CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 dicembre 2012 promosso da: Sig. Gianluca Nicco / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 dicembre 2012 promosso da: Sig. Gianluca Nicco / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Gabriella Palmieri Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 17 dicembre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 659 promosso (con istanza prot. n. 2511 del 25 settembre 2012) da: Gianluca Nicco, nato a Ivrea il 10 agosto 1988, residente a Donnas (Aosta), via Rovarej n. 82, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Tortorella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 48, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 20 giugno 2012 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 15 ottobre 2012 resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Gianluca Nicco (il “sig. Nicco” o il “Ricorrente”) è un tecnico attualmente tesserato per la Juventus FC s.p.a. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con atto del 08 maggio 2012 (prot. n. 8011/33pf11-12/SP/blp) la Procura Federale presso la FIGC deferiva il sig. Nicco, all’epoca dei fatti calciatore della società Delfino Pescara 1936, per rispondere: “della violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Piacenza-Pescara del 09/04/2011, anche in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato” 4. Con Comunicato Ufficiale. n. 101/CDN del 18 giugno 2012, la CDN irrogava al sig. Nicco la sanzione della squalifica per anni 3. 5. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 20 giugno 2012, proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale, chiedendo l’annullamento della sanzione. 6. In data 06 luglio 2012, la CGF notificava il dispositivo della decisione che accoglieva parzialmente l’impugnazione del sig. Nicco, con cui derubricava l’incolpazione ad omessa denuncia ex art. 7, commi 7 e 8, CGS, riducendo a 1 anno la sanzione della squalifica, con ammenda di € 30.000,00. 7. La motivazione della Decisione della CGF, pubblicata nel C.U. n. 33/CGF del 27 agosto 2012, così indicava: “Secondo la Corte, pertanto, sussisteva in capo al Nicco l’obbligo di denuncia di cui al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S.. La Corte - anche ai fini della sanzione da comminare - ritiene, peraltro, che tale obbligo non sia stato adempiuto dal Nicco ripetutamente nel caso in esame, considerati i molti contatti avuti con il Gervasoni nel pre e post gara, durante i quali, come già osservato l’argomento della combine è stato verosimilmente più volte trattato.” C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 1. Con istanza in data 25 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF, Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro il prof. avv. Maurizio Benicasa. 2. Con memoria datata 15 ottobre 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di ogni istanza proposta dal Ricorrente. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro l’avv. Gabriella Palmieri. 3. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Massimo Zaccheo, che, in data 18 ottobre 2012, accettava l’incarico. 4. Il 6 dicembre 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Ricorrente rinunciava all’istanze istruttorie e congiuntamente con la parte intimata chiedeva al Collegio di anticipare la discussione. Le parti, quindi, si riportavano agli atti sviluppando gli argomenti svolti anche con brevi repliche, insistendo per le conclusioni rispettivamente formulate. Le parti autorizzavano a rendere anticipatamente noto il dispositivo e a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 28 febbraio 2013. Il Collegio Arbitrale, all’esito dell’udienza, si riservava la decisione. 5. Con provvedimento del 17 dicembre 2012, il Collegio Arbitrale comunicava il dispositivo del lodo, con il quale, accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale il 27 agosto 2012, pubblicata su C.U. n. 33/CGF, rigettava la domanda principale articolata dal Ricorrente e, in parziale accoglimento della domanda subordinata articolata nell’istanza di arbitrato, disponeva la riduzione della sanzione inflitta a 6 mesi, infliggendo al sig. Nicco la squalifica fino al 31 dicembre 2012. C.2 Le domande delle parti. Il Sig. Nicco, con istanza di arbitrato, ha insistito sull’illegittimità e comunque sull’infondatezza della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale, con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione di squalifica di 1 anno e dell’ammenda pari a € 30.000,00 ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8, C.G.. A tal fine, secondo il Ricorrente, la decisione si fonderebbe unicamente sulle inattendibili e contraddittorie dichiarazioni del sig. Carlo Gervasoni. Da questa premessa il Ricorrente trae la conseguenza della assenza di elementi probatori sufficienti dai quali evincere che il sig. Nicco sarebbe stato a conoscenza del disegno criminoso del sig. Gervasoni, da cui far derivare l’asserita responsabilità per omessa denuncia. Non sussisterebbe, infatti, alcuna prova dell’effettiva percezione da parte del Ricorrente che la condotta del Gervasoni avrebbe potuto integrare un atto idoneo ed inequivocabilmente diretto alla commissione potenziale dell’illecito. Conclude, infine, il Ricorrente che non si ravviserebbe una ragione che giustifichi il trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del sig. Nicco, essendo la sanzione di una gravità assolutamente sproporzionata sia rispetto alla condotta descritta dalla CGF sia rispetto ad analoghe fattispecie precedentemente giudicata dalla medesima Corte. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la memoria di costituzione, ha chiesto la reiezione della domanda avversaria. Deduce, a tal proposito, la FIGC che, in relazione alla decisione della CGF impugnata dal Ricorrente, la Corte avrebbe, sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale, correttamente, derubricato l’incolpazione e ridotto la sanzione a carico del sig. Nicco ad 1 anno di squalifica e con la ammenda di € 30.000,00. Secondo la FIGC, la CGF, non avrebbe riconosciuto alle dichiarazioni del Gervasoni una credibilità assoluta ed indiscussa ma avrebbe fatto affidamento su le predette dichiarazioni dello stesso solo quando queste sono risultate suscettibili di riscontri logici e/o fattuali. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del sig. Nicco, non sorgerebbero dubbi sulla avvenuta conoscenza da parte del Ricorrente dei propositi illeciti perseguiti dal sig. Gervasoni e, pertanto, sulla violazione dell’obbligo di omessa denuncia commessa dal sig. Nicco. Alla luce di tali considerazioni, alla Resistente appaiono del tutto infondate le doglianze del Ricorrente circa la misura della sanzione inflitta, essendo la decisione della CGF immune dalle censure ex adverso denunciate, meritando integrale conferma anche con riferimento alla entità della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Sul merito della controversia A.1 Sulla violazione addebitata al sig. Nicco. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al C.U. n. 33/CGF (2012/2013), la CGF aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. Nicco, avverso la decisione pubblicata sul C.U. n.101 del 18 giugno 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva irrogato al sig. Nicco la sanzione della squalifica per tre anni. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, il Ricorrente ha censurato la decisione della CGF contestandone l’impianto logico ricostruttivo, in quanto fondato su risultanze probatorie inattendibili. Ad avviso del Collegio occorre muovere dall’assunto che gli organi disciplinari, nel procedimento endofederale, abbiano considerato responsabile il sig. Nicco a norma dell’art. 7, commi 7 e 8 CGS, sulla base delle dichiarazioni rese dal sig. Gervasoni, dalle quali emergerebbe la conoscenza, da parte del Nicco, del fatto illecito commesso dal primo. Il Ricorrente contesta, con ferma determinazione, l’attendibilità del sig. Gervasoni e ne pone in luce alcuni aspetti contraddittori. A tal proposito, il Collegio, pur prendendo atto di alcune contraddizioni in cui è incorso il sig. Gervasoni nelle diverse deposizioni, non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano tuttavia da considerarsi inattendibili. Depongono in tal senso non solo la sostanziale convergenza delle diverse deposizioni, ma anche la difficoltà di accedere all’argomento per cui ragioni contingenti possano essere la ragione determinante di una falsa deposizione. Sulla base di questi elementi il Collegio non ha elementi oggettivi per valutare inattendibili le dichiarazioni rese dal Gervasoni, anche alla luce del principio dell’ordinamento sportivo in ordine alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Sulla base di questi presupposti, in ordine logico il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere, secondo lo standard probatorio, integrata la fattispecie di cui all’art. 7, 7 comma CGS al fine dell’affermazione della responsabilità del sig. Nicco. Sul punto, il Collegio, sotto un profilo metodologico, ritiene di non doversi discostare dalla copiosa giurisprudenza di questo Tribunale sia in ordine ai poteri attribuiti all’organo giudicante, sia soprattutto allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato. Non sembra opportuno svolgere un’ampia trattazione ricostruendo i numerosi precedenti e le massime che sostengono i principi affermati; basterà semplicemente richiamare alcune decisioni, quali il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC (sul potere dell’organo giudicante) e i lodi 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 15 novembre 2012 Conte c. FIGC; (sullo standard probatorio). Alla luce delle sopra esposte considerazioni e dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, l’impianto della motivazione della decisione della CGF appare, dunque, sostanzialmente corretto anche in relazione alle risultanze procedimentali indicate, valutate sul piano fattuale logico e giuridico. Sotto questo profilo, quindi, il ricorso merita di essere rigettato. A.2 Sulla misura della sanzione Con un motivo di impugnazione fatto valere in via subordinata, il Ricorrente contesta l’entità della sanzione, ritenuta incongrua, e ne chiede la riduzione. Il Collegio ritiene che tale domanda meriti parziale accoglimento. Sul punto, il Collegio valuta eccessiva la sanzione inflitta al Ricorrente, a fronte delle violazioni contestategli. E’, infatti, necessario che la sanzione risulti proporzionata alla condotta tenuta in concreto quanto alla sua rilevanza e specificità. A tale conclusione il Collegio è indotto considerando la posizione del sig. Nicco nella rosa della società Delfino Pescara 1936, la sua giovane età nonché esigenze di riequilibrio della sanzione da infliggere all’odierno Ricorrente rispetto alle sanzioni irrogate ad altri soggetti sanzionati per la medesima violazione in relazione agli stessi fatti. In conclusione, dunque, la domanda proposta dal Ricorrente in via subordinata deve essere parzialmente accolta e la sanzione inflitta dalla CGF sostituita con la sola squalifica fino al 31 dicembre 2012. B. Sulle spese In considerazione dell’accoglimento solo della domanda subordinata e in via parziale, appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre gli onorari e spese del Collegio Arbitrale a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, liquidate in complessivi Euro 6.000,00. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Respinge la domanda principale formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2511 del 25 settembre 2012 dal Sig. Gianluca Nicco. 2. In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2511 del 25 settembre 2012 dal Sig. Gianluca Nicco infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino al 31 dicembre 2012. 3. Dichiara assorbita ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio. 4. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. 5. Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in parte motiva, con il vincolo di solidarietà. 6. Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi. 7. Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 17 dicembre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Massimo Zaccheo F.to Maurizio Benincasa F.to Gabriella Palmieri
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