COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare BERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 75 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MELDOLA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.1.2013 gara TORCONCA – MELDOLA del 23.12.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
BERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
75 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MELDOLA
Avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.1.2013
gara TORCONCA – MELDOLA del 23.12.2012
L’A.S.D. MELDOLA, della quale è stato sentito il Consigliere Delegato, assistito da persona di fiducia,
ricorre avverso il sopra indicato provvedimento per i seguenti motivi : 1) per violazione del principio del contraddittorio e
del diritto di difesa – copia del reclamo promosso dal Torconca non è mai stato ricevuto dalla scrivente, né presso la sede
sociale né presso il domicilio eletto per la corrispondenza. Come emerge dagli elementi di prova prodotti, nel caso di
specie sono assolutamente carenti i presupposti per il perfezionamento della notifica dell’atto al fine di integrare il
necessario contraddittorio fra le parti. La sede sociale della società è in Meldola, via IV novembre n. 6, presso cui si trova
lo stadio comunale. Il reclamo dell’A.C.D. Torconca è stato spedito in Meldola, via Novembre (senza specificare il
numero civico), venendo dal postino consegnato in Meldola, via IV novembre n. 1, dove si trova il Bar La Rotonda. La
ricevente ha dichiarato che, nei primi giorni di gennaio è stata, inavvertitamente recapitata dal servizio postale, presso il
Bar La Rotonda, una raccomandata r.r. indirizzata all’A.S.D. MELDOLA, in Meldola, via IV novembre, senza alcuna specificazione del numero civico. Una volta accortasi che il plico era stato erroneamente consegnato al Bar La Rotonda, questo venne restituito, tramite il servizio postale, all’Ufficio da cui era partito per essere poi rispedito, non si capisce per quale motivo, addirittura presso la residenza anagrafica della ricevente, in Piandispino di Meldola, Strada della Campea n. 2, indirizzo che non ha nulla a che fare con la scrivente. Ad oggi (23.1.2013) la scrivente non ha ricevuto alcun reclamo dall’A.C.D. Torconca, né presso la sede sociale né presso il domicilio per la corrispondenza. Nel caso di specie è stata negato alla scrivente il diritto di prendere visione dei motivi di reclamo e depositare le proprie controdeduzione, in quanto la notifica del gravame non è mai giunta a destinazione, e ciò per chiara responsabilità dell’A.C.D. Torconca, che ha
impedito al servixio postale di perfezionare la consegna del reclamo; 2) omologazione del risultato – divieto del ne bis in idem. – dalla lettura del C.U. n. 25 del 28.12.2012 l’organo di prime cure, sulla base delle risultanze contenute negli atti ufficiali, si è pronunciato, irrevocabilmente, omologando il risultato dell’incontro. , con ciò rendendo armai inammissibile e precluso qualsivoglia riesame, anche d’ufficio, nonché impugnazione di parte e di qualsivoglia soggetto federale. Il Giudice Sportivo, pronunciandosi nel merito del reclamo promosso dal Torconca, ha posto in essere una gravissima e inaccettabile violazione del principio universalmente conosciuto come ne bis in idem. Chiede l’annullamento e/o la revoca della pronuncia del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato della gara in questione conseguito sul campo, omologato dal G.S. con C.U. n. 25 del 28.12.2012.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- sentito il rappresentante dell’A.S.D. MELDOLA che, ribadendo il contenuto del ricorso, insiste sul vizio di
notifica del reclamo dell’A.C.D. TORCONCA e chiede il ripristino del risultato conseguito sul campo;
- esaminata la documentazione richiesta a corredo del ricorso che, dopo avere osservato in originale, viene
trattenuta in copia;
- dato atto che le argomentazione svolte dalla ricorrente e la documentazione presentata non potevano
essere a conoscenza del primo giudice;
- osservato che l’A.C.D. TORCONCA non ha assolto all’obbligo di informare correttamente l’A.S.D.
MELDOLA sui motivi di reclamo, in quanto l’indirizzo risultante sulla busta della raccomandata del 31.12.2012 appare
incompleto perché sprovvisto del numero civico;
- preso atto che la persona alla quale l’agente postale ha consegnato il plico (sig.ra Ghetti, titolare di un bar
posto al n. 1 di via IV novembre) ha restituito il plico stesso all’Ufficio postale mittente, dichiarando di essere per lei in quel
momento irreperibili i dirigenti dell’A.C.D. MELDOLA;
- valutato che nell’occasione non è stato rispettato, per l’errore dell’A.C.D. TORCONCA, il principio del
regolare contraddittorio, con violazione dei conseguenti diritti di difesa;
- ritenuto che l’accoglimento del primo motivo di ricorso renda superfluo l’esame del secondo motivo,
d e l i b e r a
- di annullare la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 a carico dell’A.S.D. MELDOLA, con
ripristino del risultato conseguito sul campo : TORCONCA 0 – MELDOLA 5.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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