COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 del 15.02.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 06/02/2013 AZZANESE – EDMONDO BRIAN

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 del 15.02.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 06/02/2013 AZZANESE – EDMONDO BRIAN La gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. EDMONDO BRIAN (in programma ad Azzano Decimo, pr. di Pordenone, il 06.02.2013 e valevole per la 3^ giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale “Juniores” 2012/2013, Girone “A”) non veniva portata regolarmente a termine, in quanto al 35’ del secondo tempo, era stata sospesa dall’arbitro a causa di una rissa avvenuta fra i calciatori di entrambe le squadre. Questo Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale relativo alla suindicata gara, disponeva, in data 13.02.2013, che venissero esperiti accertamenti mediante l’audizione dell’arbitro e soprassedeva da ogni decisione in merito ai fatti che hanno causato la sospensione della stessa. A maggiori chiarimenti, in data 14.02.2013, presso la sede FIGC di Trieste di via Carducci n. 22, veniva sentito il direttore di gara (di seguito d.d.g.). I FATTI E GLI ACCERTAMENTI Dal rapporto arbitrale e da quanto riferito dall’arbitro durante l’audizione è emerso quanto segue. La gara AZZANESE – EDMONDO BRIAN, fino al 35’ del secondo tempo, era stata contraddistinta da correttezza da parte di entrambe le squadre e si era, pertanto, svolta, in modo regolare. Al 34’ della ripresa, la squadra del Brian aveva realizzato la propria rete e conduceva per 1-0 nei confronti dell’Azzanese; fino ad allora, a testimonianza della regolarità dell’incontro, era stato ammonito un solo calciatore. Poco prima della segnatura della rete da parte della squadra del Brian, un calciatore dell’Azzanese era rimasto a terra a seguito di un normale contrasto di gioco; lo stesso si rialzava immediatamente dopo la realizzazione della suddetta rete e non presentava alcuna conseguenza fisica a causa del precedente scontro; l’arbitro non aveva ritenuto di interrompere il gioco in quanto si era trattato, come sopra detto, di un normale contrasto di gioco che non necessitava di un immediato intervento dell’operatore sanitario dell'Azzanese. Subito dopo la rete segnata dalla squadra del Brian, il n. 5 dell’Azzanese, DE NARDI Alberto, si avvicinava al Dirigente dell’A.S.D. Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, in modo minaccioso, probabilmente per contestargli la mancanza di fair play da parte dei calciatori avversari nella citata occasione; i due si spintonavano reciprocamente prima di essere divisi. Il detto episodio causava però una prima rissa fra una decina di calciatori di entrambe le squadre. Durante tale mischia, il d.d.g. riusciva ad individuare con precisione alcune condotte sanzionabili disciplinarmente ed espelleva i seguenti calciatori esibendo il cartellino rosso: a) il n. 5 dell’Azzanese, DE NARDI Alberto, per il comportamento sopradescritto nei confronti del dirigente della squadra avversaria; b) il n. 11 dell’Azzanese, ATENCIO Matias, per aver spintonato un avversario; c) il n. 1 del Brian, URSO Michele, perché, dopo aver fatto di corsa 50 metri fino ad arrivare a centrocampo, inferiva, da breve distanza, un violento pugno al n. 11 dell’Azzanese, colpendolo sull’occhio destro e provocandogli un ben visibile rossore sulla zona colpita; dopo il colpo subito, al calciatore n. 11 dell’Azzanese, Atencio Matuas, lacrimava l’occhio; d) il n. 17 del Brian, BINI Alessandro, per aver colpito con calci e pugni l’assistente di parte dell’Azzanese, senza comunque provocargli conseguenze visibili. Il d.d.g., in questa circostanza, allontanava altresì il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, per il diverbio suindicato avuto con il calciatore della squadra avversaria n. 5, De Nardi Alberto. Durante questa prima rissa, durata 3-4 minuti circa, si erano verificati altri episodi consistenti in minacce, insulti, spintoni; il d.d.g., nella confusione, non riusciva però ad individuare con precisione i responsabili. Dopo l’adozione dei citati provvedimenti, sembrava che gli animi si stessero calmando e che la gara potesse essere ripresa. Invece, nella zona tra il centro del campo e le panchine, si accendeva una seconda rissa fra quasi tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco e di gravità ancora maggiore. Durante tale seconda rissa, il d.d.g. riusciva ad individuare i seguenti calciatori resisi responsabili di comportamenti sanzionabili in via disciplinare, per i motivi come di seguito indicati a fianco di ciascun nominativo: e) il n. 8 dell’Azzanese, DE LUCCA Thomas, in quanto colpiva con un calcio un avversario (che era a terra) , senza causargli conseguenze visibili; f) il n. 2 dell’Azzanese, MALERBA Marco, in quanto spintonava un avversario; g) il n. il n. 7 dell’Azzanese, MARA Enea, in quanto spintonava, anche lui, un avversario. In tale occasione, il d.d.g. non esibiva il cartellino rosso ai suindicati tre calciatori per la situazione ambientale che si era venuta a creare in campo e per non alimentare ulteriormente la tensione. In questa seconda rissa, si erano distinti per aver spintonato gli avversari anche i calciatori dell’A.S.D. Brian n. 5 NERI Enrico, n. 6 PAVLOVIC Sasa e n. 7 MORAD Msafti. Tale seconda rissa, contraddistinta anch’essa da calci, pugni, insulti fra le due opposte fazioni, durava meno di due minuti e terminava solo perché, a fronte della gravità della situazione, il d.d.g. emetteva il triplice fischio di chiusura della gara. A seguito del triplice fischio, i calciatori si fermavano immediatamente e non continuavano nella zuffa avendo percepito subito la gravità del loro comportamento e le conseguenze cui potevano andare incontro entrambe le Società. Subito dopo il triplice fischio, intervenivano con determinazione i Dirigenti delle due squadre, i quali intimavano ai rispettivi calciatori di rientrare immediatamente negli spogliatoi; i calciatori ottemperavano e la situazione rientrava nella normalità, dopodiché i Dirigenti si scusavano con il d.d.g. a nome delle loro squadre e non riuscivano a spiegarsi le ragioni dell’accaduto. Ad avviso del d.d.g., i Dirigenti di entrambe le squadre non erano intervenuti subito per sedare gli animi forse perché erano rimasti sorpresi dal comportamento non prevedibile posto in essere dai loro calciatori; in seguito fornivano la massima collaborazione. Anche il d.d.g. era rimasto sorpreso per l’improvvisa rissa venutasi a creare in campo, ma non era stato mai né offeso né minacciato né aveva mai temuto per la sua incolumità personale. Nella circostanza non erano state chiamate le forze dell’ordine perché, dopo il triplice fischio, tutti si erano calmati. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI E’ stato inequivocabilmente accertato, a seguito di quanto dichiarato dal d.d.g., che la gara era stata sospesa per la rissa scoppiata al 35’ del 2° tempo fra i calciatori di entrambe le squadre. La responsabilità dell’accaduto deve essere pertanto attribuita ad entrambe le Società in quanto la zuffa ha avuto come protagonisti quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre. A tale riguardo, si pone all’attenzione che la rissa, alla luce delle pronunce degli organi di giustizia sportiva, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi mossi dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente e che una volta accertata la verificazione della stessa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine: infatti, se l’interruzione anticipata della gara dipende da una rissa (come nella fattispecie di cui trattasi) la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell’averla provocata. Pertanto l’A.S.D. Azzanese e l’A.S.D. Edmondo Brian devono ritenersi entrambe responsabili dei fatti che hanno impedito il regolare svolgimento della gara in questione. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE delibera: nei confronti di entrambe le Società A.S.D. AZZANESE e A.S.D. EDMONDO BRIAN: a) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. EDMONDO BRIAN, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “A”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punti 1, 2 e 4 lett. b) C.G.S., e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.; l’ammenda di € 200,00 a ciascuna delle due suindicate Società, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S., dell’art. 4, punto 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva; la squalifica di 4 giornate (di cui una già scontata) nei confronti del calciatore URSO Michele (A.S.D. Edmondo Brian) per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, durante la rissa, colpiva quest’ultimo con un violento pugno sull’occhio (art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S.); la squalifica di 3 giornate (di cui una già scontata) nei confronti del calciatore BINI Alessandro (A.S.D. Brian) per aver colpito, durante la rissa, con calci e pugni l’assistente di parte dell’arbitro messo a disposizione dalla squadra avversaria senza causargli conseguenze (art. 19, punto 4, lett. b C.G.S.); la squalifica di 3 giornate nei confronti del calciatore DE LUCCA Thomas (A.S.D. Azzanese) per aver colpito, durante la rissa, con un calcio un avversario che era a terra senza causargli conseguenze (art. 19, punto 4, lett. b C.G.S.); la squalifica per una giornata ai calciatori DE NARDI Alberto (A.S.D. Azzanese, già scontata), ATENCIO Matias (A.S.D. Azzanese, già scontata), MALERBA Marco (A.S.D. Azzanese), MARA Enea (A.S.D. Azzanese), NERI Enrico (A.S.D. Edmondo Brian), PAVLOVIC Sasa (A.S.D. Edmondo Brian), MORAD Msafti (A.S.D. Edmondo Brian), tutti individuati dall’arbitro nel mentre partecipavano alla rissa che ha determinato la sospensione della gara; l’inibizione fino al 22 febbraio 2013 nei confronti del sig. SCOTTA’ Roberto (Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian), ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., per essere venuto a diverbio con un calciatore della squadra avversaria.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it