COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 79 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CAVEZZO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. gara VIADANA – CAVEZZO del 27.1.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 79 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CAVEZZO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. gara VIADANA – CAVEZZO del 27.1.2013 La POL. CAVEZZO, della quale è stato sentito un Dirigente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “solo per 3 minuti ha violato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. e l’art. 17, comma 5, del C.G.S. in relazione al C.U. n. 4 del 27.7.2012 che sancisce l’impiego nella gara di almeno un giocatore nato dall’1.1.1992. Tale circostanza, non solo non ha causato alcun pregiudizio al Viadana, ma non ne ha beneficiato neppure la società istante”. “Nei tre minuti contesta, infatti, nulla è accaduto e i calciatori coinvolti nelle sostituzioni non hanno inciso sulla partita, nessuno ha segnato, nessuno ha compiuto azioni degne di nota”. Richiamandosi a sentenze favorevoli al proprio assunto, chiede il ripristino del risultato conseguito sul campo (1-1) e che vengano sentite varie persone a conforto della tesi esposta. La Commissione, - premesso che non vengono sentite le persone indicate in quanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1del C.G.S. dispone che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - visti gli atti ufficiali; 884444 - dato atto che la normativa vigente (C.U. n. 1 L.N.D.-1.7.2012 e c.u. n. 4 C.R.E.R.-27.7.2012) prescrive che “le Società partecipanti al Campionato di I^ categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive 1 giovane nato dal 1° gennaio 1992 in poi” e che il punto A/4, lettera b), del citato C.U. n. 1 della L.N.D. prevede che “l’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del C.G.S.”, sanzione prevista anche all’art. 34 bis, comma 2, delle N.O.I.F.; - constatato che per effetto delle sostituzioni effettuate, per un periodo, seppur breve, è venuta a mancare, nella gara di cui all’oggetto, la presenza di un giovane dell’età come sopra specificata; - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingre il ricorso, confermando la sanzione a carico della POL. CAVEZZO della perdita per 0 – 3 della gara VIADANA – CAVEZZO del 27.1.2013. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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