COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA VISCIANO FIESTA / VIRTUS OTTAVIANO DEL 15.12.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA VISCIANO FIESTA / VIRTUS OTTAVIANO DEL 15.12.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società, che pur aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 59 del 20 dicembre 2012, pag. 1121, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della ammenda di euro 600.00, a carico della società reclamante (perché “nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, propri sostenitori entravano nell’impianto sportivo, rendendosi,m altresì, protagonisti di ingiurie e minacce all’indirizzo dell’arbitro; uno di questi sostenitori, inoltre, apriva un cancello di separazione tra spalti e terreno di giuoco ed assumeva una condotta minacciosa nei confronti dell’arbitro; infine, persone non autorizzate stazionavano nello spazio antistante gli spogliatoi e, a gara conclusa, uno di essi sfilava il pallone dalle mani dell’arbitro; all’uscita dello spogliatoio, le ingiurie e minacce venivano reiterate nei confronti dell’arbitro (rapporti A. e C.C.”). Con atto trasmesso mediante raccomandata postale il 27.12.2012, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Visciano Fiesta ha impugnato la decisione innanzi citata. Questo Collegio osserva che il ricorso è parzialmente fondato, per quel che concerne la quantificazione della sanzione. Deve premettersi che le tesi difensive della società si sostanziano sui seguenti elementi: che alla gara fossero presenti solo le persone autorizzate; che la società non poteva impedire un afflusso di persone, provenienti da campi agricoli vicino al terreno di giuoco; che la persona che era entrata da un cancello era estranea e che le persone che a fine gara sostavano davanti gli spogliatoi del direttore di gara e profferivano minacce ed insulti erano persone non identificate. Tutte le motivazioni del ricorso si appalesano non idonee a giustificare la società, che, in quanto iscritta ad un Campionato di attività sportiva, non può non conoscere ed applicare tutte le misure idonee per far svolgere in modo regolare una gara a porte chiuse. Viceversa, per quanto attiene alla commisurazione della sanzione pecuniaria, questa C.D.T. ritiene di doverla ridurre ad euro 500,00, al fine della corrispondenza tra l’effettiva gravità – certamente pesante – delle infrazioni commesse e la punizione disciplinare. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Visciano Fiesta, di ridurre ad euro 500,00 la sanzione pecuniaria; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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