COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA VISCIANO FIESTA / REAL BOSCHESE DEL 26.01.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA VISCIANO FIESTA / REAL BOSCHESE DEL 26.01.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 del 31.01.2013, pag. 1543, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della ammenda di euro 540,00, a carico della società reclamante, in ragione delle gravi incolpazioni, di cui agli atti ufficiali di gara: la partecipazione a rissa di propri tesserati; la presenza indebita sugli spalti, nonostante la gara fosse porte chiuse, di numerose persone; ingiurie e minacce all’arbitro ed ai tesserati della squadra ospite, da parte di propri sostenitori. Con atto trasmesso mediante fax il 7.02.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Visciano Fiesta ha impugnato la decisione innanzi citata. Questo Collegio osserva, nella doverosa stigmatizzazione della gravità degli elementi di fatto a carico della ricorrente, che l’impugnazione è parzialmente fondata, sotto il profilo della quantificazione della sanzione pecuniaria. Devono, preliminarmente, respingersi le tesi difensive della società, in ordine ai fatti verificatisi, nonché per quel che concerne la presenza sugli spalti di sostenitori della squadra avversaria e di dirigenti delle due società nello spazio antistante gli spogliatoi: le due richiamate circostanze, invero, non possono essere ritenute elementi giustificativi degli episodi refertati negli atti ufficiali di gara. Sotto il profilo della quantificazione dell’ammenda, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere ridotta ad euro 400,00, al fine di un’equa corrispondenza tra l’effettiva gravità delle infrazioni commesse e la commisurazione della punizione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Visciano Fiesta, riducendo ad euro 400,00 la sanzione pecuniaria, inflitta a suo carico dal G.S.T.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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