COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA MARIGLIANESE / ISOLA DI PROCIDA DEL 10/2/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA MARIGLIANESE / ISOLA DI PROCIDA DEL 10/2/2013
Il G.S.T., letto il referto dell’arbitro, preso atto del tempestivo preannuncio e del reclamo con cui si
comunica la sussistenza di causa di forza maggiore da parte della società Isola di Procida; rilevato
che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Isola di Procida; osserva: la
società reclamante ha ritualmente e documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo – “Guardia Costiera”
di Procida, la mancata presenza in campo. Inoltre, gli uffici della Guardia Costiera di Procida hanno
puntualizzato nella certificazione rilasciata in data 12.02.2013 alla società sportiva Isola di Procida,
gli orari di partenza (fino alle ore 12,20) riportati si riferivano sia ad unità navali aliscafi, sia ad unità
navali traghetti, non garantendo il ritorno per le corse delle ore 19.05, 19,25 e 22.05,. Premesso
quanto sopra, considerato che l’orario fissato per la disputa della gara in epigrafe era fissata alle ore
15.00 e che le avverse condizioni meteomarine non potevano, in una valutazione obiettiva,
configurare un rassicurante presupposto in ordine alla possibilità di disputa della gara entro il
periodo regolamentare d’attesa, tenuto conto dell’ulteriore esigenza di raggiungere, in tempo utile, il
campo di gioco dal porto, questo G.S.T., considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, nonché
valutata la vicenda sulla base del principio della ragionevolezza, a maggior ragione al cospetto di
una comitiva di calciatori, in giorno feriale ed in condizioni meteomarine, definite “avverse” da una
certificazione ufficiale, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto, ritiene di dover accogliere il
reclamo della società Isola di Procida configurando l’evento in una causa di forza maggiore. Il
G.S.T., in applicazione dell’art. 55, comma 2, delle N.O.I.F.
DELIBERA
di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA MARIGLIANESE / ISOLA DI PROCIDA DEL 10/2/2013"