COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CILENTO CALCIO – GARA CILENTO CALCIO / VALLO SCALO DEL 2.02.2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CILENTO CALCIO – GARA CILENTO CALCIO / VALLO SCALO DEL 2.02.2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla Società Cilento Calcio, avente per oggetto la presunta
posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori: Botti Pietro (nato il 18.01.1981), Elia
Francesco (nato il 18.02.1992), Pierri Alessandro (nato il 30.11.1985), casaburi Luca (nato il
22.03.1994), Cortiglia Fabio (nato il 3.05.1982), Pandolci Antonio (nato il 23.07.1965), Chiariello
Francesco (nato il 23.09.1985), Mazzeo Vito (nato il 16.06.1987), Abagnale Angelo (nato
l’8.12.1991), Ramando Francesco (nato il 13.04.1986), Chiariello Fabrizio (nato il 10.04.1989),
Franco Rosario (nato il 1.05.1990), Crocamo Giandomenico (nato il 31.07.1978), Muolo Nicolo (nato
il 12.06.1976), Muolo Roberto (nato il 16.09.1991), Ruggiero Carmine (nato il 3.09.1989) e Gorga
Marco 8assistente di parte), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione,
acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania, è emerso,
invero, che i suddetti calciatori e l’assistente di parte, risultano regolarmente tesserati a favore della
società Vallo Scalo, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Di
conseguenza la partecipazione, alla gara in epigrafe, dei nominati calciatori e dell’assistente di parte
è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Cilento Calcio; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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