COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CASALVELINO – GARA FAIANO / SPORTING CASALVELINO DEL 10/02/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING CASALVELINO – GARA FAIANO / SPORTING CASALVELINO DEL
10/02/2013
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 81 del 14/2/2013, pag. 1667, letto il referto dell’arbitro,
preso atto del tempestivo preannuncio e del reclamo con cui si comunica la sussistenza di causa di
forza maggiore da parte della società Sporting Casalvelino; rilevato che la gara in epigrafe non si è
disputata per l’assenza della società Sporting Casalvelino; osserva: la società reclamante ha
ritualmente e documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata dalla Polizia di Stato – “Sezione Polizia Stradale” di Salerno distaccamento di Vallo della Lucania, la mancata presenza in
campo. Inoltre, gli uffici della Polizia Stradale hanno puntualizzato, nella certificazione rilasciata in
data 10.02.2013, alla società sportiva Sporting Casalvelino, che, a causa di abbondanti nevicate che
hanno interessato numerosi Comuni del Cilento dalle ore 11.00, gli Enti proprietari delle strade
hanno emesso per la propria competenza, ordinanze di divieto di transito per veicoli non muniti di
catene e pneumatici da neve. Premesso quanto sopra, considerato che l’orario fissato per la disputa
della gara in epigrafe era fissata alle ore 15.00 e che le avverse condizioni meteorologiche non
potevano, in una valutazione obiettiva, configurare un rassicurante presupposto in ordine alla
possibilità di disputa della gara entro il periodo regolamentare d’attesa, tenuto conto dell’ulteriore
esigenza di raggiungere, in tempo utile, il campo di gioco, questo G.S.T., considerate tutte le
circostanze, di fatto e di diritto, nonché valutata la vicenda sulla base del principio della
ragionevolezza, a maggior ragione al cospetto di una comitiva di calciatori, in condizioni
meteorologiche, definite “avverse” da una certificazione ufficiale, rilasciata dalla competente sezione
di Polizia Stradale, ritiene di dover accogliere il reclamo della società Sporting Casalvelino,
configurando l’evento in una causa di forza maggiore. Il G.S.T., in applicazione dell’art. 55, comma
2, delle N.O.I.F.
DELIBERA
di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.
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