COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA ROCCHESE / PANDOLA DEL 19/01/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA ROCCHESE / PANDOLA DEL 19/01/2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Pandola 2010, avente per oggetto la presunta
posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Colletto Domenico (nato il
10.07.1972), rileva che il reclamo medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si
duole che la società Rocchese abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, il nominato calciatore
Colletto Domenico, sebbene egli, ad avviso della reclamante, risultasse tesserato a favore di altra
società (Savoia), appartenente al Dipartimento Interregionale della L.N.D., in qualità di allenatore.
Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e dalla nota del
Dipartimento Interregionale della L.N.D., pervenuta in data 22.02.2013, è emerso, viceversa, che il
calciatore risulta regolarmente tesserato, dal 15.01.2013, a favore della società Rocchese, ovvero
da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Per quanto riguarda, poi, la
posizione del predetto calciatore, relativa al presunto suo tesseramento, come allenatore, a favore
dell’innanzi nominata società del Dipartimento Interregionale, quest’ultimo, nella sua richiamata
nota, ha segnalato che, effettivamente, il sig. Colletto Domenico è risultato presente, a vario titolo
(come allenatore, o con altre qualifiche: massaggiatore e/o dirigente), durante la corrente stagione
sportiva 2012/2013, fino al tre novembre 2012. Il predetto Dipartimento Interregionale ha
espressamente chiarito, altresì, che il sig. Colletto Domenico non risulta tesserato, come allenatore.
In buona sostanza, deve precisarsi che il più volte nominato sig. Colletto Domenico, nel corso della
stagione sportiva 2012/2013, si è tesserato esclusivamente come calciatore, con la già indicata
decorrenza, a favore della società Rocchese e che la sua presenza, nelle gare della società Savoia,
è da qualificare svolta come “non tesserato”. Invero, l’unico tesseramento come allenatore deve
essere formalizzato nel rispetto della prescritta procedura di sottoscrizione di un modulo ufficiale di
tesseramento, firmato dal calciatore e/o dal tecnico (modello F.I.G.C. – Settore Tecnico). Di
conseguenza la partecipazione, alla gara in epigrafe, del nominato calciatore è da considerarsi
regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pandola 2010; di trasmettere copia della
presente delibera al Settore Tecnico della F.I.G.C. (specificamente competente in ordine ai
tecnici, anche sotto il profilo disciplinare), per eventuali provvedimenti a carico del sig.
Colletto Domenico (nato il 10.07.1972); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società.
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