COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA ACQUAVELLA / OLEASTRUM DEL 24.11.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA ACQUAVELLA / OLEASTRUM DEL 24.11.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; audito il direttore di gara; letto il reclamo, osserva: con ricorso formalizzato nei termini temporali prescritti, la società Oleastrum ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 20 del 13.12.2012, pag. 611, con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, è stata inflitta la squalifica fino al 14.06.2015 al calciatore Cernelli Raffaele, con la seguente motivazione: “a seguito di un’ammonizione, colpiva il direttore di gara con una testata al labbro”. Le motivazioni della società si basano sul fatto che il calciatore era vicino al direttore di gara e nel rialzarsi aveva sfiorato il labbro dello stesso, ma senza alcuna intenzione di colpirlo. Il direttore di gara, nella seduta odierna, ha dichiarato di essere stato colpito al labbro dal calciatore Cernelli Raffaele, ma ha precisato, contrariamente a quanto da lui stesso refertato, che non si è trattato di una testata, ma di un’azione che aveva un solo fine, e cioè quello di intimorirlo. Da tale dichiarazione appare evidente che il nominato calciatore è sicuramente responsabile di un comportamento scorretto, gravemente irriguardoso ed intimidatorio, ma non propriamente violento, a quel che si evince dalla pur contraddittoria (nei confronti di quanto da lui stesso refertato) dichiarazione arbitrale, all’atto della sua audizione. Per tali motivi, la squalifica inflitta al calciatore Cernelli Raffaele dal Giudice di prime cure, deve essere ridotta al 24.11.2013. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Oleastrum, riducendo al 24.11.2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cernelli Raffaele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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