COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.73 della Società U.S.C. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 SGS del 25.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Compr. Savuto – Parenti con il punteggio di 0-3, squalifica del dirigente accompagnatore MASTROIANNI Arturo fino al 25/2/2013, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.73 della Società U.S.C. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 SGS del 25.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Compr. Savuto – Parenti con il punteggio di 0-3, squalifica del dirigente accompagnatore MASTROIANNI Arturo fino al 25/2/2013, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; sentito l'arbitro a chiarimenti, il quale ha riferito di aver proceduto, prima della gara, alla formale identificazione dei calciatori senza riscontrare alcuna anomalia; ha riferito, altresì, di essere stato avvicinato a fine gara dall’allenatore della società Comprensorio Savuto il quale gli avrebbe fatto notare che il giocatore del Parenti con la maglia n. 11, identificato con tesserino federale, come Vizza Giovanni, sarebbe stato chiamato dai suoi compagni di squadra durante tutta la partita con il nome di “Marco” e non di Giovanni; ha riferito, infine, che a verifica di quanto riferitogli, non ha proceduto a nuova formale identificazione del calciatore; ritenuto che, nel caso, prima della gara il calciatore n. 11 Vizza Giovanni del Parenti è stato regolarmente identificato dall’arbitro tramite tesserino federale; che, per il seguito della gara, non vi è prova certa della sostituzione del calciatore, anche perché l’arbitro non ha proceduto alla opportuna nuova identificazione del calciatore n. 11 del Parenti in contraddittorio con le società interessate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del reclamo revoca: -la punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Comprensorio Savuto – Parenti con il punteggio di 0 - 3 inflitta alla Società Parenti, -la squalifica del dirigente accompagnatore MASTROIANNI Arturo fino al 25/2/2013; -l’ammenda di € 100,00. Dispone: -l’omologazione del risultato della gara del 19/1/2013 Comprensorio Savuto – Parenti con il punteggio di 0 - 1 acquisito sul campo, e la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per quanto di competenza; -accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante; -la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune valutazioni sulle dichiarazioni dell’arbitro in merito ai fatti riferiti dall’allenatore del Comprensorio Savuto, sig.Bartolotto Lorenzo.
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