COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE RIENZO FELICE – GARA PATERNOPOLI / VOLTURARA TERMINIO DELL’11.11.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE RIENZO FELICE – GARA PATERNOPOLI / VOLTURARA TERMINIO DELL’11.11.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 42 del 15 novembre 2012, pag. 806, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, fino all’11.02.2013, a carico del massaggiatore della società Paternopoli, sig. De Rienzo Felice, perché “ingiuriava e minacciava l’arbitro”. Con ricorso, formalizzato nei termini temporali prescritti, il reclamante ha impugnato la decisione innanzi citata. Questo Collegio osserva che il ricorso è inammissibile. Invero, sulla medesima vicenda questa C.D.T. si è già pronunciata, con decisione n. 28 del 14.01.2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18.01.2013, pag. 1440, del C.R. Campania, di rigetto del reclamo proposto dalla società Paternopoli. Sulla base del principio, che è anche giuridico-sportivo, del “ne bis in idem”, non è consentita una nuova decisione sugli stessi fatti. Deve, peraltro, sottolinearsi che il reclamo, così come proposto dal tesserato in epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile, anche in ragione del mancato versamento della tassa reclamo che, per gli atti d’impugnazione proposti in prima persona dai tesserati, omissione che configura condizione necessitata di declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal sig. De Rienzo Felice (società Paternopoli); nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it