COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVI VELIA – GARA CAFASSO / NOVI VELIA DEL 9.02.2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVI VELIA – GARA CAFASSO / NOVI VELIA DEL 9.02.2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Novi Velia, preliminarmente rileva che il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto. Invero, la ricorrente si duole che la società Cafasso abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe i calciatori non tesserati: Iannuzzi Giacomo (nato il 26.10.1979), Franco Antonio (nato il 15.04.1971), Sabia Antobnio (nato il 19.09.1985), Andreozzi Niola (nato il 30.08.1976), Seno Giuseppe (nato il 3.09.1969), Pastena Giovanni (nato il 2.08.1979), Russo Marco (nato il 1.07.1988), Trippa Emanuel (nato il 6.06.1992), Agresti Francesco (nato il 27.07.1998), Petraglia Mirko (nato il 4.08.1988), Franco Fabio (nato il 30.10.1978), Mancasi Sabatino (nato il 20.11.1968), Fiorillo Giovanni (nato il 23.05.1970), Grippo Francesco (nato il 16.10.1981), Marrazza Carlo (nato il 15.02.1972), Agresti Vincenzo (nato il 25.03.1976), Gallo Salvatore (nato il 28.10.1982),Virgilio Cristofaro (allenatore) e Vicidomini Vito (assistente di parte). Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania si evince che i predetti calciatori, allenatore ed assistente, con esclusione di Pastena Giovanni e dell’allenatore Vigilio Cristofaro, risultano regolarmente tesserati per la società Cafasso, da data antecedente al giorno di disputa della gara. Viceversa, l’allenatore Virgilio Cristofaro non risulta tesserato mentre il calciatore Pastena Giovanni, risulta tesserato per la società Cafasso in data 9.02.2013, ovvero dal giorno di disputa della gara in esame. Considerato che il calciatore può essere impiegato con decorrenza dal giorno successivo alla data di tesseramento (art. 39, comma 5 – N.O.I.F.), la partecipazione del nominato calciatore, alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Novi Velia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 lettera a) del C.G.S. DELIBERA di infliggere a carico della società Cafasso, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la sanzione dell’ammenda di euro 30/00 per la presenza in campo di persona non tesserata; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata dalla reclamante.
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