COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. URSUS 1925 F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20.3.2013 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE REGIA CORTE GIUSTINO, IN RELAZIONE ALLA GARA URSUS / ROSBURGHESE, DISPUTATA IL 20.1.2013 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIROEN “E” (C.U. N°38 del 24.1.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. URSUS 1925 F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20.3.2013 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE REGIA CORTE GIUSTINO, IN RELAZIONE ALLA GARA URSUS / ROSBURGHESE, DISPUTATA IL 20.1.2013 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIROEN “E” (C.U. N°38 del 24.1.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ursus 1925 F.C. ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottati dal G.S., nei confronti del calciatore Regia Corte Giustino perché, espulso nel corso del 2º tempo per doppia ammonizione, a fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio dell'arbitro minacciandolo gravemente; atteso quest'ultimo all'uscita dello spogliatoio reiterava pesanti minacce e, dopo essersi divincolato dalla presa dei compagni, cercava di colpirlo in volto con una mano e tentava di impedirgli l'accesso all'auto reiterando insulti e pesanti minacce.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il calciatore, dopo l’espulsione, si era recato presso gli spogliatoi senza protestare, raggiungendo gli spalti e abbandonando l’impianto al fischio finale, senza compiere alcun atto di protesta nei confronti del direttore di gara.
Quest’ultimo, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti, escludendo ogni possibilità di equivoco, per avere riconosciuto il Regia Corte tramite identificazione sui documenti e distinta di gara.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali, anche alla luce di quanto riferito dal direttore di gara in sede di supplemento, che il calciatore si è reso effettivamente responsabile dei comportamenti contestati e, data la congruità della sanzione, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata. Tale versione dei fatti, fonte di prova privilegiata, non può essere validamente smentita dalla interessata versione fornita dalla società appellante.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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