COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TKM VICO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INBIZIONE AL DIRIGENTE DELEUTERIO MAURO FINO AL 13.3.2013; INBIZIONE AL DIRIGENTE BERARDINI VINCENZO FINO AL 27.2.2013; SQUALFICA AL CALCIATORE ROSELLI MANUEL PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA PER DUE GARE AI CALCIATORI FLAMMINI ALDO, AURELI DANILO E MONTANARO ANGELO) IN RELAZIONE ALLA GARA TKM VICO / VALLE PELIGNA, DISPUTATA IL 10.2.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°43 DEL 14.2.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TKM VICO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INBIZIONE AL DIRIGENTE DELEUTERIO MAURO FINO AL 13.3.2013; INBIZIONE AL DIRIGENTE BERARDINI VINCENZO FINO AL 27.2.2013; SQUALFICA AL CALCIATORE ROSELLI MANUEL PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA PER DUE GARE AI CALCIATORI FLAMMINI ALDO, AURELI DANILO E MONTANARO ANGELO) IN RELAZIONE ALLA GARA TKM VICO / VALLE PELIGNA, DISPUTATA IL 10.2.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°43 DEL 14.2.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello del 15.2.13 la società A.S.D. Tkm Vico ha impugnato e chiesto l'annullamento o, in subordine, la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, in quanto la gara si sarebbe svolta in maniera normale e tranquilla fino alla rete del pareggio della squadra avversaria, a seguito della quale il portiere della società ospitata avrebbe provocato la panchina occupata dai locali, ingenerando un clima di tensione. Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale inammissibilità dell'appello, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettere a) e b), C.G.S., per quanto concerne le squalifiche dei calciatori Flammini Aldo, Aureli Danilo e Montanaro Angelo che non superano le due giornate, mentre le inibizioni dei dirigenti Deleuterio e Berardini non sono superiori a un mese. Per quanto riguarda, invece, la sanzione inflitta al calciatore Roselli Manuel deve, invece, essere integralmente confermata in questa sede, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, nel rapporto arbitrale fonte di prova privilegiata ai fini del decidere. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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