COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. PIMONTE – GARA PIMONTE – F.C. SANT’AGNELLO DEL 13.01.2013 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. PIMONTE – GARA PIMONTE – F.C. SANT’AGNELLO
DEL 13.01.2013 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che
ne aveva presentato rituale richiesta; audito l’arbitro a chiarimenti; osserva: con decisione pubblicata
sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 17.01.2013, pag. 1421, il Giudice Sportivo
Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a) l’ammenda di euro 530,00 alla società (con obbligo di
disputa a porte chiuse di due gare interne), perché “a fine gara, persone estranee colpivano l’arbitro
con calci, schiaffi e lo attingevano con sputi; inoltre, propri sostenitori colpivano con diversi calci
l’autovettura del direttore di gara (rapporto arbitro)”; b) la squalifica fino al 14.03.2013 all’allenatore,
sig. De Gregorio Carlo (erroneamente indicato con il nome Aldo), perché “a fine gara si portava
nello spogliatoio arbitrale e minacciava il direttore di gara”; c) la squalifica fino al 14.07.2014 al
calciatore Imparato Francesco, perché “espulso per aver colpito con un calcio un calciatore della
squadra avversaria, calpestandogli la gamba, a fine gara, unitamente ad un altro proprio compagno
di squadra ed a quattro estranei, colpiva l’arbitro con calci, schiaffi e sputi”; d) la squalifica fino al
14.12.2013 al calciatore Di Martino Alberto, perché “a fine gara, spingeva l’arbitro al punto di fargli
perdere l’equilibrio; inoltre, lo colpiva con un calcio alla gamba e lo ingiuriava e minacciava”; la
squalifica fino al 14.11.2013 ai calciatori Cascone Nicola e Cataldo Aldo, perché “a fine gara,
strattonavano l’arbitro e lo colpivano con schiaffi alle spalle ed alla schiena”; la squalifica fino al
15.01.2015 al calciatore Somma Domenico, perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica
del provvedimento ingiuriava e minacciava l’arbitro ripetutamente; inoltre, a fine gara, unitamente ad
un proprio compagno di squadra ed a quattro estranei, lo colpiva con calci, schiaffi e sputi; infine,
mentre il direttore di gara rientrava nello spogliatoio, lo colpiva con un calcio alla schiena”; ed infine,
la sanzione della squalifica, fino al 14.07.2014, al calciatore De Rosa Mario, perché “dopo la rete
della squadra avversaria, correva verso l’arbitro, lo spingeva e lo colpiva con un pugno allo zigomo;
inoltre, lo ingiuriava reiteratamente”. Con tempestivo ricorso, la società Pimonte propone reclamo
avverso le decisioni citate. La società nega che vi fossero estranei nel recinto di gioco e afferma che
il cancello è rimasto sempre chiuso. La stessa nega le responsabilità dei tesserati sanzionati.
L’arbitro, per contro, con un dettagliato resoconto, ha riferito, all’atto della sua audizione presso
questa C.D.T., con grande precisione l’accaduto ed i comportamenti addebitabili ai singoli tesserati.
Questa C.D.T. deve sottolineare che gli atti ufficiali di gara e le audizioni degli arbitri e/o dei loro
assistenti configurano, per consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Deve
puntualizzare, altresì, che la società reclamante non ha prodotto alcun elemento probante, idoneo a
confutare le circostanze, estremamente gravi, di cui al referto arbitrale, peraltro ribadite dal direttore
di gara all’atto della sua audizione presso questa Commissione. Quanto al provvedimento
dell’obbligo di due gare interne a porte chiuse, questa C.D.T. ritiene che esso sia commisurato
all’effettiva gravità dei fatti, come riportati dal direttore di gara e da lui stesso confermati, all’atto
della sua audizione. Viceversa, per quel che concerne la sanzione accessoria pecuniaria, questa
Commissione giudica che essa, proprio in quanto accessoria, debba essere ridotta ad euro 350,00,
al fine della sua congruità. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Pol. Pimonte, riducendo ad euro
350,00 l’impugnata sanzione pecuniaria; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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