DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 454 del 14.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Gara del 10/ 2/2013 S.S.D. VIAGRANDE CALCIO A5 – G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 454 del 14.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Gara del 10/ 2/2013 S.S.D. VIAGRANDE CALCIO A5 – G.S.D. ATL. CATANZARO S.
GALLO 79
Rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata per la mancata
presentazione sul terreno di gioco della ATLETICO CATANZARO S. GALLO
Considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire al riguardo
giustificazione alcuna
P.Q.M
decide di comminare alla società ATLETICO CATANZARO S. GALLO la punizione
sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, nonché la
penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 200 quale 1°
rinuncia. Di corrispondere alla Società VIAGRANDE CALCIO A5 l’importo di
EURO 250 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per
assicurare la regolarità dell’incontro.
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