COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 14.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO di Elia ZANELLI (allievo in forza all’A.S.D. Lignano) in merito alla squalifica fino al 30.06.2015 inflittagli con decisione del G.S.T. (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 20 del 12.12.2012).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 14.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO di Elia ZANELLI (allievo in forza all’A.S.D. Lignano) in merito alla squalifica fino al 30.06.2015 inflittagli con decisione del G.S.T. (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 20 del 12.12.2012). Con tempestivo reclamo Elia ZANELLI, debitamente rapp.to dai genitori su di lui esercenti la patria potestà, ha, a mezzo di legale di sua fiducia, impugnato il provvedimento di squalifica adottato nei suoi confronti dal G.S.T. e pubblicato in C.U. n° 20 dd 12.12.2013 della Delegazione Provinciale di Udine, con la seguente testuale motivazione per quanto di suo interesse “rilevato che, al 13’ del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete della società Cormor, l’arbitro, avvicinatosi al giocatore Zanelli Elia, della società Lignano, caduto a terra da solo poco prima, dopo aver chiesto al giocatore stesso se aveva necessità di soccorso, riceveva da quest’ultimo una grave frase ingiuriosa; - poco dopo la notifica dell’espulsione, con cartellino rosso, il predetto giocatore colpiva l’arbitro con un pugno alla spalla destra e proseguiva la sua azione, ostacolato parzialmente da due suoi compagni di squadra, con un pugno giunto al pettorale destro ma diretto alla faccia ed evitato solo per poco. In seguito l’arbitro veniva rincorso e nuovamente colpito alla schiena con un calcio e un ulteriore pugno al rene destro.-___. A quel punto per i colpi ricevuti e il dolore recepito l’arbitro avvisava della sospensione della gara. ___.. L’arbitro, in seguito, assistito dall’osservatore ___, veniva tranquillizzato tant’é che chiamava i dirigenti delle squadre per i rapportini e i documenti. ___.. Lasciato il campo sportivo l’arbitro veniva soccorso dai medici dell’ospedale di Latisana, che accertavano le lesioni fissavano la prognosi in giorni sette” .- Fatti avvenuti il 02.12.2012 nel corso della gara Lignano/Cormor disputatasi nell’ambito del Campinato Provinciale Allievi. Il reclamante, personalmente comparso dinnanzi alla CDT unitamente ai suoi genitori ed al suo difensore all’udienza del 17.01.2013, si è in buona sostanza riportato a quanto dedotto nell’atto di impugnazione del provvedimento disciplinare che lo ha riguardato, assumendo in primo luogo che “quanto esposto nel referto arbitrale non corrisponderebbe all’effettivo svolgimento dei fatti” essendo verosimile “ipotizzare che nella confusione dell’episodio e della vicenda in generale e dal fatto che molti giocatori di entrambe le squadre lo avessero ormai accerchiato, lo stesso arbitro possa essere incorso in qualche errore di valutazione, seppur nella buona fede nel redigere poi il rapporto ufficiale di gara”; in secondo luogo che il suo comportamento, diversamente da quanto descritto dal direttore di gara, non era stato così aggressivo e veemente e doveva attribuirsi ad “un attacco di foga e di rabbia” conseguente all’essersi egli sentito “vittima di una situazione _ sfavorevole” per essere stato espulso dall’arbitro al quale effettivamente si era rivolto con “toni poco educati” in quanto lo stesso, anziché fischiare un fallo a suo favore per un presunto intervento scorretto di un avversario lo avrebbe invitato ad alzarsi mentre si trovava dolorante a terra; da ultimo perché la sanzione inflitta non risponderebbe al principio di proporzionalità e sarebbe a tal punto gravosa da compromettere ad un giovane ragazzo la possibilità di continuare a praticare lo sport preferito perdendo in tal modo la sua finalità emendatrice e rieducativa. Concludeva pertanto il reclamante, al cui atto di impugnazione risulta allegata in copia una lettera di scuse da lui inviata all’arbitro, all’AIA regionale ed al CR del FVG, per una riforma del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti e per una congrua riduzione della squalifica inflittagli. Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue: Gli atti di violenza nei confronti degli arbitri rappresentano, purtroppo, un fenomeno progressivo sempre più ricorrente nelle serie calcistiche minori e giovanili. Essi, oltre che espressivi di una ingiustificabile aggressività, del tutto inconciliabile con lo spirito e la sana passione che devono animare le competizioni sportive, rivelano completa insofferenza ed intolleranza per il rispetto delle regole essendo rivolti a sopraffare, anche fisicamente, chi, per sua specifica funzione, è preposto a controllare che la gara si svolga ordinatamente e correttamente, non solo in conformità alle disposizioni regolamentari, ma anche nel rispetto dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che rappresentano l’essenza stessa dello sport agonistico. E se l’uso della violenza è un fatto grave, deprecabile ed inaccettabile in ogni ambito sociale, a maggior ragione lo è per il mondo dello sport ed in particolare, per quel che qui rileva, per la disciplina del calcio nella quale esso non può mai essere tollerato nè giustificato pena la compromissione delle sorti e dell’esistenza stessa di una attività atletica irrinunciabile che, almeno a livelli inferiori e dilettantistici, è e deve continuare ad essere considerata un gioco ed una forma di divertimento e di svago. Ciò detto, per quanto riguarda il caso specifico, non vi è dubbio che la condotta posta in essere dal giovane calciatore, così come puntualmente e dettagliatamente descritta dal direttore di gara al cui rapporto la CDT deve necessariamente attenersi per la fede privilegiata che l’ordinamento sportivo, come è noto, attribuisce ai referti arbitrali, integri gli estremi della violenza prevista dall’art. 19 punto 4 lett. d) del CGS chiaro essendo, per le modalità stesse con cui si sono svolti i fatti, l’intensità e la reiterazione dei colpi inferti, l’intendimento dell’agente di offendere, anche fisicamente, l’ufficiale di gara. Del pari non vi è dubbio che l’episodio debba essere considerato di estrema gravità: sia perché scaturito da un fatto innocuo ed inoffensivo (il calciatore come riportato nel referto era caduto da solo e l’arbitro si era rivolto a lui chiedendo se avesse bisogno del massaggiatore); sia per le conseguenze dannose sul piano fisico che il comportamento dell’atleta ha procurato alla persona dell’arbitro, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Latisana dopo l’aggressione subita, come documentato dal certificato medico in atti; sia per le ripercussioni di carattere psicologico e morale che la vicenda ha inevitabilmente arrecato all’arbitro il quale, anch’egli giovane, privo dell’assistenza e della protezione che avrebbero dovuto essergli prestate, non solo non è stato in grado di continuare a dirigere l’incontro ma è rimasto a tal punto scosso e provato dall’accaduto da dover ricorrere all’ausilio dei propri dirigenti per fronteggiare e risolvere una situazione a rischio per la sua incolumità e comunque per lui particolarmente penosa. Nessuna attenuante può per contro essere riconosciuta allo Zanelli. Neppure quella della giovane età che, nel caso specifico, non può essere considerata come circostanza utile a comportare una riduzione della sanzione, così come richiesto dal reclamante, per le ragioni in appresso indicate. Ritiene in proposito la CDT che la giovane età non possa assurgere ad elemento che valga di per sé solo a giustificare un automatico alleggerimento della sanzione indipendentemente da una valutazione complessiva dell’intera vicenda e degli altri aspetti rilevanti che la connotano. Paradossalmente, ribaltando l’argomento, si potrebbe ipoteticamente ritenere più penalizzante una lunga squalifica inflitta nei confronti di un calciatore “anziano” piuttosto che a carico di uno “giovane” che, come nel caso in esame, diversamente dal primo, una volta scontata la sanzione disciplinare, può ancora disporre di una lunga “vita sportiva” dinnanzi a sé e riprendere dunque l’attività. Inoltre una eccessiva indulgenza motivata solo in ragione della giovane età del responsabile potrebbe ingenerare ingiustificati affidamenti ed indurre altri giovani a formarsi opinioni del tutto sbagliate in merito al peso ed alla rilevanza, sul piano sanzionatorio, di comportamenti analoghi a quelli di cui si discute, nel convincimento che tanto le conseguenze disciplinari, almeno per loro, non sarebbero poi così gravose. Ciò che non può essere trascurato nella presente vicenda è invece che la stessa ha coinvolto, suo malgrado, un arbitro coetaneo del calciatore, e dunque altrettanto giovane, le cui legittime aspettative ed aspirazioni (così come quelle dell’organizzazione territoriale alla quale egli appartiene e degli altri suoi colleghi) non possono non essere a loro volta apprezzate e soppesate nell’indagine diretta a vagliare la condotta dell’agente, tenuto conto del ruolo fondamentale ed irrinunciabile che gli ufficiali di gara (non importa se giovani o anziani) svolgono sul piano organizzativo, rappresentando anch’essi, naturalmente, una componente indispensabile del gioco del calcio (a tutti i livelli); ovvio pertanto che anche la potenziale compromissione di dette aspettative ed aspirazioni, quale conseguenza di episodi simili a quello di cui si discute, debba essere necessariamente considerata ai fini della valutazione dei fatti e dell’irrogazione della sanzione. Così come non possono essere trascurati i motivi posti a sostegno dell’impugnazione ed il comportamento “processuale” tenuto dal reclamante che in definitiva, anche in sede di audizione, si è difeso ponendo in discussione la veridicità del referto nel tentativo di sminuire e minimizzare l’entità ed il peso della sua condotta; con il che egli ha finito per svilire, smentendone il contenuto, la portata stessa della sua lettera di scuse inviata all’arbitro (peraltro solamente dopo la pubblicazione del C.U. e quindi, dopo aver appreso dell’entità della sanzione inflittagli) che appare dunque, a questo punto, essere stata dettata più da ragioni di opportunità e convenienza che da sincero pentimento e volontà di resipiscenza. D’altro canto la dettagliata e puntuale descrizione dei fatti resa dall’arbitro a mente fredda e non nella loro immediatezza, esclude che egli possa, per impulso o emotività, essere incorso in errore nel rappresentare gli stessi agli organi della giustizia sportiva. In forza di tali argomentazioni, non potendosi accordare alcuna comprensione e benevolenza nei confronti di chi si renda responsabile di un comportamento (quale quello in esame) in ogni caso inaccettabile in ambito sportivo (indipendentemente dal grado di tensione o di emotività che può suscitare una gara o dalla importanza della posta in palio), ritiene la CDT che la sanzione applicata dal GST a carico di Elia ZANELLI sia adeguata ed equa rispetto alla gravità del fatto da lui commesso e comunque in linea con altri precedenti provvedimenti disciplinari adottati in casi simili dagli organi della giustizia sportiva, sia della nostra regione che di altri territori. P. Q. M. La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa relativa.
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