COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 del 01.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD POZZUOLO DEL FRIULI avverso la squalifica al proprio tesserato Massimo FABBRO per 3 giornate di gara (in c.u. n° 90 del 17.01.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 del 01.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD POZZUOLO DEL FRIULI avverso la squalifica al proprio tesserato Massimo FABBRO per 3 giornate di gara (in c.u. n° 90 del 17.01.2013). Con tempestivo reclamo, ritenendola eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal proprio tesserato Massimo FABBRO, la ASD POZZUOLO DEL FRIULI impugnava la decisione assunta dal G.S.T. di squalifica per 3 giornate di gara “ Ai sensi dell'art.19, punto 4, lett. b) del CGS Per essere stato espulso al 41’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva volontariamente, non con eccessiva violenza, con un pugno sulla parte laterale del volto; il calciatore colpito cadeva a terra; si rialzava comunque subito senza lamentare alcuna conseguenza”. La reclamante offriva la disponibilità ad un “chiarimento” e chiedeva un incontro di verifica tra le parti, indicando nello specifico il calciatore FABBRO Massimo, il direttore di gara, il presidente o dirigente delegato della società avversaria “per chiarire quanto accaduto e darne una giusta e corretta valutazione”. La reclamante erroneamente ha ritenuto che l’espulsione fosse fondata su un fallo commesso dal proprio calciatore durante uno scontro di gioco, ed ha fermamente contestato tale impostazione senza avvedersi che la motivazione della squalifica descriveva che l’azione che ha imposto la sanzione disciplinare fosse avvenuta “a gioco fermo”. Se la violazione è avvenuta “a gioco fermo”, certamente il calciatore non è stato espulso e squalificato per il fallo commesso in uno scontro di gioco, ma per una attività commessa in un momento successivo. È diritto delle società e dei tesserati interessati chiedere con urgenza, a proprie spese e comunque versando la tassa reclamo, copia degli atti di gara onde poter capire che cosa sia stato contestato al proprio tesserato e onde valutare se un eventuale reclamo possa trovare ipotesi di accoglimento. Esaminati gli atti, alla riunione del 28.02.2013, la C.D.T. riceveva un dirigente della ASD POZZUOLO DEL FRIULI, giusta delega scritta del suo nuovo Presidente. Il Presidente della CDT gli dava lettura della refertazione arbitrale, s’ che i reclamante doveva prendere atto “Ldella verbalizzazione dell’arbitro e del supplemento di rapporto e solo ora mi capacito che l’Arbitro non ha sanzionato l’azione di gioco, come ritenevamo in un primo tempo, ma un fatto successivo a gioco fermo, che nessuno di noi ha visto. Chiedo comunque una riduzione della squalifica”. Ciò posto, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero una alternativa reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dalla reclamante. Né, per il medesimo regolamento processuale, appare ammissibile la richiesta di acquisizione di un confronto con l’arbitro e con i dirigenti di altra società. In relazione alla sanzione comminata a carico del sig. FABBRO Massimo, il referto arbitrale è estremamente chiaro, intrinsecamente coerente e scevro da dubbi di sorta sulla responsabilità dell’interessato. Né dubbi possono sorgere in ordine alla qualifica della sanzione adottata dal G.S.T. La circostanza per cui l’atto lesivo sia stato effettuato con “violenza”, anche se con una portata modesta di “violenza”, e che l’avversario si sia rialzato subito proseguendo la gara risulta coerente con la sanzione applicata dal G.S.T. che, inquadrata la fattispecie nell’ambito di atto violento nei confronti di calciatore, ha mantenuto la sanzione nel minimo previsto dall’art. 19, punto 4, lett. b) del CGS e pertanto merita conferma. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - conferma la squalifica di tre giornate comminata al calciatore FABBRO MASSIMO; - dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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