COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 21.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo Gara del 3/ 2/2013 CASTROVILLARI CALCIO – SILANA 1947

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 21.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo Gara del 3/ 2/2013 CASTROVILLARI CALCIO - SILANA 1947 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Silana 1947 ha chiesto irrogarsi alla società Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per avere nelle file di quest'ultima partecipato i calciatori Nucera Francesco Antonio nato il 13/6/87, Vitiritti Rosario Michele nato il 7/3/88, e Lacanna Mario nato il 13/9/77 tutti in difetto di tesseramento poiché sottoscritto dal sig. Bonafine Egidio, Vice Presidente, inibito fino al 31/12/2012 e pertanto impedito a sottoscrivere i tesseramenti; accertato che alla gara Castrovillari Calcio - Silana 1947 del 3/2/2013 hanno effettivamente preso parte i giocatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario; rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria risulta: - che il calciatore Nucera Francesco Antonio nato il 13/6/1987 è stato trasferito a titolo definitivo, con decorrenza 8/12/2012 con richiesta numero 060382 dalla società APD Leon Fortese alla società Castrovillari Calcio sottoscritta dal Vice Presidente della società Castrovillari Calcio, sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31/12/2012 con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale 77 del CRC del 6.12.2012; - che i giocatori Vitiritti Rosario Michele nato il 7/3/88 e Lacanna Mario nato il 13/9/77 sono stati oggetto di richiesta di tesseramento rispettivamente n.024833 e n.024836 del 22 e 21 dicembre 2012 a firma del Vice Presidente della società Castrovillari Calcio, Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31/12/2012 con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale 77 del CRC del 6.12.2012; - che ai sensi dell’art. 100 delle NOIF, la richieste di tesseramento devono essere sottoscritte da coloro che “possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali” e che, ai sensi dell’art. 19 del CGS, “ai soggetti inibiti è fatto divieto – tra le altre cose - di rappresentare le società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”; - che, il Sig. Bonafine Egidio ha svolto un’ attività che non poteva effettuare non avendone titolo poiché inibito; tale carenza di potere provoca l’inesistenza del provvedimento stesso (lista di trasferimento di un calciatore) in quanto, dal momento della conoscenza del provvedimento di sospensione, non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale; per quanto sopra esposto, nel caso di specie, appare evidente che il tesseramento dei calciatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario in favore della società Castrovillari debbano intenderesi giuridicamente inesistenti essendo stati sottoscritti da soggetto inibito; ritenuto che, pertanto, i calciatori Nucera, Vitiritti e Lacanna non avevano titolo per prendere parte alla gara oggetto di reclamo; visto l’art. 17 comma 5 punto a) del C.G.S. delibera in accoglimento del reclamo, infliggere alla società CASTROVILLARI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed accreditare sul conto della società Silana 1947 la relativa tassa trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
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