COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.70 della Società A.P.D.GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 SGS del 31.1.2013 ( squalifica del calciatore SINICROPI Giovanni fino al 30 MARZO 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.70 della Società A.P.D.GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 SGS del 31.1.2013 ( squalifica del calciatore SINICROPI Giovanni fino al 30 MARZO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata e che, comunque, non vi sono elementi tali da poter offrire differenti valutazioni; ritenuto che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sinicropi Giovanni è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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