COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.74 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 31.1.2013 (ammenda di € 500,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, squalifica del calciatore capitano ZACCARO Basilio fino al 30 GENNAIO 2014, in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza subito dall’arbitro).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.74 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 31.1.2013 (ammenda di € 500,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, squalifica del calciatore capitano ZACCARO Basilio fino al 30 GENNAIO 2014, in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza subito dall’arbitro). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata e che, comunque, non vi sono elementi tali da poter offrire differenti valutazioni; ritenuto che le sanzioni concernenti la squalifica del campo e l’ammenda sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati e , pertanto, devono essere confermate; preso atto che la reclamante ha comunicato che il responsabile dell'atto di protesta violenza nei confronti dell'arbitro è stato il calciatore Marino Angelo e che, pertanto, deve essere revocata la squalifica al capitano Zaccaro Basilio, ai sensi dell'art.3, c.2, CGS; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera: conferma le sanzioni della squalifica del campo e l’ammenda di € 500,00; revoca la squalifica inflitta al capitano ZACCARO Basilio e dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per i provvedimenti a carico del calciatore Marino Angelo, reale autore dei fatti contestati; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante
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