COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TRANQUILLI BIAGIO , PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006, E DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TRANQUILLI BIAGIO ,
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006, E DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006
Il Comitato Regionale Lazio con nota del 16 aprile 2012 ha segnalato alla Procura Federale gli atti
di violenza subiti dall’arbitro della gara Casperia 2006 – Pro Calcio Anguillara del 25 marzo 2012.
Veniva esaminato il rapporto arbitrale e le successive integrazioni da cui emerge chiaramente che
l’arbitro è stato aggredito sia sul terreno di gioco da un calciatore della società Casperia 2006, non
identificato, sia negli spogliatoi dal Presidente della società Casperia 2006, Tranquilli Biagio,
identificato a seguito di precisa domanda rivolta al Vice Presidente Formichelli Massimo dallo
stesso arbitro. L’arbitro, ascoltato dall’inquirente, ha confermato i fatti esposti nel suo referto e che
le conseguenze dell’aggressione subita sono esposte nel referto di pronto soccorso dell’Ospedale
di Tivoli, già trasmesso al C.R. Lazio.
Veniva ascoltato in sede di indagini il Presidente della società Casperia 2006, Tranquilli Biagio, il
quale ha negato di aver aggredito il direttore di gara negli spogliatoi al termine della gara. Veniva
anche ascoltato il Vice Presidente Formichelli Massimo, il quale dichiarava di non essere in grado
di dire se vi è stata o meno aggressione dell’arbitro al termine dell’incontro.
Veniva quindi nuovamente convocato il Presidente Tranquilli, già preavvertito nell’audizione del 12-
7-2012 della necessità di essere sottoposto ad un confronto con il direttore di gara per l’eventuale
riconoscimento, ma lo stesso non si presentava, benché ritualmente convocato per il 27 settembre
2012 e poi, a seguito dell’assenza, per il 5 ottobre 2012, e dall’assenza la Procura Federale traeva
il convincimento della responsabilità dello stesso nell’evento.
La Procura Federale provvedeva, quindi, al deferimento del Presidente Tranquilli Biagio per
violazione dell’articolo 1 comma 3 CGS per l’assenza all’audizione disposta dalla Procura
Federale, e per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS per aver commesso atti di violenza al
termine della gara Casperia 2006 – Pro Calcio Anguillara del 25 maggio 2012 nei confronti del
direttore di gara; veniva quindi deferita la società Casperia 2006 per responsabilità diretta ed
oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 CGS.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive.
Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi né compariva alla riunione. Il rappresentante
della Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle
seguenti sanzioni: Tranquilli Biagio anni quattro di inibizione, Società Casperia 2006 € 5.000 di
ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al Presidente Tranquilli Biagio siano abbondantemente
provati. Nell’immediatezza, l’Arbitro ebbe a richiedere al vice presidente della società, presente nel
recinto degli spogliatoi, le generalità della persona che lo aveva colpito, indicandogli l’aggressore,
ricevendo la risposta che si trattava appunto del presidente della società. E’ evidente che tale
dichiarazione è dotata di assoluta genuinità ed è stata confermata in sede di audizione innanzi al
collaboratore della Procura Federale e non è certo in contrasto con l’affermazione dello stesso vice
presidente, che afferma di non aver visto l’aggressione, confermando però che l’Arbitro gli indicò
una persona chiedendone le generalità e che tale persona era proprio il Presidente Biagio
Tranquilli. La Commissione ritiene però di non condividere nel quantum le richieste sanzionatorie
della Procura Federale. Infatti la sanzione richiesta per il Tranquilli è incongrua per difetto essendo
costante giurisprudenza della Commissione comminare a dirigenti che, al termine della gara,
aggrediscano l’Arbitro, con reiterati atti di violenza, provocando conseguenze gravi ed accertate
documentalmente con referti medici di pronto soccorso, la sanzione massima edittale, arrivando
nei casi più gravi alla declaratoria della preclusione alla permanenza nei ranghi federali. In questo
caso ricorrono tutti questi elementi. Infatti l’Arbitro venne colpito nel suo spogliatoio al termine della
gara, in modo improvviso e proditorio, con un forte pugno e poi venne afferrato per il collo sino
quasi allo strangolamento, tanto che in sede di accertamento presso il Pronto Soccorso di Tivoli,
venivano concessi sette giorni di prognosi e veniva apprezzata una contusione della regione
zigomatica dx ed una distrazione dei muscoli del collo. Inoltre non può sottacersi il comportamento
tenuto dal dirigente nel procedimento disciplinare ove si è dapprima trincerato dietro la negatoria
assoluta di responsabilità per poi rendersi uccel di bosco alle successive convocazioni ove doveva
svolgersi il confronto con il direttore di gara che lo avrebbe fatalmente inchiodato alle sue
responsabilità, per poi rimanere totalmente inerte nel procedimento innanzi alla Commissione
Disciplinare. Ritiene quindi la Commissione che al Tranquilli vada comminata la sanzione della
inibizione per cinque anni e della preclusione dalla permanenza nei ranghi federali. Tutto ciò
premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare
le seguenti sanzioni:
TRANQUILLI Biagio, Presidente della società Casperia 2006, inibizione per cinque anni con
proposta di preclusione dalla permanenza nei ranghi federali.
Nulla a carico della Società A.S.D. CASPERIA 2006 in quanto inattiva a far data dal 2.8.2013.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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