DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 505 del 27.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Gara del 24/ 2/2013 FUENTE FOGGIA – ADELFIA IN MOVIMENTO C 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 505 del 27.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Gara del 24/ 2/2013 FUENTE FOGGIA - ADELFIA IN MOVIMENTO C 5
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata
presentazione sul terreno di gioco della Società Adelfia in Movimento entro
il tempo regolamentare di attesa;considerato che la predetta Società non ha
fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli artt.n°17 del C.G.S., n° 53 delle N.O.I.F. ed il C.V.,
decide
di comminare alla Società Adelfia in Movimento la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6, nonchè la
penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 300,00
quale prima rinuncia. Di corrispondere alla Società Fuente Foggial'importo di
euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima
per assicurare la regolarità dell'incontro.
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