conforme ai principi generali in tema di mandato trova conferma nella giurisprudenza di questo Tribunale, il quale ha più volte richiamato l’’insegnamento del giudice civile in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, secondo il quale il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa (Cass., 8 novembre 2004 n. 20073); laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadimpleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento (i coevi lodi Piccioli c. Siena in data 11 aprile 2011; Lodo Pallavicino c. Marchisio in data 31 maggio 2011; lodo Carpeggiani c. Rijat in data 22 luglio 2011; lodo Pecini c. Memushaj in data 15 maggio 2012 ). 2.4.1. L’applicazione di tali principi alla fattispecie in esame comporta la valutazione che il sig. Pastorello, a fronte delle contestazioni della parte intimata, ha fornito la prova della propria attività. Dalla documentazione depositata all’udienza del 12 febbraio 2013 e, peraltro, non contestata dalla società, uno scambio di e-mail, in data 30 giugno 2009, del Sig. Pastorello ad Alessandro Zarbano (…qui di seguito trovi le condizioni minime che sono state autorizzate dal consiglio di amministrazione del Valencia x l’operazione Moretti. Considera che sono riuscito ad ottenere (come richiesto dal Pres) la formula del prestito con obbligo di riscatto…Fammi sapere), con allegate le e-mail di Javier Gomez del Valencia; l’e-mail dell’istante in data 8 luglio 2009 a Gomez che trasmette i dati richiesti per la preparazione dei contratti, a seguito di e-mail nella stessa data del Sig. Fabio Lori, “Responsabile Controllo di Gestione” del Genoa cricket and Football Club S.p.a., diretta all’istante e per conoscenza al Sig. Alessandro Zarbano, con la quale “come da accordi ti invio in allegato copia del passaporto del ns. Amministratore Delegato e visura camerale con sui poteri”; e dai biglietti aerei in data 23 giugno 2009, infatti, il Collegio ritiene che possa trarsi la conclusione della sussistenza della prova relativa all’adempimento da parte del sig. Pastorello delle obbligazioni nascenti dal mandato sottoscritto in data 9 luglio 2009. 3. Il Collegio ritiene, inoltre, di respingere l’eccezione della parte intimata con riferimento alla circostanza che la società P & P Sport Management Sam , alla quale l’istante ha conferito i diritti economici relativi all’attività oggetto del mandato, non è citata nelle conclusioni dell’istanza arbitrale, né è formulata alcuna richiesta in suo favore. L’art. 4, comma 2, RE.A.C. prevede, infatti, che i proventi possano essere a una società, ma “fermo restando che gli incarichi possono essere conferiti solo all’Agente personalmente”. Ne deriva che l’Agente che sta in giudizio personalmente e/o nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società ha correttamente instaurato il giudizio stesso e azionato legittimamente le pretese derivanti dal contratto di mandato stipulato con la società intimata. 4. Risultando, pertanto, accertata l’esistenza e ’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico della parte intimata, la società Genoa C.F.C. Spa deve essere condannata al relativo pagamento della somma di euro 180,000,00 (centoottantamila=), oltre IVA, come previsto dal mandato stipulato fra le parti e acquisito agli atti del presente giudizio, con riferimento alle due scadenze, 15.12.10 e 15.12.11 maturate alla data di instaurazione del presente giudizio arbitrale. L’intimata va, altresì, condannata a corrispondere, su tale somma, gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; disciplina applicabile alla fattispecie in esame, sia perché le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 citato regolano “...ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per transazione commerciale devono intendersi “... i contratt4 comunque denominati, tra imprese... “ (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi “...ogni soggetto esercente un ‘attività economica organizzata o una libera professione...” (art. 2, comma 1, lett. e), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (lodi Gabetto e. A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari c. Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin e. Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010; Orlandini c. A.C. Siena s.p.a. in data 3 agosto 2011 citato; Carpeggiani c. Schelotto in data 6 giugno 2012; Pace c. Julio Cesar Leon Dailey in data 4 febbraio 2013). L’art. 4 citato prevede espressamente, al primo comma, che “ gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Nel caso di specie l’istante ha indicato il momento della maturazione del credito in alternativa alla data della scadenza della fattura o, comunque, dalla domanda al saldo (conclusioni a pag. 4 dell’istanza di arbitrato). Il Collegio ritiene, pertanto, che gli interessi sulla predetta somma di euro 180.000,00 decorrono dal 29 giugno 2012 (data di deposito dell’istanza arbitrale). Non vi sono ragioni per disattendere tale indicazione, che coincide, peraltro, quasi perfettamente con la scadenza della fattura (9 giugno 2012). Dal 29 giugno 2012 decorrono, pertanto, gli interessi. 5. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza sono poste a carico della parte intimate e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone: a) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Federico Pastorello condanna la società Genoa C.F.C. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alessandro Zarbano a corrispondere al Sig. Federico Pastorello la somma di euro 180.000,00 (centoottantamila=), oltre IVA, e interessi legali dal 29 giugno 2012 ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 citato e sino all’effettivo soddisfo; b) condanna la società Genoa C.F.C. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alessandro Zarbano al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. Federico Pastorello nella misura complessiva di euro 2.500, 00 (duemilacinquecento/00), oltre Iva e CPA come per legge; e) condanna la società Genoa C.F.C. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alessandro Zarbano, fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in euro 8.000,00 (ottomila); d) condanna, altresì, la società Genoa C.F.C. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alessandro Zarbano al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Gabriella Palmieri Presidente F.to Avv. Filippo Lubrano Arbitro F.to Giancarlo Castiglione Arbitro
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